Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-30, n. 202201082
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Numero 01082/2022 e data 30/06/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 21 giugno 2022
NUMERO AFFARE 00930/2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
schema di decreto recante “Criteri per la predisposizione del progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“;
LA SEZIONE
Vista la relazione vistata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pervenuta con nota prot. U.0021148 in data 16/06/2022 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;
Premesso:
1. Perviene alla Sezione, tramite nota protocollo U.0021148.16-06-2022 del Capo ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, accompagnato da relazione ministeriale vistata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, lo Schema di decreto recante “Criteri per la redazione del progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, a firma del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per la transizione ecologica.
2. Alla relazione sono allegati: a) concerto del Ministero dello sviluppo economico;b) concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;c) analisi di impatto della regolamentazione (AIR);d) analisi tecnico-normativa (ATN);e) relazione tecnica (RT);f) intesa sancita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 maggio 2022.
3. Lo schema di regolamento, da adottare a norma dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che si sottopone al parere di questo Consiglio è previsto dall’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale “Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto”.
4. Lo schema di decreto interministeriale in esame riveste la forma del regolamento nonostante la norma primaria non contenga indicazioni in tal senso. Va aggiunto che il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004 recante “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”, che disciplina attualmente la materia oggetto del presente schema di decreto, non ha natura regolamentare. Va tuttavia osservato come l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 preveda che “Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni”. La parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 reca le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” (artt. da 53 a 176). Lo schema di decreto in esame, previsto dall’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, reca prescrizioni tecniche ed essendo il Ministro della transizione ecologica (già Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) co-proponente insieme al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), appare corretto che assuma la forma regolamentare prevista dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Prima di esaminare il contenuto dello schema di decreto è opportuno procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Il decreto-legge n. 152 del 2006, “Norme in materia ambientale”, all’articolo 114, individua, al comma 2, su un piano generale, l’obiettivo di assicurare “il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata sia del corpo ricettore”. A tal fine dispone che “le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione a tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse”. Il comma 3 dell’articolo 114 prevede che il progetto di gestione garantisca altresì “la sicurezza di persone e cose”, e a tal fine si conferma la validità delle disposizioni di cui al DPR 1° novembre 1959, n. 1363. Il comma 4, infine, definisce l’oggetto dello schema di decreto in esame, ossia la definizione dei criteri ai quali devono conformarsi i progetti di gestione relativi agli invasi realizzati da sbarramenti (dighe) di almeno 15 metri di altezza o con un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, caratteristiche queste ultime individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre, 1994, n. 584, al quale il comma 4 espressamente rinvia. Si tratta, più esattamente, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 114 più volte richiamato, di aggiornare i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi mediante l’adozione di un nuovo regolamento in sostituzione del citato decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2004, di analogo oggetto anche se con un ambito di applicazione più esteso, recando quest’ultimo criteri validi per la predisposizione dei piani di gestione relativi ad opere di sbarramento di altezza superiore a 10 metri o con una capacità di invaso superiore a 100.000 metri cubi. L’urgenza e la rilevanza dell’aggiornamento dei criteri in questione appare derivare, in particolare, dalle significative innovazioni della normativa in materia ambientale nel frattempo intervenute.
6. Nella citata relazione trasmessa a questo Consiglio ai fini dell’espressione del parere, si fa presente che lo schema di decreto in esame introduce importanti novità rispetto al precedente decreto interministeriale del 2004, la principale delle quali riguarda “la facoltà delle regioni – che sono le amministrazioni concedenti la derivazione e l’utilizzo dell’acqua e che approvano il progetto di gestione – di stabilire, per ciascuno invaso e in base alle specificità del proprio territorio, la capacità di invaso utile da recuperare, tenendo conto degli aspetti di sostenibilità ambientale e degli interessi pubblici concorrenti”. Rilevante è anche la previsione, evidenziata anche dall’A.I.R., di conformità delle operazioni disciplinate dal Progetto di gestione alle prescrizioni contenute nei Piani di tutela delle acque e nei Piani di gestione del distretto idrografico, di competenza delle Autorità di bacino distrettuale, nonché dei Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2010, con particolare riferimento alla gestione dei sedimenti. Inoltre, il presente schema di decreto, come sottolineato nella relazione illustrativa, detta i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi “nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dall’articolo 77 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa”.
7. Va altresì ricordato come l’articolo 2, comma 170, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, abbia soppresso il Registro italiano dighe (RID) e trasferito le relative competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile). Da ultimo, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ha sostituito il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, attribuendo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il potere di adottare un decreto di natura regolamentare per la “disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle dighe”, con il quale potranno essere introdotte, in particolare (v. la lettera c) del comma 1), disposizioni relative al “potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere”.
