Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202307205

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202307205
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307205
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 07205/2023REG.PROV.COLL.

N. 00727/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno ed Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. P U e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La controversia trae origine dallo scioglimento degli organi elettivi del Comune di -OMISSIS- (PA), con nomina della commissione straordinaria per la gestione dell’ente, disposta ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. 267/2000, mediante d.P.R. 19 novembre 2021.

2. Il provvedimento, nonché gli atti presupposti (relazione del Prefetto di Palermo in data 27 agosto 2021, relazione del Ministro dell’interno in data 5 novembre 2021, deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2021), sono stati impugnati dinanzi al TAR Lazio da alcuni ex amministratori - -OMISSIS-, presidente del consiglio comunale; -OMISSIS-, vice-sindaco, assessore e consigliere comunale; -OMISSIS-, assessore; -OMISSIS-, consiglieri comunali.

2.1. E’ utile sottolineare che gli accertamenti prodromici allo scioglimento (la Commissione di accesso agli uffici è stata nominata il 18 marzo 2021) risultano avviati a seguito dell’esecuzione di un provvedimento di fermo (per il delitto di cui all’art. 416- bis c.p.) emesso nel gennaio 2021 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell’ambito dell’operazione di p.g. “ -OMISSIS- ” (RGNR -OMISSIS-) a carico (tra gli altri) di due imprenditori - -OMISSIS-, di fatto gestori della -OMISSIS--., ed il primo di essi titolare e (insieme al secondo) gestore anche della -OMISSIS-. – imprese, queste, affidatarie di commesse pubbliche da parte del Comune di -OMISSIS-, e contestualmente sottoposte a sequestro preventivo.

2.2. Va aggiunto che, dagli atti depositati in giudizio, si evince che il Tribunale di Palermo, con sentenza n. -OMISSIS- in data 7 giugno 2022, nell’ambito del predetto procedimento giudiziario, ha poi condannato i due imprenditori alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di associazione mafiosa, disponendo la confisca delle predette società.

2.3. La tesi sottostante allo scioglimento è, in estrema sintesi, che l’attività di indagine abbia “ evidenziato come la famiglia mafiosa di -OMISSIS-, nella quale hanno avuto un ruolo attivo gli imprenditori -OMISSIS-, stante l’assoluta compenetrazione degli interessi societari di questi ultimi con quelli della locale famiglia mafiosa, abbia sortito, nel corso del tempo e senza alcuna soluzione di continuità, una particolare capacità pervasiva anche nell’amministrazione comunale di -OMISSIS-, mettendo in luce possibili elementi di condizionamento mafioso, desumibili in concreto dalla fitta rete di parentele, amicizie e frequentazioni che legherebbero gli amministratori ed i dipendenti del comune con soggetti di spicco dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra .” (così si esprime, in modo che appare coerente con gli atti impugnati nel presente giudizio, il decreto del Tribunale di -OMISSIS-, con cui è stata disposta, ex art. 143, comma 1, TUEL, l’incandidabilità dell’ex Sindaco e dell’ex Presidente del Consiglio comunale, tra gli odierni appellanti).

3. In primo grado sono state prospettati due ordini di censure, relativi alla violazione dell’art. 143 TUEL, lamentandosi in sostanza che: a) non sussistano forme di condizionamento mafioso degli amministratori, atteso che gli imprenditori arrestati nel corso dell’indagine -OMISSIS- avevano contatti solo con i dipendenti comunali; b) l’atto di scioglimento non evidenzi la minaccia alla « libera determinazione degli organi elettivi », al « buon andamento delle amministrazioni » o al « regolare funzionamento dei servizî », e quindi finisca per essere giustificato dalla mera « perdita di credibilità » (elemento, questo, non previsto dalla legge).

4. Il TAR, con la sentenza appellata (I, n. -OMISSIS-), premessa una ricognizione dei principi affermati nella materia dalla giurisprudenza amministrativa, ha esaminato analiticamente i profili di censura dedotti e li ha ritenuti infondati, respingendo pertanto il ricorso.

5. La sentenza è stata appellata dai ricorrenti mediante articolate censure, appresso esaminate.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto dell’appello.

7. Il Collegio esamina le censure degli appellanti, seguendo tendenzialmente (e salvo associazioni tematiche, opportune per una migliore comprensione) l’ordine in cui sono state proposte.

7.1. Nell’appello si lamenta anzitutto, e preliminarmente, che il TAR – riferendosi in più occasioni (8., 8.1.) alla presenza di “collegamenti” degli amministratori con la criminalità organizzata, abbia travisato le motivazioni poste alla base del decreto di scioglimento, che in realtà riguarderebbero invece la sussistenza di “forme di condizionamento” degli amministratori, mentre l’art. 143 del TUEL prevede le fattispecie come “alternative”, dunque ontologicamente distinte e non equiparabili in sede di giudizio.

7.2. Il Collegio non ritiene che vi sia un simile travisamento (di cui, peraltro, è difficile comprendere quali sarebbero gli effetti negativi ai fini della decisione).

L’art. 143, comma 1, prevede lo scioglimento allorché emergono concreti, univoci e rilevanti elementi “ su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi ”, che siano tali da causare le gravi conseguenze negative – “ determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi ” e “ compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati ”, ovvero “ arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ” - appresso considerate dalla disposizione.

Le due ipotesi dell’elemento soggettivo considerate dalla norma – collegamenti/condizionamenti – sono idonee a ricomprendere ogni forma in cui può manifestarsi un nesso di causalità tra le esigenze e strategie della criminalità organizzata e la condotta dei soggetti che operano all’interno dell’Amministrazione: quella del collegamento personale, organizzato e quindi, in varia misura, complice; e quella del condizionamento a distanza, attraverso il timore o un’influenza condizionante le scelte – in ogni caso idoneo a recare agli interessi pubblici i pregiudizi (sotto i profili della regolarità delle dinamiche decisionali, del buon andamento amministrativo o della sicurezza pubblica) cui l’intervento preventivo intende porre rimedio.

Dunque, collegamenti e condizionamenti non si pongono in alternativa esclusiva, ma sono fungibili o complementari. Peraltro, nella sentenza appellata il TAR individua “collegamenti”, allorché descrive circostanze oggettive che ritiene dimostrino occasioni di contatto, interessi o punti di vista comuni, tra Amministratori, funzionari ed imprenditori controindicati. Tant’è vero che detti “collegamenti” costituiscono, nello sviluppo argomentativo della sentenza appellata, il tema generale (8.) rispetto al quale vengono poi declinati i vari aspetti, fino a concludere (8.5.), riferendosi ai punti precedenti, che “i menzionati collegamenti determinavano anche ulteriori condizionamenti dell’ agere publicum , …”.

7.3. Rilievi critici vengono poi mossi nei confronti delle valutazioni del TAR che riguardano pretese carenze del gravame proposto in primo grado, nonché l’attività di prevenzione antimafia e la gestione dei beni confiscati.

7.3.1. Il TAR ha osservato che le doglianze si rivolgono ad una parte minima della proposta del Ministro dell’interno, mentre resterebbe incontestata una serie notevole di argomentazioni poste a fondamento dello scioglimento; tra gli aspetti non censurati vi sarebbero: le problematiche relative alla gestione dei rifiuti (avvenuta in violazione delle disposizioni nazionali e regionali e del principio dell’unicità della gestione integrata del ciclo, favorendo cosí un’azienda riconducibile ai due imprenditori fermati), anche in relazione al pagamento dei tributi locali (imposta municipale unica e tassa sui rifiuti, riscontrando la commissione di accesso

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