Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-28, n. 201101870
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Testo completo
N. 01870/2011REG.PROV.COLL.
N. 04254/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4254 del 2008, proposto da:
G G,; S R, F F, F S, R G, S A, T R, P C, C G A, D M R, A F, O A, M A, S G, L M V, M C, C S, M A, tutti rapp.ti edifesi dall’avv. F Bonelli, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Roma, piazzale Clodio, 56
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 04461/2007, resa tra le parti, concernente PROMOZIONE A VICE ISPETTORE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati F Bonelli e Giustina Noviello (Avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti meglio specificati in epigrafe, sottufficiali del Corpo della Polizia Penitenziaria, partecipavano al concorso interno , per titoli ed esame, per complessivi 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori della Polizia Penitenziaria ( vice ispettori ) indetto con bando del 17/2/2002.
All’esito della procedura selettiva , i vincitori venivano avviati al corso di formazione che terminava in data 17 maggio 2006.
Venivano quindi notificati nei mesi di settembre/ottobre 2006 i provvedimenti recanti la comunicazione della promozione a Vice Ispettore con decorrenza 18 maggio 2006.
Gli interessati impugnavano innanzi al TAR del Lazio tali provvedimenti in parte qua e precisamente nella parte in cui la decorrenza giuridica ed economica della nomina al predetto grado ( vice ispettore ) era fissata al 18 maggio 2006, con richiesta di declaratoria del diritto alla promozione a vice ispettore con decorrenza dal 1 gennaio 2002 e cioè dal primo giorno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze o in subordine dal 28 luglio 2005 , data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione.
A sostegno della dedotta illegittimità dell’operato dell’amministrazione erano dedotti vari motivi di doglianza e veniva altresì sollevata, in via subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.28 del dlgs n.443 del 30 ottobre 1992 , nella parte in cui non prevede che la promozione viceispettore decorra dal 1 gennaio successivo al verificarsi delle vacanze ,per violazione degli artt.3 e 51, comma 1 della Costituzione in relazione agli artt.16 e 30 bis del dlgs n.443/92.
L’adito T con sentenza n.4329/07 dichiarava inammissibile il ricorso di prime cure, giudicandolo, ad ogni modo, anche infondato.
Gli interessati hanno proposto appello avverso tale pronuncia , ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo della stessa la riforma per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione di legge ( art.3 legge n.241/90 ). Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di presupposto, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, perplessità . Sviamento di potere: Violazione di legge ( art.12 disposizioni preleggi ). Eccesso di potere per difetto di istruttoria , violazione del principio del buon andamento e