8. La disciplina recata dallo schema di decreto, come chiarito nella predetta Relazione, si fa carico delle esigenze di incremento della sicurezza delle oltre 532 grandi dighe vigilate nonché di recupero di centinaia di milioni di metri cubi di acqua invasata ai fini del contrasto ai fenomeni di siccità sempre più frequenti nel nostro Paese. Il provvedimento rappresenta l’esito di una protratta attività istruttoria svolta da uno specifico Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate, dell’ISPRA e della regione Lombardia. La stessa Conferenza Stato – regioni risulta aver ricevuto la prima versione dello schema di regolamento già nel mese di dicembre del 2020.
9. Il provvedimento si compone di 12 articoli e di 5 allegati.
L’articolo 1 (Campo di applicazione) individua l’ambito di applicazione del decreto, definendo le finalità del provvedimento. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto le regioni sono a loro volta tenute ad adottare la disciplina regionale relativa ai criteri per la predisposizione dei piani di gestione degli invasi che non presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (altezza dello sbarramento superiore a 15 metri o portata dell’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi). La disciplina in esame non si applica agli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi prealpini. È prevista la presentazione di un progetto di gestione semplificato per gli invasi con determinate caratteristiche relative al volume e al tasso di interrimento medio annuo.
L’articolo 2 (Definizioni) introduce le definizioni di carattere tecnico utilizzate nella predisposizione del provvedimento.
L’articolo 3 (Finalità e contenuti del progetto di gestione) individua le finalità e i contenuti del Progetto di gestione al fine di definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione. Di rilievo è l’alternativa tra prevedere il mantenimento o il ripristino della capacità utile originaria dell’invaso ovvero della capacità utile sostenibile determinata dalla regione. Per i contenuti del Progetto e le modalità di gestione si rinvia all’Allegato 3 (recante i contenuti del Progetto e le modalità di gestione dell’invaso).
L’articolo 4 (Procedure di approvazione del progetto), prevede che il Progetto sia approvato dalla regione entro sei mesi dalla presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento (dell’Autorità di bacino distrettuale competente) e sentiti eventualmente i gestori delle aree protette interessate. La regione verifica altresì la conformità del Progetto, che deve contenere le informazioni previste dall’Allegato 1, (recante i contenuti del Progetto di gestione dell’invaso in forma semplificata), al Piano di gestione delle acque del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti. Qualora non sia possibile farlo all’atto della presentazione del Progetto, il gestore può presentare successivamente, purché almeno sei mesi prima della loro attuazione, piani operativi per le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Il Progetto di gestione è aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione. La regione, tuttavia, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento e sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, può chiedere al gestore, anche prima del predetto termine, un aggiornamento del progetto. Per i Progetti approvati in forma semplificata l’aggiornamento può intervenire con cadenza inferiore ma comunque non superiore a 15 anni.
Articolo 5 (Capacità utile sostenibile), attribuisce, come già accennato, alla regione, previo parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, la potestà di stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 (recante i criteri per stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile di regolazione originaria).
Articolo 6 (Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi), individua criteri e modalità per la redazione del Progetto di gestione da parte del Gestore affinché siano soddisfatte le finalità di cui all’articolo 3. In particolare, il Gestore nel redigere il Progetto deve tenere conto delle differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalità operative, delle quali sia valutata tanto l’efficacia quanto gli effetti ambientali, nonché gli effetti sulle condizioni di pericolosità e di rischio a valle dell’invaso. Spetta alle regioni disciplinare le modalità del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il Gestore provvede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Riguardo a tali operazioni, le regioni sono tenute a stabilire prescrizioni relative alla tipologia, alla tempistica e al monitoraggio, in assenza delle quali si applicano quelle contenute nell’Allegato 4 (recante i criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento). Le regioni definiscono inoltre apposite intese con il gestore o il concessionario finalizzate a contenere l’apporto di sedimenti, con particolare riguardo al materiale asportato e al suo riutilizzo, previa valutazione della sua idoneità secondo quanto previsto dall’Allegato 5 (recante le modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell’invaso) e dalla normativa in materia, nonché della non alterazione del naturale processo di trasporto solido a valle, con prioritaria finalità di miglioramento ambientale dei corpi idrici a valle.
Articolo 7 (Esecuzione delle opere di svaso, sfangamento e sghiaiamento e comunicazioni), disciplina le modalità e le procedure con cui effettuare le opere di svaso, sfangamento e sghiaiamento nel rispetto del Progetto, dei piani operativi e delle prescrizioni regionali. A conclusione delle stesse, il Gestore presenta alla regione e all’amministrazione vigilante un rapporto tecnico con il dettaglio delle operazioni eseguite e delle attività di monitoraggio svolte.
