Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-22, n. 202202081
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 02081/2022REG.PROV.COLL.
N. 05852/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5852 del 2019, proposto dalla s..n,c, G M & C., dalla s.n.c. C U & C. e dalla s.n.c. G A & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C R in Roma, via Val di Cogne, n. 22;
contro
l’Inps (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 780/2018, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso volto all’annullamento dei provvedimenti con i quali l’INPS -Direzione provinciale di Ancona aveva negato la corresponsione, per l’annualità 2015, della cassa integrazione guadagni in deroga -settore pesca- ai soci armatori delle imprese ricorrenti, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Le società ricorrenti chiedono l'accoglimento della domanda formulata in primo grado e, pertanto, l’annullamento di:
-nota I.N.P.S. prot. n. INPS.0300.23.1.2017.0014873, trasmessa alla Società G M & C. s.n.c.;
-nota I.N.P.S. prot. n. INPS.0300.23.1.2017.0014523, trasmessa alla Società C U & C. s.n.c.
-nota I.N.P.S. prot. n. INPS.0300.23.1.2017.0014179, trasmessa alla Società G A & C. s.n.c.;
con l’accertamento della sussistenza del diritto ad ottenere il beneficio della integrazione salariale in deroga e la condanna dell'amministrazione intimata a provvedere al pagamento delle somme spettanti a ciascun ricorrente a titolo di integrazione salariale in deroga.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il Cons. Antonella De Miro;
uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati M S, Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo e Vincenzo Stumpo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società ricorrenti esercitano tutte l’attività di pesca marittima, nonché quelle connesse di commercio all’ingrosso o al minuto di prodotti ittici.
Esse hanno impugnato in primo grado i provvedimenti con cui la Direzione Provinciale dell’INPS di Ancona ha negato la corresponsione, per l’annualità 2015, della cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga ai soci-armatori delle medesime società, e ciò sul presupposto che il trattamento “non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite per mancanza del rapporto di subordinazione”.
Le società interessate hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
violazione dell’art. 3, comma 1, l. 241/90; carenza di motivazione, eccesso di potere sub specie di erroneo utilizzo della discrezionalità tecnica, perché la limitazione opposta dall’INPS non troverebbe applicazione nella fattispecie, introdotta in un momento successivo alla data di presentazione della domanda, e violazione del “verbale di accordo in sede governativa”, stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali; violazione dell’art. 3 della Costituzione in relazione al verbale di accordo in sede governativa e al D.I. Lavoro e politiche sociali n. 91411 del 7 agosto 2015.
L’Inps, costituitosi in giudizio, ha replicato nel merito ai motivi di ricorso.
Il TAR adito, pronunciatosi preliminarmente sul rito, ha dichiarato ammissibile il ricorso collettivo, perché dall’istruttoria non è emersa alcuna sostanziale differenza tra le posizioni individuali delle imprese ricorrenti.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’istituto della CIG trova disciplina anzitutto nella normativa di rango primario (legge n. 164 del 1975 e s.m.i.), la quale individua i lavoratori beneficiari dell’indennità. Non sussiste un problema di retroattività della normativa sopravvenuta, in quanto il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, nell’introdurre espressamente la limitazione contestata dai ricorrenti, molto verosimilmente ha voluto fare opera di chiarezza in relazione al precedente contenzioso insorto a seguito del diniego di concessione della CIG ai soci armatori operanti nel settore pesca;
- non sussiste contraddittorietà da parte della P.A. che ha comunque l’obbligo, in caso di pregresso errore, di rideterminarsi secondo legge. Dall’istruttoria non è emerso che le Direzioni provinciali INPS citate nella memoria abbiano proceduto al pagamento CIG ai soci armatori ed è emerso che vi hanno erroneamente provveduto talune direzioni provinciali che hanno avviato azioni per il recupero delle relative somme;
- è irrilevante la questione del codice da utilizzare per il versamento dei contributi previdenziali, avendo pure l’Istituto invitato l’interessato - ove necessario - a provvedere alla correzione;
- la disciplina normativa rilevante è da rintracciare nelle norme civilistiche contenute nel codice della navigazione relative alla società di armamento, che attribuiscono la qualità di armatore, in mancanza di dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, al proprietario fino a propria contraria (art.272 codice nav.) e, siccome la società di armamento di cui all’art. 278 codice nav. partecipa essa stessa della natura delle società disciplinate dal codice