Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202303797
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 03797/2023REG.PROV.COLL.
N. 07404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7404 del 2021, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati F A e C D M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Quarta, -OMISSIS-resa tra le parti, concernente la cessazione della ferma per ragioni disciplinari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Vista l’ordinanza del 17 maggio 2022, n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato C D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 20 settembre 2019 veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno appellante, dopo l’avvenuta acquisizione, in data 16 agosto 2019, della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- passata in giudicato il 15 aprile 2019, di condanna per il reato di minaccia aggravata. Con determinazione in data 7 febbraio 2020, il Ministero della Difesa, su conforme indicazione della Commissione di disciplina, che si era espressa nella seduta del 24 gennaio 2020, disponeva la cessazione della ferma, nel frattempo prolungata in attesa della definizione del procedimento penale, per grave mancanza disciplinare, collocando l’appellante in congedo illimitato ai sensi dell’art. 952, commi 1 e 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.o.m.).
2. Avverso la sentenza con la quale il T.a.r per la Lombardia, adito per l’annullamento dell’anzidetto provvedimento, ha respinto il ricorso, è stato proposto il presente appello, lamentando quanto di seguito sintetizzato:
i- violazione degli artt. 1392 e 1393 del C.o.m., essendo stato il procedimento disciplinare avviato il 20 settembre 2019 (inizio dell’inchiesta formale), ovvero ben oltre il termine di 90 giorni previsti al riguardo dalla normativa. L’Amministrazione infatti è stata tempestivamente informata del dispositivo della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, pubblicato il 28 gennaio 2019, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 20 febbraio 2019, in quanto destinataria del dissequestro ivi contenuto della pistola di ordinanza, marca Beretta, nonché del relativo serbatoio e dei quindici colpi calibro 9X19 parabellum. Anche a volere assumere quale dies a quo il passaggio in giudicato della sentenza (15 aprile 2019), l’avvio del procedimento si palesa tardivo. La data del 16 agosto 2019, cui fa riferimento la sentenza impugnata, sarebbe del tutto inconferente, in quanto riferita alla richiesta da parte dell’Amministrazione della copia della sentenza. E’ d’altro canto indiscussa la perentorietà dei termini per la contestazione degli addebiti e per la conclusione dei procedimenti disciplinari, giusta le precise indicazioni in tal senso contenute nella “Guida Tecnica” sulle procedure disciplinari, 5^ Edizione 2016, pubblicata dalla Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa, che ne fa menzione al Capitolo III, Sezione II, par. 1 e 2, riferiti alla disciplina di stato. L’Amministrazione infine non avrebbe potuto differire l’avvio del procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale, giusta l’estraneità del reato contestato (minaccia a mano armata all’interno dell’abitazione che condivideva con la propria compagna dell’epoca) ai compiti di istituto e l’insussistenza degli ulteriori requisiti che lo consentono (art. 1393, comma 1, C.o.m.).
ii- violazione degli artt. 1352 e 1355 del medesimo C.o.m., nonché del principio di proporzionalità ed eccesso di potere. Lamenta parte appellante che non si sarebbe tenuto conto che perfino il magistrato penale ha ritenuto, al di là del contenuto formale del capo di imputazione, di concedere le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. in ragione del buon comportamento