Articolo 8 (Coordinamento delle operazioni), prevede che la regione detti disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento nel caso siano presenti diversi sbarramenti sullo stesso corso d’acqua o sottobacino idrografico.
Articolo 9 (Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico), disciplina i casi di deroga all’applicazione del decreto in esame con riferimento, in particolare, alle manovre necessarie a garantire il non superamento dei livelli di invaso autorizzato e la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena, nonché alla sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità in fase di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse su disposizione dell’autorità competente o quando debba accertarsi la funzionalità degli organi di scarico ai sensi della normativa vigente.
Articolo 10 (Istituzione del tavolo tecnico) prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della transizione ecologica composto da rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni statali a diverso titolo coinvolte nell’adozione dello schema di decreto con compiti di “approfondimento e confronto per la definizione di proposte finalizzate ad eventuali aggiornamenti, revisioni e modifiche del decreto”. Ai partecipanti al tavolo non viene riconosciuto alcun tipo di emolumento.
Articolo 11 (Norme transitorie e disposizioni di salvaguardia), prevede che ai Progetti di gestione dell’invaso già approvati dalla regione ovvero presentati ma non ancora approvati si applichino (o meglio continuino ad applicarsi) le disposizioni del citato decreto del 30 giugno 2004. Si prevede tuttavia che gli aggiornamenti dei predetti Progetti siano disciplinati dalle disposizioni del presente schema di decreto. È inoltre disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, sia abrogato il decreto del 30 giugno 2004. Viene infine introdotta una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12 (Entrata in vigore), reca la consueta clausola in materia di inserimento del decreto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Considerato:
10. La Sezione evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto presenta un contenuto corrispondente all’ambito individuato dalla norma primaria. È da condividersi il criterio prescelto per la ripartizione dei contenuti dello schema di decreto tra l’articolato e i 5 allegati, che devono ritenersi parte integrante del provvedimento. Ciò appare motivato non solo dalla natura tecnica del provvedimento ma anche dal suo elevato livello di dettaglio, che concorre ad evidenziare l’accresciuto livello di complessità della materia e la necessità di una puntuale tutela degli interessi pubblici ad essa sottesi. Il provvedimento in esame si colloca in un quadro normativo già notevolmente complesso e che potrebbe essere ulteriormente arricchito con l’esercizio del potere regolamentare previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, come sostituito dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, di cui si è detto al punto 7. Qualora peraltro fossero adottati gli atti generali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, andrebbe evitato di prevedere a carico dei gestori degli invasi ai sensi del decreto in esame incombenze ulteriori relative all’esercizio, alla sicurezza e alla manutenzione degli stessi, non coordinate con quelle derivanti dall’applicazione del decreto stesso che, attraverso i progetti di gestione e il loro aggiornamento, è volto ad assicurare la complessiva tutela degli interessi pubblici coinvolti.
11. Con riferimento all’articolato si esprimono le seguenti considerazioni.
11.1. All’articolo 10 viene prevista l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente presso il Ministero della transizione ecologica, con compiti di proposta al fine di eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del decreto in esame e dei relativi allegati. La Sezione, nel condividere tale scelta, alla luce dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti nella gestione degli invasi che sono all’origine delle significative innovazioni introdotte dallo schema di decreto in esame, osserva come sembrerebbe opportuno un ampliamento dei compiti attribuiti al Tavolo tecnico per includervi il monitoraggio della complessiva attuazione del presente provvedimento, in modo da poterne verificare gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche. Sarebbe in tal modo possibile accertare l’effettivo rispetto degli obiettivi di qualità ambientale relativi al “mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa”, indicati dall’articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiamati nella relazione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’attività di monitoraggio – e a tal fine sovviene l’istituzione del Tavolo tecnico presso il Ministero della transizione ecologica – sembrerebbe dovere in particolare verificare la gestione sostenibile delle dighe e la mitigazione dell’impatto sull’ambiente associato all’intervento sugli invasi in base della nuova disciplina, unitamente al contributo fornito nel sopperire alle carenze idriche che oramai interessano sempre più di frequente i diversi contesti regionali. La stessa AIR appare del resto suggerire un’azione di monitoraggio quando, al punto 2. “Obiettivi dell’intervento e relativi indicatori, sottopunto 2.2, Indicatori e valori di riferimento”, individua taluni indicatori idonei a verificare il grado di attuazione del provvedimento (tra i quali il numero di progetti di gestione e di piani operativi approvati dalle regioni). Una simile attività appare peraltro il logico presupposto di ogni eventuale riconsiderazione della disciplina del decreto. Un Tavolo tecnico con una tale mandato favorirebbe inoltre il coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del decreto, consentendone un’ottimale applicazione.
