Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106168
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2021
N. 06168/2021REG.PROV.COLL.
N. 03175/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 3175 del 2014 proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G N C e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Accademie n. 47;
contro
il Ministero della difesa in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS- resa tra le parti e concernente mancato accoglimento di domanda di cessazione dal servizio permanente, e richiesta risarcitoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note d’udienza, depositate dall’appellante il 5 luglio 2021, alle ore 19:47, ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;
Relatore il Cons. G L nell'udienza pubblica del 6 luglio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della citata normativa emergenziale;
Nessuno comparso in udienza per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto d’appello notificato al Ministero della difesa presso l’Avvocatura generale dello Stato il 7 aprile 2014 e depositato il 15 aprile 2014 il -OMISSIS- (già Capitano del Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito e che la difesa erariale rileva essere ora degradato, a titolo di sanzione accessoria, a seguito di interdizione dai pubblici uffici per anni 2 e mesi 6) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS- la quale, compensando le spese:
- ha accolto il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’appellante per l'annullamento, con richiesta risarcitoria, della nota del Direttore generale per il personale militare prot.n. M_D GMIL1 II 422012/327386 del 20 agosto 2012, notificata il 9 ottobre 2012, relativamente al non accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente il 15 marzo 2011 e volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente;
- ha respinto la domanda risarcitoria pure proposta in ricorso.
L’appello reca i seguenti motivi:
“ 1) Erroneamente e con sentenza affetta da vizio di motivazione ed error in iudicando il T ha ritenuto di rigettare la domanda di risarcimento del danno.
2) Erroneamente e con sentenza affetta da vizio di motivazione ed error in iudicando il T ha ritenuto non provata la sussistenza e la entità del danno sofferto dall'appellante ed ha pertanto rigettato la relativa domanda risarcitoria ”;
e reca le seguenti conclusioni:
“ 1) Annullare o comunque riformare parzialmente la sentenza del TAR -OMISSIS- - -OMISSIS-, emessa a seguito della Camera di Consiglio del 26 giugno 2013 e depositata in data 11 ottobre 2013, non notificata, nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno, presentata dal ricorrente.
2) Conseguentemente, in accoglimento dell'appello e per le ragioni sopra indicate, condannare il Ministero della difesa al risarcimento del danno sofferto dal -OMISSIS-; danno da liquidarsi nella misura di € 60.000,00 (sessantamila/00) o in quella maggiore o minore eventualmente accertata in corso di causa o comunque ritenuta equa, congrua e di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese ”.
Il Ministero della difesa ha depositato atto formale di costituzione il 5 maggio 2014.
Ciascuna delle due parti ha depositato documenti e una memoria.
L’appellante ha depositato, il 5 luglio 2021 alle ore 19:47, note d’udienza ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 luglio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della citata normativa emergenziale.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1.- L’atto impugnato in primo grado (il provvedimento del Direttore generale per il personale militare prot.n. M_D GMIL1 II 422012/327386 del 20 agosto 2012) ha respinto la domanda di cessazione dal servizio permanente formulata il 9 dicembre 2011 dall’appellante (a quella data Capitano del Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito), così motivando:
“ Ai sensi dell'articolo 933, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, l'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari.
In particolare, nei confronti della S.V., con