Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-05, n. 201000857

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-05, n. 201000857
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000857
Data del deposito : 5 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02948/2009 AFFARE

Numero 00857/2010 e data 05/03/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2010




NUMERO AFFARE

02948/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Infrastrutture,Aa.Gg. ed il Personale;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra C T, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rilascio di alloggio occupato senza titolo del 5 marzo 2009 emesso dall’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa di Cagliari.
Parere emesso in base all’art. 3, comma 4, della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

LA SEZIONE

Viste le note prot. n. 0008704 del 20 luglio 2009 e n. 0012793 del 10 novembre 2009, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per le politiche abitative, ha inviato la propria relazione e chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;


CONSIDERATO:

In data 5 marzo 2009, l’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (A.R.E.A.) di Cagliari ha adottato, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 13 del 6 aprile 1989, nei confronti della ricorrente, il provvedimento di rilascio dell’alloggio, sito in Cagliari, via Schiavazzi n. 6, int. 18, piano 5°, di proprietà dell’Ente ed occupato dalla predetta senza titolo.

La ricorrente espone di essere sempre stata in regola con il pagamento del canone, di non aver mai subito contestazioni, e di non essere stata avvisata dell’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

CONSIDERATO:

Il Ministero nella propria relazione ritiene che il ricorso sia infondato.

Si condividono le argomentazioni profilate dal Dicastero.

In particolare, l’Alloggio in questione, occupato dalla ricorrente, risulta formalmente assegnato in locazione agli aventi diritto Sigg. Caria Giampiero (deceduto in data 3 luglio 2003) e Simbula Graziella. Da accertamenti eseguiti dai Vigili Urbani è emerso che la Sig.ra Simbula si è trasferita in altro Comune, a far data dal 15 novembre 2006, come da scheda anagrafica versata in atti, cedendo la disponibilità dell’alloggio all’odierna ricorrente.

L’A.R.E.A. di Cagliari con nota n. 4040 del 6 aprile 2007 ha diffidato la ricorrente al rilascio dell’immobile, comunicando la possibilità di presentare memorie scritte e documentazione atta a giustificare la condotta posta in essere.

Non essendo pervenuta alcuna deduzione, l’A.R.E.A. di Cagliari ha emesso il provvedimento impugnato di rilascio dell’alloggio, notificato con raccomandata a.r. in data 7 marzo 2009.

La ricorrente ha presentato in data 16 marzo 2009 istanza di regolarizzazione.

Tale istanza non è accoglibile, in quanto ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/1989 e dell’art. 2 della Legge Regionale n. 14/2003, la regolarizzazione è consentita soltanto per gli alloggi occupati senza titolo alla data del 31 dicembre 2003.

Inconferenti, peraltro, appaiono le doglianze concernenti la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con riferimento all’istanza di regolarizzazione, in quanto estranea e successiva rispetto al procedimento culminato con il provvedimento di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo, oggetto del presente gravame.

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