11.2. All’articolo 11, comma 1, viene previsto che ai progetti già approvati dalla regione e a quelli presentati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame si applichino le disposizioni del decreto del 16 novembre 2004 più volte richiamato. Gli aggiornamenti dei progetti, ai sensi del comma 2, saranno invece disciplinati ai sensi dello schema di decreto in esame. Pur comprendendo le ragioni che suggeriscono di non sottoporre immediatamente i progetti già approvati o presentati alla nuova normativa, la disciplina della fase transitoria non appare del tutto persuasiva. Occorre innanzitutto considerare come la previgente normativa risulti oramai inadeguata a regolare la materia in seguito alle molteplici innovazioni del quadro normativo successivamente intervenute (si veda l’Analisi del quadro normativo nazionale recata dalla A.T.N.), al fine di soddisfare esigenze pressanti di tutela ambientale, prevenzione delle calamità naturali e salvaguardia delle risorse idriche. Del nuovo quadro normativo tiene invece, come si è visto, ampiamente conto lo schema di decreto in esame. Rinviare l’adeguamento dei progetti al loro aggiornamento ai sensi del nuovo decreto non sembra, in primo luogo, fornire certezze in merito al “quando” e al “contenuto” dell’adeguamento stesso. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, il Progetto “è aggiornato dal gestore con cadenza decennale” (con cadenza quindicennale per i progetti approvati in forma semplificata). Tuttavia, la regione o l’amministrazione che vigila sulla sicurezza dell’invaso “sulla base delle compatibilità delle operazioni di svago, di sfangamento e sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, nonché sulla base di nuove conoscenze acquisite” può chiedere al gestore un aggiornamento del Progetto, “anche prima del termine previsto”. Potrebbe tuttavia essere messa in dubbio la facoltà di pretendere tale “aggiornamento anticipato” anche in relazione ai progetti approvati sulla base del previgente decreto, posto che i predetti obiettivi trovano una limitata corrispondenza nel decreto del 16 novembre 2004 e che quindi gli stessi progetti non risultavano ab origine finalizzati, se non in parte, al loro conseguimento. Per altro verso, in presenza dei presupposti richiesti in termini di “obiettivi” e di “conoscenze” – i quali per le ragioni appena evidenziata potrebbero riscontrarsi nella gran parte dei casi – le regioni o le autorità vigilanti potrebbero ritenere di esercitare la facoltà di richiedere un aggiornamento dei progetti immediatamente dopo l’approvazione degli stessi. Diversità di orientamenti potrebbero pertanto palesarsi in merito ai tempi e ai contenuti dell’aggiornamento dei progetti approvati o presentati prima dell’approvazione dello schema di decreto in esame. Anche se non è stato comunicato il numero dei progetti approvati o presentati sulla base del precedente decreto, appare evidente l’opportunità di superare quanto prima e con modalità e tempi omogenei, tale dualismo regolatorio, evitando ogni incertezza in merito alla disciplina applicabile. La Sezione osserva pertanto come sarebbe opportuno prevedere un termine certo entro il quale i progetti già approvati o presentati dovranno essere adeguati alla nuova disciplina, per essere poi successivamente aggiornati secondo le disposizioni previste dallo schema di decreto in esame
11.3. L’articolo 11, al comma 4, dispone che dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sia abrogato il decreto del 30 giugno 2004. Tuttavia, come si è visto, tale ultimo decreto dovrà continuare a trovare applicazione nei confronti dei progetti approvati e di quelli presentati e non approvati sino al loro aggiornamento. Nel ribadire l’invito a modificare la disciplina transitoria nei termini anzidetti, in coerenza con il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 11, sembrerebbe inoltre preferibile limitarsi a prevedere che il decreto del 30 giugno 2004 continui ad applicarsi esclusivamente ai progetti già approvati o presentati nei termini previsti dai predetti commi 1 e 2.
12. Sotto il profilo redazionale si formulano le seguenti osservazioni.
Il titolo del decreto, come indicato nella nota di trasmissione, va corretto sostituendo al singolare “dell’invaso” il plurale indeterminato “degli invasi”. Una identica modifica va effettuata all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto.
Nel preambolo, nel richiamare i testi normativi non si segue l’ordine cronologico e non si coglie neppure un chiaro ordine logico.
Nel preambolo andrebbero, in particolare, riconsiderati i richiami al decreto legislativo n. 112 del 1998. Non si comprendono infatti le ragioni del richiamo all’articolo 87 (Approvazione dei piani di bacino) e 90 (Attività privata sostitutive di funzioni amministrative), mentre appare opportuno il richiamo agli articoli 88 (Compiti di rilievo nazionale) e 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).
Nel preambolo andrebbe altresì richiamato l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, come chiarito al paragrafo 4, costituisce la base dell’esercizio del potere regolamentare.