Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309146
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 09146/2023REG.PROV.COLL.
N. 10728/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2019, proposto da
R P, Az. Agr. Pedrotti Luigi, R e D S, P B, Az. Agr. Bzanelli P, L Z, Az. Agr. Zantedeschi F.lli Ss, A B, Az. Agr. B A e C S, A B, Soc. Agr. La Pailonga Ss di Bianchera A, E e S, rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6298/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Giordano Lamberti;
Viste le conclusioni della parte come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso al Tar per il Lazio, le aziende agricole appellanti, produttrici di latte vaccino, hanno impugnato i decreti del Commissario Straordinario (nominato ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/2009) e i relativi atti con i quali veniva accolta l’istanza di rateizzazione presentata dai ricorrenti a seguito del ricevimento dell’intimazione di versamento del prelievo supplementare esigibile.
È stato inoltre impugnato, quale atto presupposto, il decreto 10 marzo 2010 emanato dal Commissario straordinario insieme a tutti gli atti presupposti e comunque connessi.
2 - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha dichiarato la perenzione del ricorso con riferimento alla posizione dei ricorrenti di primo grado che non hanno presentato l’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 cp.a. ed ha respinto il ricorso con riferimento alla posizione dei restanti ricorrenti.
3 - Talune delle originarie aziende agricole ricorrenti, meglio indicate in epigrafe, hanno impugnato la sentenza per i motivi di seguito esaminati.
4 - Con il primo motivo, le appellanti deducono l’illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 74 c.p.a.: il TAR ha respinto il ricorso con una sentenza in forma semplificata sull’errato presupposto che le questioni sollevate erano già state oggetto di approfondimento in risalenti pronunce dello stesso TAR.
Al riguardo, l’appellante deduce l’inconferenza dei precedenti richiamati, non assimilabili al caso di specie. La sentenza impugnata sarebbe pertanto illegittima, per l’assoluta contraddittorietà e genericità della motivazione rispetto alla domanda di primo grado.
4.1 - Con il secondo motivo, le aziende appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi nn. 1 e 2 del ricorso di primo grado.
In particolare, al di fuori di ogni previsione normativa, sarebbe stata approntata una procedura di rateizzazione in cui risultano capitalizzati interessi non dovuti e in cui viene previsto un piano di ammortamento e la stipula di un contratto di rateizzazione, con accettazione espressa del debito e rinuncia al contenzioso, in maniera del tutto illegittima rispetto alle previsioni normative.
Con gli atti impugnati, secondo parte appellante, sono state imposte ai produttori, che intendono aderire alla rateizzazione, tutta una serie di irragionevoli e sproporzionati oneri, obblighi ed attività, addirittura negoziali, e tutta una serie di decadenze non previste dalle norme legislative in