Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-11, n. 201405510
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Testo completo
N. 05510/2014REG.PROV.COLL.
N. 04069/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2013, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A D G, G Vanolo, Michele C, Mario D'Alonzo, non costituiti; Edoardo Valente, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 01496/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria per la formazione del quadro normale di avanzamento al grado di generale di divisione in s.p.e. della Guardia di Finanza per l’anno 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e di Edoardo Valente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli Avvocati Soprano, Izzo e l'Avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il generale G M ha partecipato al giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di divisione in s.p.e della Guardia di finanza per l’anno 2010, all’esito del quale è stato valutato idoneo con il punteggio di 28,89 e collocato al 6° posto della graduatoria finale, dunque in posizione non utile rispetto ai 4 posti disponibili per le promozioni.
Con ricorso inizialmente proposto innanzi al T.A.R. per la Campania e poi rimesso per competenza al T.A.R. del Lazio, e con successivi motivi aggiunti, il gen. M ha impugnato la graduatoria finale insieme con gli atti presupposti e conseguenti e, fra questi, l’atto – non conosciuto – con cui la Commissione superiore di avanzamento avrebbe stabilito i criteri per l’espressione dei giudizi e l’attribuzione dei relativi punteggi di merito. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere assoluto e quello relativo.
Con sentenza 12 febbraio 2012, n. 1496, il T.A.R. del Lazio, sez. II, dopo avere esaminato analiticamente gli articolati profili del ricorso e dei motivi aggiunti, ha ritenuto non sussistere l’uno e l’altro dei vizi denunciati. Pur giudicando il ricorrente sottovalutato nel giudizio relativo alle qualità morali e di carattere, nel raffronto con il gen. C, il Tribunale territoriale ha ritenuto trattarsi di un singolo elemento inidoneo, di per sé, a travolgere il giudizio complessivo e, di conseguenza, ha respinto il ricorso.
Contro la sentenza il gen. M ha interposto appello, con il quale deduce:
1. l’appiattimento acritico della sentenza impugnata sulle difese dell’Avvocatura dello Stato, della quale avrebbe condiviso anche alcuni errori circa i dati di carriera, la mancata considerazione di alcuni fondamentali elementi, il peso dato ad alcuni dati di carriera assai risalenti con la sottovalutazione di altri almeno equivalenti, la diversa considerazione di alcune vicende proprie anche dei controinteressati, la disapplicazione dei criteri adottati dalla C.S.A., la falsa affermazione del non avere il ricorrente contestato alcuni passaggi della difesa erariale, la mancata o erronea valutazione degli elementi risultanti dai singoli fascicoli degli ufficiali scrutinati, l’amplificazione oltre misura della discrezionalità della Commissione;
2. il mancato riconoscimento dell’eccesso di potere assoluto. Il punteggio attribuito al gen. M sarebbe del tutto scollegato dai giudizi formulati sul suo conto, dai quali emergerebbe l’incontestabile superiorità di quest’ultimo nei confronti almeno di due parigrado (i generali D’Alonzo e C); il T.A.R. avrebbe sottovalutato l’attribuzione all’appellante di sole due pubblicazioni, in luogo delle cinque effettive, ed enfatizzato alcuni elementi esigui, datati e ininfluenti, trascurando che il gen. M si sarebbe classificato 1° nella precedente promozione a generale di brigata (2° a seguito dell’accoglimento del ricorso del gen. Valente), avrebbe mantenuto le proprie eccezionali qualità di livello apicale (diversamente dai colleghi Vicanolo, C e D’Alonzo), come pure nei quindici anni di carriera anteriori alla procedura di avanzamento avrebbe sempre conseguito giudizi di livello apicale e almeno pari ai controinteressati;
3. il mancato riconoscimento dell’eccesso di potere relativo. Al momento dell’avanzamento, l’appellante - rispetto ai quindici titoli di qualità considerati dalla Commissione - avrebbe vantato titoli superiori rispetto a ciascuno dei colleghi; le note caratteristiche dei generali Valente, Vicanolo e C sarebbero sostanzialmente identiche nel giudizio finale rispetto all’appellante; errata sarebbe la valutazione delle ricompense morali. Sono poi analiticamente riproposte le censure di disparità di trattamento, articolate nei confronti di ciascuno dei controinteressati.
Si sono è costituiti in giudizio per resistere all’appello l’Amministrazione e il controinteressato gen. Edoardo Valente, primo classificato in graduatoria.
Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e memorie di replica.