Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-25, n. 202300873
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00873/2023REG.PROV.COLL.
N. 04785/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4785 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 luglio 2022, il consigliere Francesco Frigida;
nessuno presente per le parti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, ha proposto ricorso (-OMISSIS-) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna per l’annullamento: a) del decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, n. -OMISSIS-, notificatogli in data 25 agosto 2016, con cui è stata disposta la sua sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi; b) del provvedimento del Comando interregionale carabinieri “-OMISSIS-” n. 20/273-18-2009 del 15 aprile 2016; c) della relazione finale dell’inchiesta formale disciplinare; d) del provvedimento del Comando interregionale carabinieri “-OMISSIS-” n. 20/273-26-2009 del 23 giugno 2016.
1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso e sono state compensate tra le parti le spese di lite.
2.1. Il T.a.r. ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il militare ricorrente il 4 ottobre 2009, libero dal servizio, causava alla guida dell’autovettura, di proprietà del genitore, un sinistro stradale ove rimaneva ferita anche la conducente del veicolo con il quale collideva (lesioni gravi). All’epoca dei fatti il dipendente dell’Arma era effettivo all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-Dalla ricostruzione dei fatti operata in sede di rilievi stradali, risultava che il-OMISSIS-aveva perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale sopraggiungeva l’altro automezzo. I feriti venivano traspostati, con autoambulanze, all’Ospedale di-OMISSIS- e venivano sottoposti agli accertamenti sanitari e all’analisi del tasso alcoolemico. Al ricorrente è stata riscontrata la presenza nel suo organismo di un tasso alcoolico molto elevato, di g/l 2,16. E’ stato condannato, sia in primo che in secondo grado (rispettivamente nel 2012 e nel 2014) a 8 mesi di reclusione ed a € 4.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni 1. Successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2738 del 10 dicembre 2015, ha annullato senza rinvio il giudizio di secondo grado, in quanto il reato ascritto al militare si era nel frattempo estinto per prescrizione . A seguito di tale decisione il Comandante Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” ordinava l’avvio di “inchiesta formale” ai fini di accertare l’eventuale rilevanza disciplinare della condotta assunta dal dipendente. Il Comandante, acquisita la relazione finale, proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della “ sospensione dall’impiego ” per mesi 5. A conclusione del procedimento la Direzione Generale del Ministero della Difesa, con l’impugnato decreto n. -OMISSIS-, disponeva, l’applicazione della “ sospensione disciplinare dall’impiego ” per mesi 2, in applicazione dell’articolo 1357, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (…) il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’impugnato decreto, formulando le seguenti censure 1) violazione degli artt. 1346, 1348, 1349, 1350 e 1352 del Decreto Legislativo n. 66/2010, 2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché per erronea ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto. Si sostiene che l’incidente [(…) potrebbe essere dipeso] da (genericamente “altre cause”) e che i rilievi ematici potrebbero essere affetti da “ nullità/inutilizzabilità ”. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso, diretto a sindacare il merito delle valutazioni espresse ».
Tale ricostruzione dei fatti non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.2. Il tribunale ha così motivato la propria statuizione: « Le norme che sono state applicate risultano essere, principalmente: - l’art. 732 comma 3 lett. d) del regolamento militare DPR 90/2010 che impone l’obbligo di “ astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico ”. -il 5° comma dello stesso art. 732 che dispone che “Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata , una condotta seria e decorosa ”; -il comma 6° lett. c del medesimo art. 732 stabilisce che “Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: …c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti”. Dunque le previsioni riferite al “ Norme di comportamento - Contegno del militare ” non possono essere confinate e limitate, come asserisce il ricorrente, alla sola “attività in servizio”. L’Amministrazione ha fornito, a sostegno della decisione sanzionatoria assunta, adeguata motivazione sia in via diretta, con lo svolgimento di autonomo procedimento disciplinare, sia per relationem con richiamo ed utilizzo degli atti del processo penale (entrambi di condanna, Tribunale e Corte d’Appello, poi estinti per prescrizione). In particolare l’inchiesta disciplinare ha utilizzato, correttamente, “ fatti ed elementi ” enucleabili dai procedimenti penali di condanna di primo e secondo grado: “ fatti ed elementi ” che non vengono “ azzerati ” dalla pronuncia di applicazione della prescrizione, con estinzione per la durata del processo. Si consideri che, in questo caso, l’applicazione della prescrizione ha impedito “ il permanere ” della condanna (già pronunciata, in modo omogeneo e concorde, da parte di Tribunale e Corte d’Appello di -OMISSIS-) essendo stata la prescrizione