Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309146
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Pubblicato il 23/10/2023
N. 09146/2023REG.PROV.COLL.
N. 10728/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2019, proposto da
R P, Az. Agr. Pedrotti L, R e D S, P B, Az. Agr. Balzanelli P, L Z, Az. Agr. Zantedeschi F.lli Ss, A B, Az. Agr. Bianchera A e C S, A B, Soc. Agr. La Pailonga Ss di Bianchera A, E e S, rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6298/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Giordano Lamberti;
Viste le conclusioni della parte come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso al Tar per il Lazio, le aziende agricole appellanti, produttrici di latte vaccino, hanno impugnato i decreti del Commissario Straordinario (nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/2009) e i relativi atti con i quali veniva accolta l’istanza di rateizzazione presentata dai ricorrenti a seguito del ricevimento dell’intimazione di versamento del prelievo supplementare esigibile.
È stato inoltre impugnato, quale atto presupposto, il decreto 10 marzo 2010 emanato dal Commissario straordinario insieme a tutti gli atti presupposti e comunque connessi.
2 - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha dichiarato la perenzione del ricorso con riferimento alla posizione dei ricorrenti di primo grado che non hanno presentato l’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 cp.a. ed ha respinto il ricorso con riferimento alla posizione dei restanti ricorrenti.
3 - Talune delle originarie aziende agricole ricorrenti, meglio indicate in epigrafe, hanno impugnato la sentenza per i motivi di seguito esaminati.
4 - Con il primo motivo, le appellanti deducono l’illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 74 c.p.a.: il TAR ha respinto il ricorso con una sentenza in forma semplificata sull’errato presupposto che le questioni sollevate erano già state oggetto di approfondimento in risalenti pronunce dello stesso TAR.
Al riguardo, l’appellante deduce l’inconferenza dei precedenti richiamati, non assimilabili al caso di specie. La sentenza impugnata sarebbe pertanto illegittima, per l’assoluta contraddittorietà e genericità della motivazione rispetto alla domanda di primo grado.
4.1 - Con il secondo motivo, le aziende appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi nn. 1 e 2 del ricorso di primo grado.
In particolare, al di fuori di ogni previsione normativa, sarebbe stata approntata una procedura di rateizzazione in cui risultano capitalizzati interessi non dovuti e in cui viene previsto un piano di ammortamento e la stipula di un contratto di rateizzazione, con accettazione espressa del debito e rinuncia al contenzioso, in maniera del tutto illegittima rispetto alle previsioni normative.
Con gli atti impugnati, secondo parte appellante, sono state imposte ai produttori, che intendono aderire alla rateizzazione, tutta una serie di irragionevoli e sproporzionati oneri, obblighi ed attività, addirittura negoziali, e tutta una serie di decadenze non previste dalle norme legislative in materia di rateizzazione, quindi in contrasto con precise disposizioni di legge o addirittura ulteriori rispetto al dettato normativo, in violazione dei chiari e precisi principi dettati dal legislatore.
4.2 - Con il terzo motivo, le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado.
A fondamento del motivo, richiamano la sentenza della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18, che ha stabilito che la normativa interna (ossia art. 1, comma 8, L. n. 118/99 cit.) sulla base della quale è stata effettuata la compensazione nazionale, per “categorie prioritarie”, contrasta con la norma comunitaria di cui all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 3950/92;pertanto, secondo le appellanti la predetta normativa deve essere disapplicata, con conseguente annullamento delle imputazione del prelievo e degli atti impugnati in questa sede che impongono una rateizzazione contenente prelievi che devono essere annullati perché calcolati in base a norme contrastanti con i Regolamenti Comunitari e interessi non dovuti.
Le odierne appellanti richiamano altresì la pronuncia della Corte di Giustizia UE dell’11/09/2019 (causa C-46/18), che conferma i principi espressi dalla sentenza appena citata, ribadendo il principio, applicabile ad ogni periodo di commercializzazione del latte, secondo cui nessuno dei criteri elencati all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 menziona il rispetto di un obbligo di versamento mensile da parte del produttore interessato (obbligo, invece, inserito dalla normativa nazionale italiana). Da ciò deriva che uno Stato membro non può validamente procedere al rimborso dell’eccedenza rimborsando in via prioritaria i produttori che abbiano adempiuto tale obbligo.
Il TAR Lazio ha dichiarato la doglianza inammissibile per carenza di interesse, “ non avendo ad oggetto gli atti impugnati nell’odierno gravame né la sequenza procedimentale relativa alla rateizzazione ”.
L’appellante, al contrario, deduce che le somme che si dovrebbero rateizzare sono le somme imputate a titolo di prelievo supplementare, le quali, come detto, sono state calcolate, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, sulla base di una normativa contrastante con i Regolamenti Comunitari. Pertanto, l’illegittimità che ne deriva, per mancanza di certezza ed esigibilità delle compensazioni effettuate a titolo di prelievo supplementare, colpisce sia gli atti di accertamento del prelievo medesimo, sia tutti gli atti conseguenti (tra cui gli atti impugnati in questo giudizio).
