Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202310708
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 10708/2023REG.PROV.COLL.
N. 00965/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2020, proposto dalla società Capri Servizi s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora -O-, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C R in Roma, via G. Palumbo 3;
nei confronti
del Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Limatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -O-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora -O- e del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere S M;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata riassumeva innanzi al T.a.r. per la Campania il giudizio già proposto innanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere l’adozione, da parte della società Capri Servizi (società in house interamente controllata dal Comune di Capri) e dal Comune medesimo, l’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare, o sospendere, ovvero limitare entro orari compatibili con il riposo notturno proprio e della propria famiglia le emissioni acustiche denunciate, derivanti dall’attività di raccolta rifiuti con mezzi compattatori svolta, in orari notturni, nel Comune di Capri dalla Capri Servizi s.r.l. unipersonale.
2. Nella resistenza del Comune di Capri e della società Capri Servizi il T.a.r., dopo l’espletamento di una verificazione:
- ha confermato la sussistenza della giurisdizione del g.a.;
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’azione inibitoria, dedotta dalle parti resistenti;
- ha accolto il ricorso “ nei limiti di cui in motivazione ” e per l’effetto ordinato al Comune e alla società “ di provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se precedente, della presente sentenza, ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei, ivi compresi quelli riferiti ad una diversa organizzazione del servizio, quale indicati in parte motiva, per eliminare o ridurre nei limiti normativamente previsti le emissioni acustiche denunciate, derivanti dall’attività notturna di raccolta rifiuti e dall’utilizzo di mezzi compattatori ”.
- ha condannato le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e della disposta verificazione.
3. La sentenza è stata appellata dalla società Capri Servizi.
3.1. L’appello è affidato ai motivi di seguito sintetizzati.
I. È stata, in primo luogo, dedotta l’erronea applicazione da parte del primo giudice del principio di non contestazione il quale non potrebbe essere riferito alle risultanze di una perizia di parte (nella fattispecie, la relazione fonometrica prodotta in primo grado).
Al riguardo, l’appellante ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici – e quindi posti a fondamento della decisione – solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione.
Questo sarebbe il caso in esame in cui, nella memoria del 9 marzo 2018, l’odierna appellante aveva sostenuto il difetto assoluto di riscontro circa l’effettiva lesione sofferta dalla originaria ricorrente, imperniata su un elaborato peritale che sarebbe stato inidoneo a costituire riscontro dell’intollerabilità dei rumori generata dal servizio di raccolta dei rifiuti.
La società avrebbe contestato anche le metodiche dei rilievi eseguiti che non sarebbero quelle prescritte dagli allegati “B” e “C” del D.M. 16 Marzo 1998.
II. L’appellante ha poi criticato il fatto che nella ponderazione cui è tenuto il giudice investito della domanda inibitoria, quest’ultimo non si sia attenuto alle conclusioni del verificatore e sia addivenuto invece ad un ordine di imprecisata modifica del servizio di raccolta e compattazione dei rifiuti, per il quale non sussisterebbe alcuna idonea soluzione alternativa.
In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo dell’isola ecologica di via Don Giobbe Ruocco, il primo giudice non avrebbe considerato che l’anticipazione del servizio, specialmente nella stagione estiva, arrecherebbe danno all’immagine dell’isola.
Sarebbe, altresì, eccessivamente oneroso l’acquisto di ulteriori quattro carrelli compattatori (per un importo pari a euro 280.000,00), soluzione alternativa pure indicata dal verificatore per ridurre i tempi di raccolta (in luogo dell’anticipazione dell’orario di inizio servizio).
III. L’appellante ha riproposto l’eccezione relativa all’omessa impugnativa da parte della originaria ricorrente del Regolamento comunale che disciplina la gestione dei rifiuti urbani.
Tale atto sarebbe infatti ostativo ad ogni ipotesi di interruzione e/o modifica del servizio di raccolta.
IV. È stata infine dedotta la violazione dell’art. 844, c.c., degli articoli 10 e 15 della l. n. 447 del 1995 – in relazione all’art. 3 del D.I. 14 gennaio 1997 e all’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 – per l’asserita inapplicabilità dei c.d. limiti differenziali, attesa l’omessa adozione da parte del Comune di Capri del Piano di zonizzazione acustica.
4. Si è costituita, per resistere, la signora -O-.
5. Si è costituito, in adesione all’appello della società, il Comune di Capri.
6. In data 5 marzo 2020 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato al merito.
7. L’appello è stato trattenuto una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2022.
8. Con ordinanza n. 5600 del 5 luglio 2022, la Sezione ha disposto una verificazione finalizzata ad accertare, secondo le vigenti disposizioni normative, l’entità del disturbo da rumore oggetto del contendere.
Il verificatore è stato incaricato, altresì, di accertare le attività messe in campo dalla società appellante – secondo quanto dalla stessa dichiarato all’udienza del 5 maggio 2022 - per limitare il disturbo lamentato dall’appellata.
9. Il verificatore, dott. G -O-, fisico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, ha depositato la propria relazione in data 14 luglio 2023.
10. La società appellante e la signora -O- hanno depositato ulteriori memorie.
11. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023.
12. In via preliminare, il Collegio rileva che non hanno formato oggetto di impugnativa i capi della sentenza impugnata attraverso cui il T.a.r. ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa nonché l’ammissibilità della spiegata azione inibitoria.
Giova, al riguardo, riportare le principali osservazioni del primo giudice, il quale ha fatto rilevare:
- che l’originaria ricorrente ha agito “ con un’azione a carattere sostanzialmente inibitorio, a tutela di un diritto soggettivo fondamentale, di rilievo costituzionale, quale il diritto alla salute ”;
- che la controversia “ rientra tra le fattispecie di cui all’art. l’art. 133, lett. p), C.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati ”.;
- che la fattispecie in esame attiene ad un “ comportamento esplicativo del potere di gestione di un servizio pubblico di rilievo fondamentale, come il servizio relativo alla raccolta dei rifiuti ed in particolare un comportamento relativo all’organizzazione di detto servizio sul territorio comunale.
Viene pertanto in rilievo una lesione costituente l’effetto del se e del come della funzione pubblica, per dirla con le autorevoli parole di cui al citato arresto della sentenza delle S.U. 07/09/2016, n.17674 ”;
- che l’azione inibitoria nel processo amministrativo trova fondamento anzitutto nell’art. 1 del c.p.a. il quale “ consente al giudice di ammettere l’azione che possa far ottenere tutte le utilità che spettano in base al diritto sostanziale ”;
- che siffatta disposizione assume in particolare rilevanza nelle materie di giurisdizione esclusiva, “ non potendo l’attribuzione della cognizione al G.A. tradursi [...] in una “deminutio” di tutela, specie ove vengano in rilievo diritti fondamentali, quali il diritto alla salute ;
- che il riferimento contenuto nell’art. 177, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 alla necessità che la