Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-24, n. 202210352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-24, n. 202210352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210352
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 10352/2022REG.PROV.COLL.

N. 07715/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7715 del 2015, proposto dal signor Annunziato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce, via G. Oberdan, 70;

contro

il Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 12 maggio 2015 n. 1159, che ha respinto il ricorso n. 1491/2011 R.G. proposto per la condanna del Comune di Copertino alla restituzione previa rimessione in pristino dei terreni di proprietà del ricorrente, parte di quelli distinti al catasto comunale al foglio 41 particelle 1125 e 1127, in quanto illegittimamente occupati e irreversibilmente trasformati ad uso pubblico, e in ogni caso al risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente appellante, con ricorso notificato il giorno 29 ottobre 2009 proposto avanti il Tribunale ordinario di Lecce, sezione staccata di Nardò e tempestivamente riassunto avanti il T.a.r. Puglia sezione staccata di Lecce a fronte di una declaratoria di difetto di giurisdizione in favore di questo Giudice amministrativo, ha dedotto quanto segue.

1.1 Egli è proprietario di alcuni terreni in Comune di Copertino, distinti al relativo catasto al foglio 41 particella 1125 di mq. 1022,00 e particella 1127 di mq. 570,00 per complessivi mq. 1.592, terreni confinanti su due lati con altre proprietà, le particelle 254, 535, 1125 e 1126 e sugli altri due lati con strade pubbliche, la via Puccini e la via di Belmonte (fatto pacifico in causa).

1.2 Parte di questi terreni, e precisamente una porzione di 132 mq è stata occupata dal Comune di Copertino ed irreversibilmente trasformata ad uso pubblico per realizzare un tratto di viabilità interna al centro edificato, ovvero la sistemazione di parte della Via G. Puccini e dell'annesso marciapiede.

1.3 Ciò posto, il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Copertino in via principale alla restituzione previa rimessione in pristino dell’area occupata, oltre che al risarcimento del danno “legato alla privazione della proprietà e del possesso delle aree in questione, dalla data di occupazione, maggiorata di interessi e rivalutazione” e in via subordinata al risarcimento del danno “per la perdita della proprietà e per il pagamento delle indennità per l'occupazione legittima ed illegittima, oltre interessi dalla data di occupazione e rivalutazione monetaria” (si vedano le conclusioni, così come riproposte nell’atto di appello).

2. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto la domanda. In via preliminare, il T.a.r. ha ritenuto la giurisdizione del Giudice amministrativo, escludendo che la fattispecie costituisca un caso di occupazione disposta completamente senza titolo;
in tal senso, ha fatto riferimento (motivazione, p. 6 settimo rigo) ad un verbale di ultimazione lavori pubblici 22 ottobre 1981, che appunto attesterebbe l’effettiva occupazione dell’area in base a provvedimenti, e non in via di mero fatto. Nel merito, ha però respinto il ricorso, accogliendo l’eccezione di usucapione dedotta dal Comune.

3. Contro questa sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi:

- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e dell’art. 1165 c.c. e sostiene, richiamando giurisprudenza di questo Giudice, che i presupposti dell’usucapione – non essendovi motivo di derogare alle relative norme civilistiche- non vi sarebbero, anzitutto per mancato decorso del termine, il cui momento iniziale non si potrebbe identificare altro che con l’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327;
sostiene inoltre che la tesi opposta, condivisa dal Giudice di I grado, avrebbe l’effetto di ammettere nell’ordinamento un’espropriazione fondata sull’illecito della p.a., in modo identico a quanto escluso dalla nota giurisprudenza della Corte europea, a partire dalle sentenze 30 maggio 2000, ric. n. 24638/94, Carbonara e Ventura , e 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera in base all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU;

- con il secondo motivo, ripropone le domande restitutoria e risarcitoria.

4. Il Comune ha resistito, con atto 16 ottobre 2015 e memoria 1 settembre 2022, ed ha chiesto che l’appello sia respinto, mettendo in dubbio la giurisdizione di questo Giudice amministrativo ed il fatto stesso dell’occupazione.

5. Con memoria 6 settembre e replica 20 settembre 2022, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie tesi.

6. Alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

7. Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari del Comune, dato che ai sensi dell’art. 9 c.p.a. in mancanza di appello sul punto specifico la giurisdizione non può essere rimessa in discussione in questa sede e che l’occupazione dei terreni in base a titolo e il successivo mancato completamento della procedura di esproprio sono stati accertati in base a quello che ha detto la sentenza di I grado nei termini sopra riportati, sentenza anche in questo caso non fatta oggetto di appello sul punto specifico.

8. Ciò posto, l’appello nel merito è fondato e va accolto anzitutto quanto al primo motivo, dato che l’eccezione di usucapione accolta dal Giudice di I grado è infondata, come affermato per tutte da C.d.S. sez. IV 11 settembre 2020 n.5430 e 14 maggio 2015 n.2420: nei casi come il presente di occupazione appropriativa il dies a quo per far maturare l’usucapione stessa decorre dall’entrata in vigore del d.P.R. 327/2001, ovvero dal 30 giugno 2003, termine evidentemente non maturato nel caso di specie.

9. Di conseguenza, il secondo motivo va accolto limitatamente alla domanda di restituzione dei beni occupati, dato che il fatto dell’occupazione senza titolo è come si è detto incontroverso, con la precisazione che il Comune ha la possibilità di disporre in alternativa l’acquisizione coattiva sanante dei terreni in questione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R..327/2001, facoltà che spetta alla sola amministrazione e non può essere esercitata in sua vece dal Giudice, come stabilito per tutte dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio 20 gennaio 2020 n.2.

10. Il secondo motivo va invece respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno ulteriore, dato che la parte non ha dato prova alcuna di un danno ulteriore da essa subito, che non sarebbe riparato dalla restituzione del bene, restando fermo che nel caso di esercizio della facoltà di acquisto ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 321/2001 il ristoro economico da riconoscere segue le regole proprie indicate dalla norma stessa.

11. La parziale soccombenza è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.

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