Al riguardo, si deduce altresì che con le sentenze n. 7066/2019 e n. 7700/2019 prodotte in giudizio il Consiglio di Stato ha già annullato il prelievo supplementare imposto alle odierne appellanti per presunto esubero della produzione lattiera.
4.3 - Con il quarto motivo, le aziende appellanti censurano la sentenza del TAR per aver respinto i motivi 4, 5, 6 e 7 del ricorso di primo grado.
Con tali censure le appellanti hanno contestato sotto diversi profili le modalità di computo degli interessi.
4.4 - Con il quinto motivo, le appellanti impugnano la sentenza del TAR per aver rigettato l’ottavo motivo di ricorso, con cui si eccepiva l’illegittimità derivata degli atti impugnati per l’incostituzionalità dell’art. 8 quinquies, 3° comma, della L. n. 33/09, con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, e domandano nuovamente il rinvio alla Corte Costituzionale per accertare l’incostituzionalità della norma predetta.
4.5 - Con il sesto motivo, si impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato il nono motivo di ricorso, con cui si era dedotta l’illegittimità degli atti impugnati derivante dalla mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di nomina, ossia del D.P.C.M. 15 aprile 2009, del Commissario Straordinario ai sensi della legge n. 33/2009, nonostante il suo carattere normativo, come invero imposto dall’art. 6, II comma, del D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 1092, con conseguente invalidità del decreto stesso.
4.6 - Con l’ultimo motivo di appello si ripropone il decimo motivo di ricorso, con cui si faceva valere la violazione degli artt. 7 e segg. L. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, non avendo il Commissario effettuato una proposta di rateizzazione adeguata alla situazione dei ricorrenti al fine di conservare la vitalità a lungo termine dell’impresa.
5 - L’appello è fondato in riferimento al terzo motivo di appello con il quale, sostanzialmente, si contesta l’entità il credito oggetto dei provvedimenti di rateizzazione.
Tale profilo assume una valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure, il cui esame non arreca alcuna utilità a parte appellante, nel momento in cui è venuto meno l’atto presupposto dei provvedimenti di rateizzazione impugnati.
Invero, dalla caducazione degli atti presupposti - in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7066/2019 quanto alle aziende agricole appellanti Pedrotti L, R e Davide s.s. e Zantedeschi F.lli s.s., e della sentenza n. 7700/2019, quanto alle aziende agricole appellanti Balzanelli P, La Pailonga ss e Bianchera A e Claudio ss - discende il necessario travolgimento degli atti impugnati in questa sede, venendone meno il loro presupposto logico.
Le sentenze citate hanno infatti annullato i provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA – oggi AGEA – ha comunicato alle aziende agricole i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1996-1997 e 1997-1998 (con riferimento alle aziende agricole appellanti Pedrotti L, R e Davide s.s. e Zantedeschi F.lli s.s.) e per i periodi di produzione lattiera 2004-2005 (con riferimento alle aziende agricole Balzanelli P, La Pailonga ss e Bianchera A e Claudio ss) e, conseguentemente, gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare.
Al riguardo, non appare condivisibile la valutazione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato la doglianza inammissibile per carenza di interesse, “non avendo ad oggetto gli atti impugnati nell’odierno gravame né la sequenza procedimentale relativa alla rateizzazione ”, dal momento che gli atti della rateizzazione impugnati nel presente giudizio presuppongono evidentemente la sussistenza del debito dovuto a titolo di prelievo supplementare, che costituisce oggetto della rateizzazione.
Le aziende agricole, a suo tempo, hanno ritualmente impugnato l’atto di determinazione del credito (con esito poi favorevole) e, successivamente, hanno fatto valere nel presente giudizio l’invalidità derivata degli atti della rateizzazione, nel momento in cui fosse venuto meno il debito sotteso agli stessi. Ne deriva che l’annullamento giurisdizionale dell’atto che accertava il debito non può che implicare il travolgimento degli atti di rateizzazione conseguenti, la cui illegittimità per tale ragione è stata ritualmente dedotta anche nel presente giudizio.
In altri termini: venuto meno il presupposto sostanziale, vale a dire la posizione debitoria delle aziende appellanti, stante l’accertata insussistenza dell’asserita obbligazione, ne deriva l’annullamento degli atti inerenti alla procedura di rateizzazione impugnati nel presente giudizio e basati per l’appunto sugli atti impositivi del prelievo già annullati da questo Consiglio ( cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022, n. 9716;v. anche Cons. Stato, sez. III, nn. 6227 e 7630 del 2021;n. 3503 del 2016;Cons. Stato, sez. II, n. 5771 del 2022).
6 – Come anticipato, l’accoglimento sotto tale profilo dell’appello consente di ritenere assorbite le altre censure espresse nell’atto di appello, dal momento che l’annullamento dei provvedimenti impugnati in prime cure e di quelli determinativi del debito da parte della pronunce citate implica la necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione delle somme richiedibili alle aziende agricole appellanti, a prescindere dagli ulteriori rilievi dedotti dall’appellante circa il procedimento di rateizzazione.
7 - Per le ragioni esposte, l’appello va accolto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.