Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-08-26, n. 202005236
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Pubblicato il 26/08/2020
N. 05236/2020REG.PROV.COLL.
N. 04793/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4793 del 2013, proposto da
M F, R F, P F (eredi di R F) e Villa Tombolina S.s. rappresentati e difesi dagli avvocati F B e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Roma, via Gioacchino Belli, 60;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati B B e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
nei confronti
N F e M F, rappresentate e difese dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bonaccio in Roma, via Filippo Corridoni, 15 Scala B;
Chiaravalle Energy S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Georg Kofler, Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, 1;
Comune di Montemaggiore al Metauro, Azienda Agricola F N e M S.s., Enel Distribuzione e Business Group S.p.a., Enel S.p.a., Impresa Edile F.lli Fantoni S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 803 del 2012, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, di N F e M F e di Chiaravalle Energy S.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 2 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti l’avvocato Federico Romoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche la determinazione provinciale n. 1178 del 14 maggio 2010, avente ad oggetto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, il verbale della Conferenza di Servizi prot. 6634 del 29 gennaio 2010, l'Autorizzazione Provinciale prot. n. 36373/2010 del 28 maggio 2010 alla volturazione dell'autorizzazione dall’Azienda Agricola F N e M S.s. a F N e F M in proprio, l'Autorizzazione Provinciale di data e numero sconosciuti di volturazione dell'autorizzazione da F N e F M alla Chiaravalle Energy S.r.l.
Con sentenza n. 803 del 2012 il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza, affidando l’appello ai seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza per aver respinto il primo motivo del ricorso, concernente la violazione dell’art. 12, comma 4- bis , del d.lgs. n. 387/2003, in quanto il terreno su cui sorge l’impianto non era di proprietà del soggetto che ha presentato inizialmente la domanda ed al quale è stato rilasciato il titolo – ossia la società agricola F N e M – bensì delle persone fisiche N e M F, che infatti hanno successivamente chiesto ed ottenuto la volturazione in loro favore del titolo, in seguito ulteriormente volturato in favore di Chiaravalle Energy S.r.l.;
II) erroneità della sentenza per aver respinto il terzo motivo del ricorso, concernente la violazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 54 -ter delle NTA del PRG di Montemaggiore sul Metauro per non avere la Provincia tenuto conto delle disposizioni contenute nel PRG e poste a tutela del patrimonio storico ed artistico. In particolare, il piano regolatore prevede, a tutela del complesso Villa Tombolina, una fascia di rispetto di 150 metri, al cui interno l’art. 54 -ter vieterebbe qualsiasi attività di trasformazione del territorio tale da compromettere il bene tutelato;
III) erroneità della sentenza per aver respinto il quarto motivo del ricorso, concernente la violazione del diritto di servitù costituito a suo tempo in favore dell’azienda ricorrente per l’utilizzo di un pozzo situato proprio al centro del terreno su cui sorge l’impianto.
Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la Provincia di Pesaro e Urbino, N F e M F e Chiaravalle Energy S.r.l.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 2 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello contro la sentenza del Tar Marche n. 803 del 2012, che ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti per l'annullamento degli atti concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico e gli atti di volturazione dell'autorizzazione dall’Azienda Agricola F N e M S.s. a F N e F M in proprio, e da F N e F M alla Chiaravalle Energy S.r.l.
Il Collegio ritiene di assorbire le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado e di inammissibilità dell’appello in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame, come risulta dalle seguenti considerazioni.
Con il primo motivo gli appellanti assumono che la società semplice F N e F M, in quanto titolare di un proprio patrimonio distinto da quello delle due socie, al momento del rilascio dell’autorizzazione unica non possedeva la disponibilità giuridica del suolo su cui realizzare l’impianto, richiesta dall’art. 12, comma 4 bis , del d.lgs. n. 387 del 2003, atteso che detto suolo era di proprietà personale delle Signore F N e M, alle quali l’autorizzazione era stata volturata il 28 maggio 2010.
La censura è infondata.
L’art. 12, comma 4- bis , del d.lgs. n. 387 del 2003 dispone che il soggetto che richiede l’autorizzazione unica deve dimostrare di avere, prima del rilascio del titolo, la “disponibilità” del terreno su cui deve essere installato l’impianto.
Il Collegio condivide le statuizioni della sentenza, per le quali il concetto di “disponibilità” non coincide con quello di proprietà, per cui, nel caso di specie, poiché l’area veniva utilizzata dall’azienda agricola delle signore F - costituita in forma di società semplice - per l’esercizio dell’attività aziendale, ne consegue che la stessa era nella disponibilità della società. Risulta, altresì, corretta e condivisibile l’affermazione per cui la società semplice si caratterizza per una meno rigorosa separazione fra il patrimonio dei soci e quella dell’ente, da cui consegue, anche in relazione al tenore letterale della disposizione normativa succitata, la correttezza dell’operato della Provincia.
Risulta, quindi, confermato che la F N e F M S.s. avesse la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto fotovoltaico.
Con il secondo motivo gli appellanti assumono l’illegittimità del rilascio dell’autorizzazione in considerazione del vincolo di tutela integrale apposto sull’area in ragione dell’esistenza sul sito dell’edificio di interesse storico Villa Tombolina, nonché in relazione alla vigenza della normativa di settore che richiederebbe il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico.
Più specificamente, gli appellanti deducono la violazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché dell’art. 54- ter delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montemaggiore al Metauro adeguato al P.P.A.R., che pone specifici divieti a “ tutela del paesaggio agrario di interesse storico ambientale ”, in cui rientrerebbe anche il vincolo di tutela integrale imposto in relazione alla Villa Tombolina.
La doglianza è infondata.
All’epoca del rilascio dell’autorizzazione unica non vi era preclusione per l’ubicazione di impianti fotovoltaici in zona agricola, atteso che l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevedeva espressamente che “ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, comma 1 lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ”. Inoltre, non vi era alcun vincolo paesaggistico e neppure l’art. 54 -ter delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Montemaggiore al Metauro contemplava alcun divieto per gli impianti fotovoltaici. Del resto, il Comune medesimo non ha sollevato alcuna obiezione circa l’esistenza di un divieto di collocazione dell’impianto nell’area in questione, avendo unicamente evidenziato la necessità che fossero evitati l’abbattimento di vegetazione arbustiva ad alto fusto esistente e la edificazione di manufatti edilizi, prescrizioni che sono state tutte rispettate.
Né al procedimento erano applicabili le Linee guida regionali, approvate successivamente con deliberazione del C.R. n. 13/2010.
Anche con riferimento alla censura relativa all’assunto contrasto dell’autorizzazione con la sussistenza della servitù di pozzo il Collegio condivide quanto statuito in merito dalla sentenza appellata, che evidenzia la mancanza di prova della asserita compromissione della servitù e dà atto, in ogni caso, della salvezza dei diritti dei terzi conseguente al rilascio di qualsivoglia atto autorizzativo pubblico.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.