Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-02-04, n. 201000502

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-02-04, n. 201000502
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000502
Data del deposito : 4 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01243/2004 REG.RIC.

N. 00502/2010 REG.DEC.

N. 01243/2004 REG.RIC.

N. 01244/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sui ricorsi numero di registro generale 1243 e numero 1244 del 2004, proposti da:
B M e C A, rappresentati e difesi dall'avv. E D G, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio, 7;

contro

C.O.N.I. in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G C, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mancini 4 Sc.F;




per la riforma

quanto al ricorso n. 1243 del 2004:

della sentenza del Tar Lazio - Roma sezione III Ter n. 12918/2002, resa tra le parti, concernente ILLEGITTIMITA' TRATTAMENTO NORMATIVO OPERATO DAL CONI PER L'INQUADRAMENTO.

quanto al ricorso n. 1244 del 2004:

della sentenza del Tar Lazio - Roma sezione III Ter n. 12920/2002, resa tra le parti, concernente ILLEGITTIMITA' TRATTAMENTO NORMATIVO OPERATO DAL CONI PER L'INQUADRAMENTO.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CONI in entrambi gli appelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere R V, nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con distinti atti di appello, B M e C A, dipendenti del Comitato Olimpico Nazionale - CONI, chiedono la riforma delle sentenze, di contenuto analogo, con le quali il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati per contestare il trattamento normativo e stipendiale operato dall’Amministrazione di appartenenza.

Con ricorsi analoghi, gli interessati hanno sostenuto che le reali mansioni svolte presso il CONI, a decorrere dal 29 dicembre 1986 il Badia e dall’1 ottobre 1974 il Cavalli, corrispondono a quelle di massofisioterapista, mentre il profilo formalmente attribuito è quello di ausiliario o tecnico del ruolo amministrativo. Essi rivendicano pertanto l’applicazione del contratto collettivo di lavoro in base alle mansioni realmente svolte e la consequenziale corresponsione delle differenze stipendiali tra quanto percepito e la retribuzione sindacale, in applicazione degli artt. 36 e 37 della Costituzione e dell’art. 2029 del codice civile.

Le sentenze impugnate, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, hanno rilevato che il principio fondamentale di selezione del personale mediante concorso, codificato dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 19 della legge n. 93 del 1983 e che richiede il superamento del pubblico concorso per l’accesso alle qualifiche superiori, osta al riconoscimento dell’inquadramento rivendicato dai ricorrenti sulla base del mero svolgimento di fatto delle correlative mansioni. Per quanto riguarda poi il preteso diritto alla corresponsione del trattamento economico corrispondente a tali mansioni, le sentenze hanno richiamato le decisioni n. 22 del 1999, n. 10 e n. 11 del 2000 e n. 12 del 2002 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che hanno ribadito l’irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego, salva diversa previsione normativa.

Avverso le sentenze impugnate i ricorrenti deducono di aver contestato tempestivamente, con lettere formali indirizzate all’Amministrazione, l’inquadramento attribuito e che la mancata impugnazione non costituisce, in ogni caso, preclusione alla rivendicazione della esatta misura della retribuzione. Gli appellanti ritengono che le proprie pretese trovino conforto in quanto prevede il regolamento organico del personale del CONI, emanato in data successiva alla notifica dei ricorso, che all’art. 19 riconosce un’area paramedica per il personale inquadrato nella categoria dei servizi tecnici, e concludono per il riconoscimento dell’inquadramento richiesto o, quantomeno, del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.

Si è costituita l’Amministrazione, insistendo per la conferma delle sentenze impugnate.

DIRITTO

Gli appelli, proposti contro sentenze del tutto analoghe, avverso le quali sono fatte valere le medesime censure, devono essere respinti (e può, pertanto, prescindersi dall’esaminare le eccezioni preliminari svolte dall’amministrazione resistente).

Invero, le varie questioni che ora vengono riproposte nell'odierno appello sono state già affrontate e risolte dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare con le decisioni della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 18.11.1999 e n. 11 del 23.2.2000, più volte richiamate, per pronunciare l'infondatezza di analogo ricorso, in decisioni del Consiglio di Stato (per tutte, vedi la decisione 18 settembre 2009, n. 5605).

Il Collegio ritiene che nell'esame della presente controversia non vi siano ragioni per discostarsi dalle statuizioni delle predette decisioni, che consentono, attraverso un percorso logico giuridico condiviso, di affermare, anche nel presente caso, la non rilevanza delle mansioni di fatto espletate da pubblici dipendenti .

In particolare, va fatto rinvio alle statuizioni secondo cui:

- la disposizione di cui all'art. 36 della Costituzione non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in tale ambito altri principi di eguale rilevanza (ossia quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, nonché quello della rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei dipendenti), principi che non consentono di dare riconoscimento giuridico ed economico alle dette mansioni superiori in via di fatto espletate;

- l'art. 57 del D. Lgs.

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