Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2019-07-25, n. 201905268
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Pubblicato il 25/07/2019
N. 05268/2019REG.PROV.COLL.
N. 00546/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 74 e 116, comma 4, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, e dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Monteleoneservices – Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato F Io e dall’Avvocato Marco Vincenzo Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Arturo Salerni in Roma, viale Carso, n. 23;
per la riforma
della sentenza n. 1717 del 12 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, resa tra le parti, la quale ha annullato il diniego prot. n. 0020955 oppostole dalla Prefettura di Vibo Valentia sull’istanza di accesso agli atti avanzata il 7 maggio 2018 allo scopo di acquisire la rendicontazione della gestione, per il periodo dal 18 ottobre 2017 al 1° dicembre 2018, con tutte le pezze giustificative di spesa e di entrata, relativa al servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati svolto presso il Centro di accoglienza sito in Briatico.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Monteleoneservices – Società Cooperativa Sociale Onlus;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellata, Monteleoneservices – Società Cooperativa Sociale Onlus, l’Avvocato F Io per sé e per l’Avvocato Marco Vincenzo Talarico e per l’odierno appellante, il Ministero dell’Interno, l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellata Monteleoneservices – Società Cooperativa Sociale Onlus, già Cooperativa Sociale Monteleone Servizi (di qui in avanti, per brevità, anche la Cooperativa), sottoposta alla misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, limitatamente al servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso il Centro di accoglienza sito in Briatico, ha impugnato il diniego prot. n. 0020955 oppostole il 9 maggio 2018 dalla Prefettura di Vibo Valentia sull’istanza di accesso agli atti da questa avanzata il 7 maggio 2018 ai sensi della l. n. 241 del 1990 allo scopo di acquisire la rendicontazione della gestione, per il periodo 18 ottobre 2017 al 1° dicembre 2018, con tutte le pezze giustificative di spesa e di entrata, relativa al servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati svolto presso il suddetto centro.
1.1. La richiesta è stata motivata con riferimento all’interesse a redigere il bilancio relativo all’anno 2018 nonché per l’esercizio del diritto-dovere della Cooperativa di valutare l’operato dell’amministratore straordinario, anche ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, oltre che delle disposizioni civili e penali, e allo scopo di acquisire, infine, informazioni sulla liquidazione operata dalla Prefettura a favore dell’amministratore, nella quale è pure previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, onde valutarne la congruità.
1.2. Il Prefetto ha opposto rifiuto ritenendo di non aver alcun obbligo normativamente imposto di trasmissione del rendiconto dell’amministratore straordinario ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014.
1.3. Costituitasi nel primo grado del giudizio, la Prefettura di Catanzaro ha sostenuto che la Cooperativa ricorrente non avrebbe potuto vantare alcun interesse concreto, diretto ed attuale, all’ostensione dei documenti sul rilievo che l’impresa è estranea al rapporto tra amministratore straordinario e Prefettura e deve limitarsi a ricevere i risultati ultimi dell’esecuzione del contratto “controllato”.
1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 1717 del 10 ottobre 2018, ha accolto il ricorso della Cooperativa e ha annullato il provvedimento di diniego, ordinando l’esibizione dei documenti richiesti, in quanto la Cooperativa sarebbe titolare di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, alla conoscenza dei documenti, siccome strumentali alla decisione di intraprendere eventuale azione giurisdizionale avverso la condotta serbata, nell’espletamento dell’incarico, dall’amministratore straordinario nonché in relazione alla prospettata illegittimità della liquidazione effettuata dalla Prefettura a beneficio dell’amministratore.
1.5. Indipendentemente dalla genericità della motivazione del diniego prefettizio, in contrasto con la previsione racchiusa nell’art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006 (“ Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ”) che impone, a supporto del diniego (anche parziale) di accesso o del suo differimento, il riferimento specifico alla normativa vigente e l’individuazione di una delle categorie di cui all’art. 24 della l. 241/90 (“ Esclusione dal diritto di accesso ”), secondo il primo giudice verrebbe in rilievo, nel caso di specie, quanto disposto dal comma 4 del citato art. 32, ai sensi del quale gli amministratori straordinari rispondono, seppure limitatamente ai casi di dolo o colpa grave, delle eventuali diseconomie dei risultati della gestione.
1.6. Secondo la sentenza impugnata ciò renderebbe palese, ove ve ne fosse bisogno, contrariamente a quanto affermato dalla Prefettura, la sussistenza di margini di sindacabilità e di censurabilità dell’operato dell’amministratore di nomina prefettizia nell’espletamento delle attività connesse alla gestione straordinaria e temporanea dell’impresa.
1.7. Il primo giudice ha perciò statuito che i documenti richiesti, potendo rientrare nel bagaglio di conoscenza necessario alla cooperativa per determinarsi su introduzione e coltivazione di una eventuale azione giudiziale a tutela dei suoi diritti patrimoniali, debbano essere esibiti dall’amministrazione che li detiene.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto la riforma, con la conseguente reiezione della domanda ostensiva proposta in primo grado.
2.1. Si è costituita con un’articolata memoria depositata l’11 giugno 2019 la Cooperativa appellata per dedurre l’improcedibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
2.2. Nella camera di consiglio dell’11 luglio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
4. Quanto all’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dalla Cooperativa (pp.