Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-23, n. 201001702

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-23, n. 201001702
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001702
Data del deposito : 23 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06325/2009 REG.RIC.

N. 01702/2010 REG.DEC.

N. 06325/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6325 del 2009, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

T M, rappresentato e difeso dagli avv.ti A D e F S, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00832/2009, resa tra le parti, concernente MANCATO RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il cons. P L L e uditi per le parti gli avvocati Pietro Quinto su delega di A D e l'avvocato dello Stato Federica Varrone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con atto notificato il 20 luglio 2009, depositato il successivo 22 luglio, il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 832/2009, che aveva accolto il ricorso del sottufficiale dei carabinieri T M inteso all’annullamento del decreto dello stesso Ministero n. 556/N in data 9 maggio 2008 (notificato all’interessato in data 9 luglio 2008).

2. - Tale provvedimento, adottato in conformità al parere negativo espresso nell’adunanza n. 8 del 31 gennaio 2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha riconosciuto “non” dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità “Cardiopatia ischemico ipertensiva con attuali segni strumentali di ischemia cronica diffusa;
Dislipidemia mista con esiti non quantizzabili di pregresso episodio ischemico nel territorio dell’arteria cerebrale media sinistra in attuale obiettività neurologica negativa”;
per conseguenza era stata respinta anche l’istanza del predetto militare presentata il 16 maggio 2006 al fine di ottenere l’equo indennizzo.

3. - Il primo giudice, aveva condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui gli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione risultavano inficiati da evidente illogicità, travisamento dei fatti, insufficiente istruttoria e difetto di congrua motivazione, non apparendo condivisibile – sulla base della documentazione acquisita - l’affermazione, posta a fondamento della determinazione impugnata, che “le affezioni non possono attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante, dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

4. - Il Ministero appellante contesta tali statuizioni deducendo, anzitutto, la violazione del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, non avendo il primo giudice tenuto conto del carattere vincolante per l’Amministrazione del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio;
prospettando, inoltre, la contraddittorietà e l’insufficiente motivazione della sentenza, che avrebbe trascurato di considerare la specifica competenza tecnica del predetto Comitato ed il completo esame, effettuato dal medesimo, di tutti i precedenti di servizio del militare in questione.

5. - Si è costituito il sottufficiale intimato deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

6. - L’istanza cautelare presentata dal Ministero è stata respinta dalla Sezione, con ordinanza n. 4718/2009, nella quale si esclude la sussistenza di un danno grave ed irreparabile per l’Amministrazione, chiamata soltanto ad una rivalutazione delle specifiche situazioni di servizio emergenti dalla documentazione acquisita in corso di procedimento.

7. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 marzo 2010.

8. - La Sezione ritiene che l’appello sia infondato, dovendosi ritenere che il primo giudice abbia colto esattamente la illogicità e la incongruenza dell’affermazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, fatta propria dall’Amministrazione, circa la insussistenza di effettivi disagi nel servizio prestato dall’interessato, contrastando ciò con la documentazione acquistata agli atti del giudizio la quale risulta, in effetti, ragionevolmente idonea a comprovare che il servizio prestato dal militare si sarebbe svolto per circa trenta anni con modalità tali che potevano certamente provocare a carico dello stesso forti e ripetuti stress psico-fisici ed emozionali.

8.1. - In tale prospettiva non può assumere rilievo la questione, prospettata con il primo motivo di appello, relativa al carattere vincolante del parere del citato Comitato, atteso che anche gli atti di tale natura possono essere inficiati da vizi di legittimità, quale il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, come appunto si verifica nel caso di specie, e la statuizione in proposito del giudice amministrativo non può intendersi, quindi, come una valutazione di merito, spettante unicamente all’Amministrazione.

8.2. - Per quanto già sopra esposto, non può ritenersi insufficientemente motivata e contraddittoria la sentenza di primo grado, come sostenuto nel secondo motivo di appello, in quanto in detta pronuncia si mette, invece, in chiara evidenza la incongruenza della surricordata affermazione sulle modalità non usuranti di svolgimento del servizio dell’istante, rispetto a quanto emerso riguardo ai servizi operativi prestati (diurni e notturni), con coinvolgimento in episodi di conflitto a fuoco, nonché riguardo allo svolgimento del servizio di scorta di un magistrato impegnato in indagini della Direzione Antimafia di Lecce.

9. - L’appello deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata. Ciò implica, come già indicato nella surricordata pronuncia cautelare, che da parte dell’Amministrazione dovrà procedersi ad una rivalutazione della domanda dell’interessato, tenendo dovuto conto delle specifiche situazioni di servizio emergenti dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento.

10. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

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