Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-08, n. 202406024

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-08, n. 202406024
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406024
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 06024/2024REG.PROV.COLL.

N. 03863/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3863 del 2022, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Barnaba Oriani, n. 91



contro

Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33



nei confronti

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, Regione Marche, Ente Regionale Parco del Conero, non costituiti in giudizio



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), n. 749/2021


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Luca D'Andrea e M D S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento n.1666 del 25 settembre del 2020 con cui il comune di Ancona ha dichiarato la decadenza con effetto immediato dalla concessione su bene demaniale marittimo di mq. 915 sullo specchio acqueo rientrante nel territorio comunale.

A supporto del gravame il Boriani espone le seguenti circostanze:

svolge ininterrottamente dal 1978 attività di rimessaggio natanti e relativa manutenzione/custodia a Portonovo di Ancona, nell’arenile e specchio d’acqua adiacente la Torre de Bosis;

dal 2005 ha svolto anche l’attività di noleggio natanti senza conducente;

ha utilizzato l’area dal 1978 al 1999 su concessione del comune di Ancona, che aveva in uso l’area da parte della proprietaria Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dal 2005 al 2009 in virtù di Convenzioni annuali con la Società Portonovo S.r.L. partecipata del comune di Ancona, dal 2010 fino al settembre del 2020, in virtù di concessioni dirette del Comune;

l’area utilizzata, originariamente unitaria e oggetto di un’unica e più ampia concessione comunale, è stata via via ridotta, dal 2010 è stata fatta oggetto di due distinte concessioni, una di natura demaniale su una porzione di mq. 915 e l’altra di natura comunale su di una porzione di mq. 351, in parte adiacente alla prima;

l’attività di noleggio natanti, esercitata ininterrottamente almeno dal 2005, viene annualmente autorizzata dalla competente Capitaneria di Porto previa autorizzazione dell’amministrazione comunali “ai fini degli interessi demaniali marittimi”,

lo stesso comune di Ancona, Ufficio Patrimonio, con la nota del 28 agosto del 2007 aveva autorizzato l’attività di locazione, esprimendo parere favorevole all’espletamento della predetta attività, ai fini demaniali marittimi;

nel marzo del 2010, la parte appellante, nell’ambito di un contenzioso proposto innanzi al TAR Marche contro il comune di Ancona, dichiarava, tra le altre, anche la più recente attività di noleggio natanti e di imbarcazioni, per finalità turistico-ricreative, senza che il comune, costituendosi in giudizio, eccepisse alcunché;

la conoscenza ventennale ed il relativo comportamento autorizzatorio di fatto del comune di Ancona risulterebbe – a dire dell’esponente – anche dai periodici sopralluoghi di controllo effettuati dall’amministrazione, nonché dai procedimenti penali nei quali è stata coinvolta la parte appellante, insieme al competente funzionario del comune di Ancona;

l’8 novembre del 2016 la Commissione multilaterale composta dall’Agenzia del Demanio e dal Compartimento Marittimo, costituita ai sensi dell’art.58 reg. C.N., aveva operato una nuova delimitazione della dividente demaniale nel tratto oggetto delle concessioni, su richiesta del comune di Ancona;

alla scadenza dell’ultima concessione demaniale n.37/2014, la parte appellante formulava istanza di rinnovo/proroga per la stagione 2020;

il comune di Ancona inoltrava una comunicazione con cui dichiarava l’intenzione di prorogare la concessione demaniale, in ragione dell’emergenza Covid, per la sola stagione balneare 2020, senza possibilità di ulteriore proroga, invitando la parte ad accettare dette condizioni entro il 25 maggio del 2020;

nella bozza di concessione risultavano inserite modificazioni e prescrizioni restrittive rispetto alla concessione originaria, contestate dalla parte appellante con lettera del 4 giugno del 2020, alla quale il comune replicava il 16 giugno del 2020 emettendo una licenza suppletiva 37S del 18 giugno del 2020 con cui veniva disposta la proroga della concessione solo fino al 30 settembre del 2020, su area da utilizzarsi per il mantenimento di un rimessaggio di imbarcazioni dotato di un impianto di sollevamento natanti con relativo scalo di alaggio, e con divieto di effettuare sull’area in concessione qualsiasi operazione di rifornimento carburanti, qualsiasi forma di manutenzione natanti e con esclusione della possibilità di deposito e/o di stoccaggio del carburante;

con determinazione del 25 settembre del 2020 il comune di Ancona dichiarava la decadenza con effetto immediato, ai sensi dell’art.47 lett. c) ed f) CN delle concessioni 37/2014 e della proroga 37S/”020, per inadempienze consistenti nella locazione di sei gommoni, uso ritenuto non compreso nell’oggetto della concessione e configurante mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo e degli obblighi derivanti dalla concessione;

con ricorso al TAR Marche la parte appellante impugnava l’ordinanza di decadenza e le altre riguardanti un’area diversa oggetto di concessione demaniale;

nelle more, con delibera di Giunta Comunale del 17 novembre del 2020 n.419, il comune di Ancona invitava i concessionari demaniali i cui rapporti erano in corso a richiedere la proroga fino al 2033, ai sensi della l. 145 del 2015, e la parte appellante il 22 dicembre del 2020 formulava istanza di proroga;

con PEC del 4 febbraio del 2021 il comune di Ancona negava la proroga a motivo dell’intervenuta decadenza disposta con la determina n.1666/2020;

con ricorso del 2 aprile del 2021 la parte appellante impugnava il diniego di proroga.

La sentenza gravata, riuniti i procedimenti, dopo aver preso atto della rinuncia all’impugnazione dei provvedimenti riguardanti le aree comunali, rigettava nel resto il gravame.

Tanto premesso, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello avverso la decisione gravata:

a) Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della liceita’ degli usi esercitati in ragione del principio del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento del comune di ancona. Violazione e disapplicazione del principio del legittimo affidamento.

B) Difetto di motivazione. Omesso esame di una circostanza discussa e dirimente per la decisione assunta

C) Violazione di legge. Violazione dei canoni di interpretazione contrattuale ex artt. 1632 e ss. C.c. e del divieto di interpretazione autentica degli atti amministrativi. Motivazione carente e contraddittoria.

d) Ai sensi dell’art.101 comma 2 c.p.a la parte appellante ha poi riproposto tutte le eccezioni e le deduzioni contenute nei ricorsi proposti e successivamente riuniti, fra cui: Error in procedendo della sentenza impugnata nel capo dell’irricevibilità per tardività del gravame contro la suppletiva n. 37s/2020 del 18.6.2020.

2. Si è costituito in giudizio il comune di Ancona, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dalla parte appellata.

3.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato che secondo l’eccipiente, si identifica, nel caso di specie, nella regione Marche in quanto ente che ha delegato al comune di Ancona la gestione del bene demaniale marittimo in questione.

3.1.1. Innanzitutto, dal momento che la sentenza di primo grado ha implicitamente rigettato la relativa eccezione, già proposta in primo grado, la parte appellata, in quanto soccombente sul punto, avrebbe dovuto spiegare apposito appello incidentale, che tuttavia non risulta presentato.

3.1.2. In secondo luogo, l’eccezione equipara, erroneamente, la delega di funzioni come provvedimento amministrativo tipico che – in astratto- sarebbe idoneo a qualificare il delegante come altro

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