Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-12, n. 201908453
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2019
N. 08453/2019REG.PROV.COLL.
N. 01902/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2009, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Egidio Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rosaria Russo Valentini in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costiuzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2019, il Cons. Giovanni Orsini e udita l’avv. dello Stato Cristina Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso presentato dal -OMISSIS-contro il provvedimento del Direttore Generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia del -OMISSIS-con il quale è stata cancellata la sua iscrizione nel -OMISSIS-.
Tale provvedimento è stato adottato a seguito della sentenza resa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con la quale il ricorrente di primo grado è stato condannato alla pena di -OMISSIS-
2. Il Tar ha ritenuto che la previsione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 88 del 1992, secondo cui la perdita del previsto requisito di -OMISSIS- si realizza all’evenienza di una condanna alla reclusione per uno dei delitti previsti dalla lettera c) di tale disposizione, non possa essere applicata in modo estensivo anche con riferimento alle situazioni connesse all’applicazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ossia al cosiddetto patteggiamento.
Per il giudice di primo grado le disposizioni del decreto legislativo n.