Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-30, n. 201005055
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Testo completo
N. 05055/2010 REG.DEC.
N. 03211/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2007, proposto dalla società Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti P F ed E R, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Pierfrancesco della Porta in Roma, via Lorenzo Valla 2,
contro
il Comune di Carate Brianza, rappresentato e difeso dagli avv.ti U G e G F R, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Cosseria 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00064/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, il Cons. Paolo Buonvino;
Uditi, per le parti, gli avv.ti Franzin per Romanelli;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) – Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento 6 ottobre 2004, prot. n. 27534, assunto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Carate Brianza avente ad oggetto il diniego dell’autorizzazione ad effettuare lavori manutentivi delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche installate nel sottosuolo stradale di via Manzoni; in parte qua, del Regolamento comunale per la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici adottato con provvedimento commissariale 24 giugno 2004, n. 138, e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con particolare riferimento al provvedimento assunto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune stesso il 22 luglio 2004, prot. L.P. 17248; con il conseguente risarcimento del danno patito.
Hanno premesso, i primi giudici:
- che la società Telecom Italia s.p.a. aveva chiesto al comune intimato, nell'anno 2004, l'autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione della rete di comunicazione elettronica installata nel sottosuolo comunale, comportanti la perforazione del suolo stradale;
- che a tale richiesta il comune aveva opposto un diniego, con la citata nota del 22 luglio 2004, n. L.P. 17248, che aveva motivato genericamente la decisione con la difformità della richiesta stessa rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici;
- che la società anzidetta, avendo informalmente saputo che la ragione del rifiuto consisteva nel mancato pagamento dell'indennità di “civico ristoro” di cui all'art. 11 di detto regolamento, con nota 30 settembre 2004 aveva evidenziato all’amministrazione di non essere tenuta al pagamento della stessa;
- che a tale nota il Comune aveva fornito riscontro con un nuovo diniego in data 6 ottobre 2004 prot. 17450, evidenziando le ragioni che, a suo dire, avrebbero comportato nel caso di specie l'applicazione dell’indennità;
- che tale ultimo diniego, insieme al diniego precedente ed in parte qua al regolamento comunale per la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici, era stato, allora, impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Fatte tali premesse, hanno osservato, i primi giudici, che, con il primo motivo di gravame, la ricorrente sosteneva che il Codice delle comunicazioni avrebbe vietato l'imposizione di oneri per l'occupazione di suolo pubblico da parte di imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, le quali sarebbero tenute solo al rimborso delle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi; mentre, con il secondo motivo si lamentava che l'indennità prevista dal regolamento comunale in discussione sarebbe stata calcolata con criteri avulsi dagli effettivi costi di ripristino del suolo pubblico.
Il TAR riassumeva, poi, le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.
Quindi, respinta l’accezione di sopravvenuta carenza di interesse dallo stesso Comune sollevata, il TAR ha rilevato:
- che il primo diniego alla richiesta autorizzativa per i lavori in questione risaliva al 22 luglio 2004, mentre il ricorso era stato notificato il 4 dicembre 2004;
- che risultava dagli atti che la ricorrente era a conoscenza di tale diniego quantomeno alla data del 30 settembre 2004, poiché in quel giorno ha fatto pervenire all'amministrazione comunale una sua nota con la quale lo contestava;
- che tale diniego, pertanto avrebbe dovuto essere impugnato, al più tardi, il 30 novembre 2004;
- che il diniego in questione non presentava i vizi elencati dall'art. 21 septies, legge 7 agosto 1990 n. 241, e pertanto non poteva essere considerato nullo, sicché esso esplicava i propri effetti nel mondo giuridico fino ad annullamento avvenuto;
- che era vero che esso non conteneva le indicazioni circa l'autorità e il termine cui ricorrere, obbligatorie in base all’art. 3, comma 4, l. 241/90, ma che, tuttavia la ricorrente non aveva chiesto che venisse riconosciuto l'errore scusabile per tale motivo;
- che ne seguiva, pertanto, l’irricevibilità del ricorso rispetto al primo diniego di cui alla nota del Comune intimato 22 luglio 2004, prot. L.P. 17248;
- che, per l’effetto, il ricorso si presentava, allora, carente di interesse rispetto all'impugnazione del secondo diniego in data 6 ottobre 2004, prot. 27534, poiché l'annullamento di quest'ultimo non avrebbe comportato la caducazione del primo rifiuto, che avrebbe continuato ad esplicare i propri effetti rendendo quindi inutile per la ricorrente l’accoglimento del gravame.
- che, quindi, il ricorso andava dichiarato irricevibile quanto al provvedimento di cui alla nota del Comune intimato 22 luglio 2004, prot. L.P. 17248, ed inammissibile per carenza di interesse quanto al provvedimento di cui alla nota del Comune intimato 6 ottobre 2004, prot. 27534.
2) – Appella la società ricorrente in primo grado deducendo, anzitutto, che il predetto regolamento comunale e gli altri atti impugnati intenderebbero determinare