Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-03-27, n. 202300522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-03-27, n. 202300522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300522
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01373/2021 AFFARE

Numero 00522/2023 e data 27/03/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2023




NUMERO AFFARE

01373/2021

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A S,

contro

Prefetto della Provincia di Ancona, avverso decreto prefettizio prot. n. 26168 del 6 marzo 2021 e degli atti connessi in materia di utilizzo e installazione dispositivi per il controllo delle infrazioni;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0007275 del 08/11/2021 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G O;


Premesso:

1. Con il ricorso straordinario in esame il signor Speca ha chiesto l’annullamento del decreto del prefetto di Ancona prot. 26168 del 6 marzo 2021 concernente il posizionamento dell’Autovelox con accesso remoto su 32 tratti di strade statali, regionali provinciali e comunali del territorio della provincia di Ancona.

Il ricorrente deduce con unico motivo la violazione di legge, l’eccesso di potere per violazione di circolare ministeriale, la falsità di presupposti di fatto e di diritto, la perplessità della motivazione, la contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria.

2. Ha controdedotto la prefettura di Ancona con la memoria prot. 872/2021.

La relazione istruttoria trasmessa dal Ministero riferente indicata in epigrafe si pronuncia per l’inammissibilità del ricorso in ragione della carenza di interesse qualificato del ricorrente e comunque per la sua infondatezza.

Considerato:

3. E’ preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Prefetture di Ancona e dalla relazione istruttoria del Ministero.

4. L’eccezione è fondata.

Il ricorrente infatti rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato evidenziando che i provvedimenti concernenti le istallazioni di postazioni fisse per la rilevazione delle infrazioni relative agli articoli 142 e 148 del codice della strada devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 convertito in legge n. 168 del 2002 e dalle circolari del Ministero dell’interno del 14 agosto 2009 e del 21 luglio 2017. In particolare, la prima circolare prevedeva che l’azione di contrasto dell’eccesso di velocità dovesse concentrarsi sui tratti di strada con costante ed alto livello infortunistico e che dovesse essere pianificata tenendo conto dei criteri di monitoraggio del livello dei sinistri, del coordinamento territoriale tra le forze di polizia e di tutela della sicurezza con riferimento alla possibilità di procedere alla contestazione immediata delle infrazioni. Con la seconda circolare è stato attribuito all’osservatorio per il monitoraggio il compito di compiere un’analisi complessiva dell’impiego dei dispositivi di controllo sulla base delle istruzioni aggiornate di carattere operativo allegate alla stessa circolare. L’obiettivo era quello di favorire l’impiego della tecnologia non solo a fini sanzionatori, ma per determinare una drastica riduzione degli incidenti stradali.

Secondo il ricorrente, per l’emanazione del decreto impugnato non si è tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa;
l’attività istruttoria condotta, come verrebbe in evidenza dall’esame degli atti endo-procedimentali, è stata carente, in alcuni casi assolutamente assente e ha dato luogo a rilevanti elementi di contraddittorietà.

5. Dalla lettura del ricorso non emerge alcun elemento idoneo ad individuare l’interesse concreto ed attuale che deriverebbe al ricorrente dall’accoglimento del ricorso;
né, d’altra parte, si rileva in alcun modo una sua posizione differenziata rispetto al resto della collettività.

Occorre ribadire quindi quanto anche la giurisprudenza di questa Sezione ha precisato con chiarezza in tema di legittimazione attiva al ricorso straordinario: “ il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, alla stregua di un’azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato sez. IV 6 dicembre 2013 n. 5830;
sotto tale profilo cfr. anche Ad. Plen. n. 4/2011). La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l’effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un
quisque de populo (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2032/2022).

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.






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