Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-27, n. 202410426

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-27, n. 202410426
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202410426
Data del deposito : 27 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2024

N. 10426/2024REG.PROV.COLL.

N. 01884/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Università degli Studi Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Collegio Direttivo della Scuola di Specializzazione Legale, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Marco Morgantini;

Nessuno essendo comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto – a seguito di trasposizione di ricorso straordinario - per l'annullamento del provvedimento datato 27 febbraio 2020, rep. 623 prot. 25299, col quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali per il biennio accademico 2019/2021 tenuto dall’Università degli Studi di Sassari.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alla circostanza che non è possibile, ad una lettura attenta del ricorso, decifrare le doglianze mosse dall’interessato avverso l’atto gravato e individuare con precisione quali sono i vizi che inficerebbero l’operato dell’Amministrazione.

Il Tar ha osservato che il nucleo dei fatti controversi appare descritto in guisa inidonea a legittimarne l’esatta percezione di rilevanza in ordine allo specifico oggetto di impugnativa e i motivi, per come formulati, appaiono del tutto incomprensibili e privi del requisito di autosufficienza esplicativa. Il Tar ha fatto riferimento a titolo esemplificativo, riguardo l’indecifrabilità delle censure, alle doglianze individuate sub II.III) e II.IV), alle pagg. 9 e 10 del ricorso:

II.III) Elusione articolo 1 comma 1 ter L. 241 del 7 agosto 1990: “i soggetti privati predisposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”.

Motivazione giuridica dell’elusione piena sul giudicato: presente ciò ai punti testé, i soggetti privati predisposti all’esercizio di attività amministrativa (i controinteressati a volerli intendere bene) realmente non avranno assicurato legalmente

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