Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-23, n. 202301823
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 01823/2023REG.PROV.COLL.
N. 04926/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2016, proposto da
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza, n. 50/A;
contro
Ministero della Cultura-Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici Napoli e Provincia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui è uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), n. 5853 del 2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. Dario Simeoli;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- con decreto n. 171 del 23 settembre 2005, il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania impartiva, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, particolari prescrizioni di tutela indiretta per la fascia dell’area marina compresa nel territorio comunale di Napoli, dal Largo Sermoneta al ‘Molosiglio’, per una profondità di metri 100, al fine di evitare qualsivoglia danneggiamento della prospettiva o della luce del Castel dell’Ovo e del muro frangiflutti del lungomare di Napoli, ovvero impedire l’alterazione delle condizioni di ambiente e decoro;
- in particolare, l’art. 2, per l’area B, punto 3 del citato decreto prescriveva il divieto di realizzare a mare ormeggi ed altre opere stagionali, con conseguente difficoltà per l’Amministrazione statale «di poter assentire manufatti connessi allo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo»;
- l’Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (oggi denominato ‘Ministero della Cultura’), con parere di cui alla nota prot. n. 1301 del 24 gennaio 2012 ‒ relativo alle opere temporanee per lo svolgimento delle regate della competizione ‘America’s Cup World Series’ ‒ asseriva che, nella predetta area del Comune di Napoli, «i progetti potranno essere assentiti sulla base di idonea valutazione che tenga conto, da un lato, dell’impatto visivo delle opere sul paesaggio marino e, dall’altro, del tempo più o meno lungo di permanenza della modificazione dello stato dei luoghi, anche in considerazione dei tempi stimati di installazione e di rimessione in pristino»;
- con nota prot. n. 14475 del 10 giugno 2014, la Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia (di seguito: ‘la Soprintendenza’) trasmetteva la proposta di modifica ed integrazione del decreto n. 171 del 2005, ravvisando la necessità di integrarne la relativa disciplina ‒ dettata per le sole opere stagionali ‒ con puntuali prescrizioni anche per le installazioni a carattere temporaneo, propedeutiche allo svolgimento di eventi e manifestazioni, ed a tal fine richiamando il summenzionato parere;
- con nota prot. n. 778018 del 9 ottobre 2014, l’assessore alle Politiche urbane del Comune di Napoli presentava osservazioni sulla proposta di modifica presentata dalla Soprintendenza, chiedendo un incremento del periodo di permanenza delle opere temporanee (da dieci a venti giorni), nonché la riduzione dell’intervallo temporale tra una manifestazione e l’altra (da quindici a sette giorni);
- seguiva la nota prot. n. 27429 del 7 novembre 2014, con cui la Soprintendenza comunicava al sindaco del Comune di Napoli la determinazione negativa assunta nella riunione del 27 ottobre 2014 dal Comitato regionale di coordinamento presso la Direzione regionale sui rilievi formulati dall’Ente, atteso che: «le modifiche formulate da codesta Amministrazione comunale, se accolte, andrebbero a confliggere con quanto raccomandato con il parere, consentendo tempi di permanenza più lunghi per le installazioni e riducendo gli intervalli tra le predette manifestazioni, con il risultato certo di una modificazione dello stato dei luoghi non auspicabile, inficiando, tra l’altro, il concetto stesso di “temporaneo”»;
- successivamente, con nota prot. n. 27707 del 12 novembre 2014, la Soprintendenza notificava all’Amministrazione comunale il decreto del Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania n. 2174 dell’11 novembre 2014 che, a modifica e integrazione del precedente decreto n. 171 del 2005, statuiva che:
i) all’art. 2 per l’area B «tra gli interventi consentiti è inserito il seguente periodo: a) è consentita l’installazione di ormeggi, passerelle, pontili, boe in occasione di manifestazioni di carattere temporaneo; b) ogni manifestazione e/o evento non potrà comportare una installazione per un periodo di tempo superiore a 10 giorni consecutivi, compresi i giorni necessari ai montaggi, allestimenti e smontaggi; c) tra una manifestazione e/o evento successivo dovrà prevedersi un intervallo temporale non inferiore ai 15 giorni»;
ii) all’art. 2 per l’area B) «tra gli interventi vietati, dopo le parole “ormeggi stagionali” è inserita la parola “opere”»;
iii) all’art. 2, al paragrafo ‘prescrizioni per tutte le zone’, «dopo il penultimo capoverso, è inserito il seguente periodo: - “nello spirito di leale e fattiva collaborazione la programmazione degli eventi e manifestazioni previste nell’area in questione sarà concordata tra l’amministrazione comunale e la competente Soprintendenza”; - l’ultimo capoverso del paragrafo ‘prescrizioni per tutte le zone’ è eliminato e sostituito dal seguente: “tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 171/2005, così come modificato ed integrato dal presente decreto, adottate e notificate ai sensi degli artt. 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edili e negli strumenti urbanistici”»;
- ritenendo tuttavia illegittimi il decreto del Direttore regionale n. 2174 del 2014 e tutti gli atti ad esso preordinati e connessi (ivi comprese la nota prot. n. 27429 del 7 novembre 2014 della Soprintendenza e le controdeduzioni formulate nella riunione del 27 ottobre 2014 dal Comitato regionale di coordinamento), il Comune di Napoli proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ponendo a fondamento dell’impugnativa le seguenti censure:
i) violazione di legge in relazione all’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, per illegittimità delle modalità di