Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-24, n. 201505322
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N. 05322/2015REG.PROV.COLL.
N. 10723/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10723 del 2014, proposto da:
Sina s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. F F, G S, con domicilio eletto presso l’avv. F F in Roma, piazza Paganica n. 13;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R R, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove N.21;
nei confronti di
F S;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 10738/2014, resa tra le parti, concernente demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Cardarelli per delega dell’avvocato Francario, e l’avvocato Rocchi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Sina s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 27 ottobre 2014, n. 10738, che, in primo grado, ha respinto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1001 del 7 maggio 2014.
Con il provvedimento amministrativo impugnato, Roma Capitale ha ingiunto alla società Sina, in qualità di locataria responsabile, unitamente alla signora F S, in qualità di proprietaria, di “ rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia [consistenti nel cambio di destinazione d’uso di un sottonegozio in laboratorio ed accessori] abusivamente realizzati in via Chiana n. 87/A ”.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello.
3. All’odierna udienza di discussione il ricorso la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
5. È fondato, in particolare, il motivo di ricorso diretto a sostenere che le contestate opere non hanno dato luogo ad alcun cambiamento della destinazione d’uso, trattandosi, al contrario, solo di interventi di manutenzione straordinaria.
Risulta dirimente per giungere a tale conclusione la constatazione che risulta dimostrata per tabulas la legittima preesistenza nel locale condotto in locazione dalla società Sina sia dell’attività di vendita sia dell’attività di laboratorio (rispettivamente svolte nel piano strada e nel piano seminterrato del locale).
Risulta dagli atti di causa, infatti, che:
- la ricorrente conduce in locazione (dal 1 gennaio 2012 e al fine di esercitvi attività di somministrazione di alimenti e bevande) il locale su due piani sito in Roma alla via Chiana n. 87/A:
- il Comune di Roma con certificato rilasciato in data 11 novembre 2011 ha attestato (in sede di certificazione storica delle attività) che “ nel locale di Via Chiana n. 87/a si sono svolte le seguenti attività: attività di vendita dal 1937 a tutt’oggi;in data 14.12.2000 è stata aggiuna alla vendita attività di laboratorio a tutt’oggi in essere ”.
6. A fronte di tali risultanze documentali, il provvedimento impugnato, motivato sul rilievo che la ricorrente avrebbe realizzato un cambio di destinazione d’uso di un sottonegozio in un laboratorio, risulta allora porsi in contrasto con la circostanza (attestata dalla stesso Comune di Roma in sede di certificazione storica delle attività svolte nel locale in questione) della preesistenza dell’attività di laboratorio (a far data dal 2000 e, quindi, in data interiore all’esecuzione degli interventi oggetto del provvedimento di demolizione).
7. Le opere in questione, del resto, non hanno determinato alcun mutamento della consistenza o del volume del locale in questione, ma si sono limitate a realizzare una parziale differente distribuzione degli spazi interni, al solo fine di assicurare la funzionalità dell’organismo edilizio esistente.
Le opere in contestazione, quindi, anche in ragione di tale limitata consistenza, vanno correttamente qualificate come opere di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione edilizia.
8. Ne discende l’illegittimità del provvedimento di demolizione adottato dal Comune di Roma, muovendo da una errata qualificazione giuridica degli interventi.
9. L’appello, pertanto, deve essere accolto.
10. Ssistono i presupposti, considerata la controvertibilità delle questioni esaminate, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.