Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-26, n. 202501695
Ordinanza cautelare
31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza
26 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza
26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01695/2025REG.PROV.COLL.
N. 07290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7290 del 2024, proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli di OL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
RA OT, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Lauritano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di OL (sezione seconda) n. 3939/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RA OT;
Vista l’ordinanza cautelare del 31 ottobre 2024, n. 4076;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna controversa origina dalla domanda dell’odierno appellato, già ricercatore confermato presso la facoltà di lingue e letteratura straniera dell’Università degli studi di Cagliari, proposta a quest’ultimo ateneo, presso il quale ha prestato servizio con la menzionata qualifica a decorrere dall’8 gennaio 2007, di riconoscimento ai fini economici e di carriera del servizio militare prestato dal novembre del 1990 all’ottobre 1991, ai sensi dell’art. 103 del DPR 11 luglio 1980, n. 312 ( Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ). Sull’istanza, presentata l’8 maggio 2007, l’ateneo cagliaritano si determinava in senso favorevole, con provvedimento in data 29 aprile 2021, n. 367. Nel frattempo, e precisamente a decorrere dal 21 dicembre 2009, l’istante si era trasferito presso l’odierna appellante Università degli studi di OL Vanvitelli, per cui le differenze retributive riconosciute a suo favore dall’ateneo cagliaritano per effetto della ricostruzione di carriera erano limitate fino a quest’ultima data.
2. Il provvedimento di ricostruzione della carriera era quindi trasmesso all’Università di OL Vanvitelli, presso il quale l’istante ha prestato servizio sino al 5 settembre 2017. Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio quest’ultimo ateneo liquidava le sole differenze economiche maturate nel periodo dal 5 maggio 2016 al 5 settembre 2017, mentre per il periodo precedente opponeva l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ. (decreto rettorale n. 363 del 29 aprile 2022, prot. n. 67301).
3. Il conseguente ricorso dell’interessato nella presente sede giurisdizionale amministrativa era accolto dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di OL, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. A fondamento della statuizione di accoglimento del ricorso la pronuncia di primo grado affermava che il riconoscimento del servizio militare ai fini della ricostruzione di carriera economica « costituisce un presupposto per l’ottenimento della liquidazione delle differenze retributive », e che esso « ha natura provvedimentale ed effetti costitutivi del diritto di credito ». Pertanto, solo con il provvedimento dell’Università degli studi di Cagliari del 29 aprile 2021, n. 367 « le pretese economiche di parte ricorrente sono divenute esigibili anche nei confronti dell’Università Vanvitelli », dacché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione da quest’ultima opposta.
5. Contro la sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili hanno proposto appello in via collettiva l’ateneo soccombente e il Ministero dell’università e della ricerca.
6. Resiste l’originario ricorrente.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello viene dedotto il difetto di contraddittorio nei confronti dell’Università di Cagliari, per la cui integrazione l’ateneo appellante aveva formulato un’espressa istanza, e nei confronti della quale si assume dovrebbe essere rivolta la domanda ex adverso proposta, in ragione del ritardo con cui lo stesso ateneo di provenienza del ricorrente ha provveduto sulla ricostruzione di carriera di quest’ultimo. Viene inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’università e della ricerca.
2. Con il secondo motivo d’appello si censura il rigetto dell’eccezione di prescrizione della domanda azionata in giudizio, in tesi fondata sull’erronea individuazione della relativa decorrenza dal provvedimento dell’Università degli studi di Cagliari con cui è stato riconosciuto il servizio militare svolto dal ricorrente. Alla presupposta qualificazione di quest’ultimo come provvedimento di carattere