Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-03, n. 202306447
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 06447/2023REG.PROV.COLL.
N. 04308/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4308 del 2022, proposto da L.A.R.S. Estrazione Materiali Inerti Calcarei s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Mibac-Direz.Gen.Archeol. Soprintend.Prov.Fr, Lt e Ri, Mibac-Direz.Gen.Archeol.-Soprintend.Prov.Fr, Lt e Ri-Responsabile del Procedimento., Mibac-Direz.Gen.Archeol.-Soprintend.Prov.Fr, Lt e Ri-Tecnico Istruttore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Coreno Ausonio (Fr), in persona del Sindaco Pro-Tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Vincenzo Lopilato, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1.- I fatti rilevanti nella vicenda amministrativa in esame sono i seguenti:
- in data 23 maggio 2017, la Lars Estrazioni Materiali Inerti Calcarei s.r.l. (d’ora innanzi solo “Società” o “Lars) ha presentato una istanza di valutazione di impatto ambientale (V.i.a.) avente ad oggetto un progetto relativo all’apertura di una nuova cava, relativo, in particolare, al « piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Perlato Royal Coreno »;
- in data 5 luglio 2017, il progetto è stato discusso nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente convocata;
- in data 12 luglio 2017, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti (d’ora innanzi sono Soprintendenza) ha trasmesso il proprio parere negativo;
- in data 28 agosto 2017, il Comune di Coreno Ausonio ha chiesto alla Soprintendenza un riesame del parere, indicando i motivi per i quali aveva certificato che l’area era da considerare non boschiva ed escludendo la continuità vegetazionale;
- in data 20 ottobre 2017, la Direzione regionale ambiente e sistemi naturali, area foreste e servizi ecosistemici (d’ora innanzi solo Direzione regionale), ha espresso parere favorevole con riferimento agli aspetti di carattere forestale;
- in data 23 novembre 2017, il Comune, nell’ambito della seduta conclusiva della conferenza di servizi, ha confermato che l’area non è soggetta a vincolo di area boscata;
- in data 19 dicembre 2018, su istanza di riesame presentata dal Comune, la Soprintendenza ha confermato il proprio parere negativo;
- in data 31 gennaio 2019, la Regione ha trasmesso il preavviso di rigetto;
- in data 18 febbraio 2019, il Comune ha trasmesso « evidenze integrative » dalle quali emerge che l’area interessata non presenta vegetazione assimilabile a bosco;
- in data 15 febbraio 2019, la Regione ha adottato la determinazione n. 1643, contenente il giudizio negativo di compatibilità ambientale.
2.- La Società ha impugnato tale determinazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati nella parte motiva.
3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 9 novembre 2021, n. 11507, ha rigettato il ricorso.
4.- La ricorrente di primo grado ha proposto appello.
5.- Si è costituita in giudizio la Regione, chiedendo il rigetto dell’appello.
6.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 13 aprile 2023.
DIRITTO
1.- La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità del provvedimento negativo di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto descritto nella parte in fatto.
2.- Con un unico articolato motivo la Società rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravviso l’illegittimità del provvedimento impugnato, dovuta al fatto che la Regione avrebbe recepito, nel provvedimento finale, il contenuto del parere della Soprintendenza. In particolare, si assume che: i ) la Soprintendenza non avrebbe competenza nella fase di perimetrazione delle aree boscate; ii ) il progetto riguardava l’apertura e non l’ampliamento della cava; iii ) manca una adeguata motivazione del giudizio negativo di compatibilità ambientale, in quanto non si terrebbe conto che il Comune e la Regione hanno espresso un giudizio positivo.
Il motivo è