Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-11, n. 202310673
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 10673/2023REG.PROV.COLL.
N. 03670/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3670 del 2023, proposto dal Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il consigliere O F;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il vice-sindaco del Comune di Bisceglie ha modificato l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- recante la “ Disciplina per le emissioni sonore nelle aree esterne dei pubblici esercizi e dei piccoli trattenimenti musicali”;
- dalla determina dirigenziale n. -OMISSIS-, recante l’autorizzazione all'esecuzione di un pubblico spettacolo con trattenimento musicale nell'immobile comunale -OMISSIS- (-OMISSIS- Panoramica -OMISSIS-) proposto dal rappresentante legale della società -OMISSIS- s.a.s.;
- da ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale del procedimento.
2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Puglia dal sig. -OMISSIS- che con il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, ha lamentato i seguenti motivi:
a) violazione di legge: art. 2 della l.r. 12 febbraio 2002, n. 3, inosservanza, mancata applicazione della disposizione di legge;
b) violazione di legge ex art 21 septies della l. 241/90, incompetenza assoluta dell'organo emanante l'atto impugnato, eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti del DPCM 1 marzo 1991 e l.r. n. 3/02;
c) violazione di legge: l.r. 12 febbraio 2002, n. 3 e del correlato allegato tecnico, eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità e irragionevolezza;
d) eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di istruttoria, totale assenza della motivazione.
e) violazione di legge: art. 6 della Legge quadro 447/95.
f) violazione dei principi generali in materia di partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia territoriale, urbanistica e ambientale, eccesso di potere per vizio del procedimento.
g) violazione di legge, violazione e falsa applicazione del DPCM 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e DPCM 1999 “determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”, eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità e irragionevolezza, violazione del principio di non aggravamento, assenza di interesse pubblico alla efficacia giuridica del provvedimento impugnato.
h) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 447/95, comma 1, lettera h), della Legge 447/95, sviamento di potere e incompetenza funzionale, totale assenza della motivazione, violazione dei limiti di emissione acustica DPCM 1997
i) difetto di istruttoria sotto diverso profilo, mancata considerazione dell'esistenza di un contenzioso, eccesso di potere per sviamento.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Puglia, ritenendo fondato il vizio di incompetenza, ha accolto a tali fini il ricorso ed i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati, respingendo, invece, la domanda formulata dal ricorrente per la condanna del Comune al risarcimento del danno.
4. Il Comune di Bisceglie ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il suo appello a tre motivi così rubricati:
I – error in procedendo e/o in iudicando , violazione dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a., sulla inammissibilità del ricorso introduttivo, violazione dell’art. 40 comma 1 lett. b) c.p.a., sulla mancata impugnazione degli atti presupposti
II - error in procedendo e/o in iudicando, omesso esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellante ( id est inammissibilità del ricorso proposto per difetto di interesse ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-);
III - error in procedendo e/o in iudicando, violazione art. 42 co 2 d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 6 e 9 l.n. 447/1995, violazione dell’art. 2 l.r. Puglia n. 3/2002, erroneità della motivazione.
5. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, eccependo l’infondatezza dell’appello e riproponendo le doglianze già formulate in primo grado e dichiarate assorbite nella sentenza impugnata.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
7. Con memorie del 4 settembre 2023 e replica del 15 settembre 2023 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Il Comune appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. avrebbe “previamente omesso di verificare l’ammissibilità del ricorso introduttivo”, almeno sotto due diversi profili, non considerando adeguatamente, da un lato, che l’ordinanza n. -OMISSIS- era stata preceduta da altro provvedimento, l’ordinanza n. -OMISSIS-, contenente analoghe disposizioni di contrasto all’inquinamento acustico e non impugnato, dall’altro, che la disciplina introdotta con la nuova ordinanza risultava addirittura di maggior favore per i residenti del Comune di Bisceglie rispetto alla precedente, essendosi “limitata ad abbassare i limiti delle emissioni sonore da 70dB a 65 dB negli orari diurni e da 60 bB a 55 dB per gli orari notturni”. Tali circostanze avrebbero privato di qualsiasi interesse ad agire l’originario ricorrente, che non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio anche in caso di accoglimento del gravame, perché l’eventuale annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- avrebbe comportato la reviviscenza della disciplina anteriore, ancor più permissiva in tema di emissioni sonore.
