Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-03-28, n. 202402927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-03-28, n. 202402927
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402927
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 02927/2024REG.PROV.COLL.

N. 01943/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2024, proposto dalla prof.ssa
-OISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G L e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

prof. -OISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. I B M e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero dell’Università e della Ricerca e Accademia di Belle Arti di -OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione elettorale per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Accademia di Belle Arti di -OISSIS- per il triennio 2023-2026, non costituita in giudizio;



per la riforma,

previe misure cautelari anche monocratiche,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, n. -OISSIS- del 20 febbraio 2024, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. -OISSIS- dell’8 marzo 2024, recante accoglimento della stessa;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del prof. -OISSIS-, recante opposizione all’istanza di misure cautelari monocratiche, e i documenti allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Accademia di Belle Arti di -OISSIS-;

Visti l’appello incidentale del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Accademia di Belle Arti di -OISSIS- e i relativi allegati;

Viste la memoria della difesa erariale e le note d’udienza dell’appellante principale;

Visti la memoria e i documenti del prof. -OISSIS-;

Viste le ulteriori note e la documentazione dell’appellante principale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. G L, l’avv. I B M e l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;


Considerato:

- che con il ricorso principale in epigrafe la prof.ssa -OISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. -OISSIS- del 20 febbraio 2024, chiedendone la riforma, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche;

- che la sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso proposto del prof. -OISSIS-, integrato successivamente da motivi aggiunti, avverso gli atti che hanno condotto all’elezione della prof.ssa -OISSIS- a direttrice dell’Accademia di Belle Arti di -OISSIS- per il triennio 2023/2026, nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere eletto direttore dell’Accademia e per il risarcimento dei danni subiti e subendi per la mancata elezione alla carica di direttore;

- che in particolare il T.A.R., in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui con essi si ammette alla procedura in questione la prof.ssa -OISSIS-, la si proclama eletta e la si nomina direttrice dell’Accademia delle Belle Arti di -OISSIS-;

- che, in fatto, alle elezioni hanno partecipato tre candidati, la prof.ssa -OISSIS-, il prof. -OISSIS- e il prof. -OISSIS-: la prima ha ottenuto n. 53 voti, mentre il secondo n. 11 voti e il terzo candidato nessun voto: senonché il prof. -OISSIS- ha impugnato tale esito, deducendo che la candidata risultata vincitrice sarebbe stata priva del requisito di partecipazione costituito, ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto, da sei anni di anzianità di ruolo, essendo stata immessa in ruolo il 1° novembre 2018. La Commissione elettorale aveva invece ammesso la candidata (respingendo il reclamo presentato al riguardo dal ricorrente), in quanto aveva ritenuto di poter tenere conto anche dei servizi prestati dalla candidata quale docente con contratti a tempo determinato (c.d. servizi pre-ruolo), cosicché la stessa avrebbe assunto il ruolo di docente di Tecniche dell’incisione e grafica d’arte dal 2011 e alla data del 1° novembre 2018 avrebbe già vantato un’anzianità di servizio “ nel ruolo ” di docente di tre anni e un mese: dunque, alla data di pubblicazione del bando (28 febbraio 2023) sarebbe stata in possesso del requisito, avendo svolto più di sette anni di docenza;

- che il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure dedotte dal ricorrente, evidenziando che l’art. 12, comma 5, dello Statuto dell’Accademia ha previsto che il direttore sia eletto tra i docenti “ di ruolo ” anche di altre istituzioni con almeno sei anni di anzianità “ nel ruolo ”: all’interno di tale disposizione il termine “ ruolo ” ha sempre lo stesso significato, quello dell’immissione a tempo indeterminato nell’organico dell’Accademia, ovvero di altre istituzioni accademiche. Il T.A.R. ha ritenuto invece infondata la tesi opposta – seguita dall’Accademia – secondo cui tale significato riguarderebbe solo l’espressione docenti “ di ruolo ”, mentre la formula “ anzianità nel ruolo ” consentirebbe di dare rilevanza anche ai c.d. servizi pre-ruolo, prestati prima dell’immissione in ruolo, ma comunque nel ruolo di docente, in quanto detta tesi porterebbe del tutto illogicamente ad attribuire alla stessa parola “ ruolo ” due diversi significati in rapida successione all’interno di una medesima disposizione;

- che con l’unico motivo dell’appello principale la prof.ssa -OISSIS- deduce le censure di: erroneità della sentenza gravata; violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost., violazione della direttiva n. 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368/2001 e del principio di non discriminazione del lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo indeterminato; carenza dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; in via alternativa: illegittimità dell’art. 12, comma 5, del vigente Statuto dell’Accademia di Belle Arti di -OISSIS- per violazione dei menzionati principi costituzionali e comunitari;

- che in estrema sintesi la prof.ssa -OISSIS- lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 12, comma 5, del predetto Statuto da parte del T.A.R., per non avere questo distinto la nozione di “ docenti di ruolo ” legittimati a candidarsi all’elezione (e tale sarebbe stata l’appellante, docente “ di ruolo ” al momento della pubblicazione del bando) e quella di “ anzianità nel ruolo ”. In questa seconda nozione, infatti, la presenza della preposizione “ nel ” al posto della preposizione “ di ” starebbe a indicare la necessità di tenere conto anche dei c.d. servizi pre-ruolo svolti dai candidati: alla diversità delle preposizioni si accompagnerebbero, perciò due diversi significati del sostantivo “ ruolo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi