Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-01, n. 202310418
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 10418/2023REG.PROV.COLL.
N. 04852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4852 del 2023, proposto da:
Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Levante s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A, B D R, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 05101/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Levante S.r.l.;
Vista l’ordinanza n. 2639/2023 con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare del Ministero e ordinato incombenti istruttori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Daniela Nardo e l’avvocato E M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Cultura ha appellato la sentenza n. 5101/2023 con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Seconda Quater), in accoglimento del ricorso di Levante s.r.l., ha annullato - nei limiti indicati in motivazione - il decreto ministeriale UDCM 04.02.2022, n. 42, avente ad oggetto il riparto del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022.
2. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato successivamente trasposto in sede giurisdizionale, Levante s.r.l. aveva impugnato tale decreto nella parte in cui aveva escluso dal riparto delle risorse del Fondo le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo di cui all'art. 20 della L. n. 220/2016, deducendo l’illegittimità di tale decisione per violazione di legge, difetto di motivazione e violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Disposta l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al D.M. n. 49 del 4.2.2022, il T.A.R. ha accolto il ricorso respingendo, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità articolata dal Ministero, secondo cui il decreto doveva ritenersi atto di natura politica e, come tale sottratto al controllo giurisdizionale ex art. 7 c.p.a. Nel merito, il T.A.R. ha osservato che il decreto ministeriale impugnato aveva violato le disposizioni di cui alla l. n. 220/2016 in quanto aveva destinato l’intero “ plafond ” delle risorse destinate al finanziamento dei crediti di imposta alle imprese di cui agli artt. 15-19 della L. n. 220/2016, escludendo, invece, la categoria di cui all’art. 20. La decisione ministeriale doveva, quindi, ritenersi contrastante con la norma primaria e non poteva giustificarsi neppure evocando la discrezionalità dell’Amministrazione che giustificava le scelte concrete effettuate nel riparto ma non anche la pretermissione di una categoria indicata dalla legge.
4. Il Ministero ha appellato la sentenza del T.A.R. articolando due motivi con i quali ha dedotto l’erroneità della decisione di primo grado: i) nella parte in cui ha escluso la natura politica dell’atto impugnato; ii) nella parte in cui ha “ trascurato ” la previsione di cui all’art. 13, comma 5, della L. n. 220/2016 che assegna ampia discrezionalità all’Amministrazione. L’Amministrazione ha, inoltre, chiesto a questo Consiglio di adottare adeguare misure cautelari.
5. Si è costituita in giudizio Levante s.r.l. chiedendo la reiezione dell’appello e dall’istanza cautelare articolata in via incidentale.
6. Con ordinanza n. 2629/2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata dal Ministero osservando, in primis , come il ricorso in appello non fosse stato notificato neppure ad un controinteressato al ricorso di primo grado. La Sezione ha, poi, osservato come non fossero provate le circostanze poste a fondamento del dedotto pregiudizio derivante dalla sentenza di primo grado e ha onerato l’Amministrazione di depositare una relazione in ordine allo stato del riparto e dell’assegnazione del fondo di cui al decreto impugnato, e alla sussistenza o meno di residui, precisandone, in caso affermativo, la