Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303192

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303192
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303192
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 03192/2023REG.PROV.COLL.

N. 01100/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, D V, S M, I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, Fachile@Pec.It;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con provvedimento n. -OMISSIS-, la Prefettura di Nuoro ha respinto, per carenza di presupposti di legge, la richiesta dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (d’ora innanzi “ASGI”) volta ad effettuare l’accesso, in una data compresa tra il 30 agosto ed il 30 settembre 2020, agli spazi riservati ai richiedenti protezione internazionale e agli spazi destinati ai cittadini stranieri in attesa di rimpatrio sito a -OMISSIS-. L’ASGI, secondo l’amministrazione, non poteva essere ritenuto ente legittimato all’accesso in quanto non sarebbero stati integrati i presupposti di cui all’art. 7 comma secondo del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e art. 6 comma 3 del DM 20 ottobre 2014.

Con ricorso iscritto al NRG -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tar Sardegna, l’associazione appellata ha impugnato il provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Secondo l’associazione, il diniego all’accesso sarebbe illegittimo sotto il profilo soggettivo in quanto la stessa avrebbe i requisiti di legge per richiederlo e la motivazione del provvedimento volta a tutelare esigenze di natura sanitaria sarebbe apparente.

Il Tar Sardegna, con sentenza del 7 dicembre 2021, ha accolto il ricorso.

In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso le coordinate normative che governano la materia, ha giudicato illegittimo il provvedimento emesso dalla Prefettura di Nuoro.

Avverso la sentenza di primo grado è insorta l’amministrazione appellante, con appello notificato il 9 febbraio 2022 e depositato in pari data, lamentando, con un unico motivo, l’omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle esigenze di natura sanitaria nonché la violazione di legge per aver ritenuto l’ASGI ente legittimato all’accesso ai fini di legge.

L’ASGI si è costituita in data 14 marzo 2022 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Con ordinanza cautelare n. 1301 del 18 marzo 2022 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Con un unico motivo di appello, il Ministero dell’Interno ha lamentato l’ingiustizia della sentenza avversata sotto il profilo della motivazione in quanto il Tribunale di prime cure avrebbe errato nel non valutare che i provvedimenti emessi dalla Prefettura di Nuoro erano motivati sotto un duplice profilo, da un lato, la mancanza di un interesse rilevante ai fini di legge, dall’altra, le esigenze di tutela della salute pubblica che era, al tempo, necessario osservare a causa della pandemia da Covid-19.

La sentenza sarebbe comunque errata per aver ritenuto sussistente in capo all’associazione appellata un autonomo e rilevante interesse all’accesso ai fini di legge.

La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Giova, preliminarmente, una ricostruzione sul

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