Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-23, n. 202300750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300750
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00750/2023REG.PROV.COLL.

N. 09757/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2016, proposto dal Comune di Trequanda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P e L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, viale delle Milizie n. 34;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- ter ) n. 5273/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima -ter ), ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Trequanda per l'annullamento del provvedimento di diniego del trasferimento all'ente locale dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità ex l.n. 554/88 e d.p.c.m. n. 428/89.

Il Comune di Trequanda ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 dicembre 2022.

2. La vicenda attiene alla posizione della dott.ssa Lucia S (Ragioniere VI° livello): dapprima dipendente del Comune di Casola di Napoli, quindi – a seguito di esubero - in servizio presso il Comune di Trequanda, che comunicava al Ministero dell’interno l’assunzione per mobilità effettuata e chiedeva il trasferimento dei fondi relativi alla retribuzione di tale dipendente.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dal Comune appellante per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno n. 75252 del 19.4.2002, di diniego di trasferimento all’ente locale di fondi relativi ad oneri per il trattamento economico in godimento del personale dell’ente sottoposto a mobilità di cui alla legge n. 554 del 1988 e al d.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428.

3. L’appello censura la sentenza gravata nella parte in cui, per escludere la sussistenza del vizio denunciato in primo grado, ha escluso la spettanza del beneficio rivendicato a causa del carattere (ritenuto non volontario) del trasferimento della dott.ssa S.

Il mezzo è fondato.

Va anzitutto osservato che lo stesso T.A.R. espone che successivamente all’esubero presso il Comune di Casola di Napoli (accertato con delibera consiliare n. 23 del 20.3.1990) “ con decreto del Ministero della funzione pubblica del 20.6.1990 era stato approvato il bando per la copertura (secondo le procedure di mobilità), fra altri, di un posto equivalente a quello coperto dalla S presso il Comune ricorrente ”.

Il trasferimento della dott.ssa S è stato dunque conseguenza di una procedura di mobilità su base volontaria.

4. In ogni caso, anche a volerlo considerare non volontario ma conseguente ad esubero, l’elemento dirimente che secondo il T.A.R. preclude l’accoglimento delle ragioni del Comune di Trequanda sarebbe un altro “ Si evince, invero, dal provvedimento impugnato che varie delibere del Comune ricorrente (assunte in stato di dissesto finanziario), relative al risanamento della gestione finanziaria dell’ente, non erano state approvate dalla competente Commissione centrale per gli organici degli enti locali. La Commissione, invece, ha poi approvato la delibera n. 64/1995 dell’ente, che ha rideterminato la sua pianta organica, con la quale sono stati soppressi 15 posti in esubero e tutti vacanti. Dunque, per effetto di tale delibera, nessun dipendente veniva posto autoritativamente in mobilità. Proprio per questo – se ne desume agilmente – il Ministero ha ritenuto, condivisibilmente, che non sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta di fondi ”.

Sul punto l’appellante deduce invece che nel caso di specie la rideterminazione non fosse volontaria ma obbligatoria (per superamento del rapporto tra numero dei dipendenti e numero degli abitanti), laddove a suo dire solo la prima ipotesi era soggetta ad approvazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144).

L’argomento è fondato.

La richiamata disposizione prevede infatti che “ Per la riduzione delle spese (….) Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli ”.

La Commissione nel caso di specie ha peraltro approvato solo l’ultimo segmento di attività.

5. Va ulteriormente osservato che, come dedotto dalla parte appellante, e non contestato, “ il Ministero dell’Interno, Direzione generale, con nota n. 9491/93 del 20.10.1993 – inviata non solo al Comune di Trequanda, ma anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Prefettura di Siena - aveva assicurato il pagamento delle somme dovute al Comune di Trequanda previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica (doc. 7 fascicolo di primo grado), dando quindi atto espressamente della debenza di dette somme. Tuttavia, il Dipartimento della funzione pubblica non ha mai risposto alla richiesta di autorizzazione (sollecitata sia dal Comune di Trequanda sia dal Prefetto di Siena per oltre 8 anni), in quanto il Ministero, come si legge nel diniego impugnato (doc. 16 fascicolo di primo grado), non ha dato corso “allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che doveva disporre con decorrenza 1° febbraio 1991 il trasferimento per mobilità d’ufficio della sig.ra Lucia S ”.

Da ciò si ricava una contraddittorietà della complessiva condotta ministeriale culminata nel provvedimento impugnato in primo grado, in merito al riconoscimento della spettanza del beneficio rivendicato dal Comune appellante, che si aggiunge al profilo di illegittimità sopra accertato.

6. Il ricorso in appello è pertanto fondato e come tale deve essere accolto.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso di primo grado va annullato il provvedimento con esso impugnato.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e al tempo trascorso dall’adozione del provvedimento gravato.

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