Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-09-27, n. 201105374

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-09-27, n. 201105374
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105374
Data del deposito : 27 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03078/2003 REG.RIC.

N. 05374/2011REG.PROV.COLL.

N. 03078/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2003, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. A Z, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Caivano, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 01496/2002, resa tra le parti, concernente NEGATA CONCESSIONE DI EQUO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Pres.. P G T e uditi per le parti gli avvocati Mariani, su delega dell' avv. D'Avino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al TAR Campania , Napoli, il signor Antonio Marzano, impiegato comunale, impugnava la deliberazione della Giunta municipale di Caivano n. 37 del 1996, recante presa d’atto del parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), sulla richiesta di equo indennizzo formulata dal interessato con conseguente sospensione del relativo procedimento.

Quali motivi di gravame deduceva:

1) violazione dell’art.8 comma 2, del d.P.R. n.349/1994;

2) violazione di legge, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, mancata ponderazione, difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, illogicità, irrazionalità, manifesta ingiustizia;

3) violazione della legge n.241/1990.

Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n.1496/2002 che è stata appellata dal signor Marzano.

Resiste il Comune di Caivano.

2. L’appello è infondato.

Osserva il Collegio che alla stregua dell’art.8 d.P.R. n.349/1994, applicabile pro tempore al caso di specie,

1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonchè tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.

2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.…………..

5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale. L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.

In relazione a tale previsione la giurisprudenza ha affermato i seguenti principi, che conducono alla conferma della sentenza appellata

- il termine di cui all’art. 8 ha carattere ordinatorio e non determina conseguenze ove sia stato comunque rispettato il termine di diciannove mesi stabilito dal successivo art.9, comma 2, entro il quale l'Amministrazione deve adottare il provvedimento finale ( arg. C.S., V, 1 marzo 2003, n. 1123);
nella specie al riguardo non risulta formulata in prime cure la relativa doglianza, introdotta inammissibilmente in appello con deduzione tra l’altro generica

- l'art. 8 d.P.R. n. 349 del 1994, dopo aver regolamentato le fasi iniziali e le cadenze temporali del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo, che vede l'intervento in funzione consultiva del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.p.p.o.), stabilisce che il parere di detto Comitato "non è vincolante ai fini della decisione finale. L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene". Ai sensi della predetta disposizione, l'organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento diretto alla concessione dell'equo indennizzo può esprimere il proprio giudizio finale facendo proprio o con rinvio "ob relationem" al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.p.p.o., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso. (cfr.Consiglio Stato , sez. VI, 14 agosto 2007 , n. 4471)

- in presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera (Cmo) ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo), l'amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal Cppo, atteso che l'ordinamento non mette a disposizione dell'amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo, ad un solo organo, il Cppo la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti,con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell'amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso . Consiglio Stato , sez. VI, 09 settembre 2008 , n. 4297;
Consiglio Stato , sez. VI, 28 gennaio 2009 , n. 481;

- quanto ai contenuti del parere del C.p.p.o, essi sono espressione di discrezionalità tecnica censurabile solo per illogicità che nella specie come esattamente ritenuto dal TAR non sono ravvisabili;

- il Comitato ha infatti in modo ragionevole allo stato degli atti correlato le infermità a fatti dismetabolico – degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dl’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante, il servizio prestato nell’ambito delle mansioni di competenza, e comunque non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio

Per le ragioni che precedono l’appello va respinto

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado di giudizio.

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