Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-10-15, n. 202101820

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-10-15, n. 202101820
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101820
Data del deposito : 15 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2021

N. 10527/2006 REG.RIC.

N. 01820/2021 REG.PROV.PRES.

N. 10527/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10527 del 2006, proposto dai signori B P, E S, B C rappresentati e difesi dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

i signori S A, S A, rappresentati e difesi dagli avvocati L R, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Diletta Bocchini in Roma, via Nerazzini, 5;

nei confronti

del Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Angelini in Roma, piazza Cavour, 17;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 2060/2006, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Rilevato che il presente giudizio è stato incardinato nel 2006 e va definito non appena possibile;

Visto l’art. 80, comma 3 bis, del codice del processo amministrativo;

Vista l’ordinanza n. 5553 del 2016, con cui questa sezione ha disposto la sospensione del giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore;

Rilevato che non risulta agli atti se il giudizio innanzi al Tribunale civile di Nocera Inferiore è stato definito;

Rilevato che, per il buon andamento della giustizia, è indispensabile che le parti collaborino con gli uffici giudiziari, per evitare spreco di risorse e per consentire la più sollecita definizione dei giudizi;

Considerato che occorre chiedere alle parti private e pubbliche del presente giudizio il deposito di distinte articolate relazioni, da cui si possano desumere se vi è ancora interesse alla definizione del giudizio e se ha avuto esito il giudizio presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore, potendosi desumere elementi univoci sulla sopravvenuta carenza di interesse, nel caso di mancato riscontro della presente istruttoria;

Rilevato che, per il caso in cui sia dichiarata la sussistenza dell’interesse, va depositata la nota spese, per la conseguente liquidazione;

Considerato che ai predetti adempimenti le parti private e pubbliche dovranno provvedere entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.


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