10. L’Amministrazione appellante, insistendo per l’infondatezza del vizio di incompetenza, accolto dal giudice nella sentenza di primo grado, ha, poi, sostenuto che l’ordinanza n. -OMISSIS- fosse stata adottata da un organo, il Vicesindaco, pienamente competente a provvedere a tutela della salute della collettività contro le emergenze e i rischi posti dall’inquinamento acustico ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447 del 1995 e che tale potere potesse esplicarsi indipendentemente dall’adozione da parte dell’ente locale (e proprio in mancanza del) del piano di zonizzazione acustica, atto quest’ultimo del tutto distinto per la sua funzione propriamente pianificatoria, rientrante come tale nelle competenze del Consiglio comunale.
11. Tali censure sono in parte fondate e meritevoli di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
12. Se l’ordinanza n. -OMISSIS- - che detta per il contrasto dell’inquinamento acustico nel Comune di Bisceglie una disciplina in parte diversa dalla precedente ordinanza n. -OMISSIS- e per alcuni versi comunque peggiorativa della situazione del ricorrente, inserendo l’area in cui sorge la sua abitazione tra quelle ad “intensa attività umana” e quindi soggette ai più alti limiti di immissioni sonore - rappresenta, in verità, un atto autonomamente ed immediatamente lesivo per la posizione del sig. -OMISSIS-, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione proposta in primo grado, il medesimo provvedimento, per le sue concrete caratteristiche, avendo la finalità di regolamentare l’uso degli impianti sonori all’aperto, durante l’estate, con speciale riguardo ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tentando così di rispondere alle doglianze dei cittadini residenti e di conciliare la tutela contro l’inquinamento acustico con le esigenze del commercio e del turismo nel periodo di più intenso afflusso di persone nel territorio comunale, non può dirsi, infatti, adottato da un organo incompetente, poiché, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, “il potere di cui all'art. 9, l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico;ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9, l. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi ...” (Consiglio di Stato, sez. I, 19/07/2021, n.1245).
13. Con l’ordinanza in esame e ancor prima con la precedente ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di Bisceglie appare, dunque, aver dato applicazione al disposto dell’art. 9 della l.n. 447 del 1995 per cui “ 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività…”, avendo provveduto a far fronte ad una ben determinata criticità prodottasi sul territorio comunale per effetto del rilevante aumento delle emissioni sonore da parte dei pubblici esercizi per l’intrattenimento dei clienti durante la stagione estiva, con l’adozione di misure specifiche per il suddetto fenomeno, in mancanza di una disciplina generale di zonizzazione acustica.
14. La sentenza appellata deve, perciò, essere riformata sul punto, dovendo essere dichiarato infondato il motivo formulato in primo grado in relazione all’incompetenza del Vicesindaco ad adottare il provvedimento in questione.
15. L’accoglimento di uno dei motivi di appello del Comune comporta la necessità di esaminare nel merito le ulteriori doglianze di “assoluta carenza di istruttoria” e di “conclamato difetto di motivazione” svolte avverso i provvedimenti impugnati dal sig. -OMISSIS- nell’originario ricorso e nei motivi aggiunti, dichiarate assorbite dal T.a.r. e tempestivamente riproposte dinanzi a questo Consiglio.
16. Alla luce di tutti gli atti di causa anche le suddette censure sono fondate e meritevoli di accoglimento.
17. L’ordinanza de qua, pur adottata dall’Amministrazione, come detto, per far fronte al fenomeno dell’intensificazione dell’inquinamento acustico nella stagione estiva e per conciliare numerosi e diversi interessi potenzialmente e concretamente confliggenti tra loro, non risulta, in verità, essere stata preceduta da una idonea e sufficiente istruttoria, né essere supportata da una congrua ed adeguata motivazione in grado di illustrare le specifiche ragioni dell’estensione tout court all’intero territorio comunale della qualificazione di zona “ad intensa attività umana”, comportante l’applicazione delle soglie più alte dei limiti previsti per le emissioni sonore e dei più lunghi orari di utilizzo degli impianti di amplificazione sonora all’aperto anche a quartieri di natura prevalentemente residenziale come quello abitato dall’originario ricorrente, dove sono pressoché assenti attività commerciali o strade di grande comunicazione.
18. Da qui l’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS-, nonché, in via derivata, anche del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti – che appare, in ogni caso, avere ormai da tempo completamente esaurito i suoi effetti - e l’accoglimento del ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, nei limiti dell’interesse fatto valere dall’originario ricorrente.
19. Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese.