Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-23, n. 202301857

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-23, n. 202301857
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301857
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 01857/2023REG.PROV.COLL.

N. 02598/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G. Ferrari, n. 4;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F e E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini, n. 46;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e udito per l’appellante l’avv. G L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. -OMISSIS-, nella qualità di responsabile e proprietario del terreno sito in Napoli, via -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, la disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, prot. n.716, del 23 novembre 2009, con cui si è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei muri di contenimento con sovrastanti pilastrini di cemento armato, delle murature lungo due lati del fondo e due scale di collegamento in cemento armato con due vani sottostanti (di 8 e 4 mq), realizzati sul prefato terreno nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha dedotto la violazione della normativa urbanistica ed edilizia e violazione delle norme sul giusto procedimento. In particolare, ha lamentato la mancata valutazione della preesistenza delle opere, l’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudicare la statica dei volumi residuali, la carenza motivazionale per non essersi ben individuato l’“iter” logico alla base del provvedimento né l’interesse pubblico alla demolizione, il difetto di motivazione per non essersi considerato che le opere sono state realizzate anni addietro senza che la P.A., a conoscenza delle stesse, abbia sollevato obiezioni.

2. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-.

3. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2018 e depositato il 29 marzo 2018 -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.

3.1 A sostegno dell’impugnazione ha dedotto le censure così rubricate:

1) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art.44 della legge n.47 del 1985 e dell’art.39 della legge n. 724 del 1994, nonché dell’art.32 della legge n.326 del 2003, violazione e falsa applicazione dell’art.64 c.p.a., nonchè degli artt. 2697 e 2712 c.c., violazione e falsa applicazione del principio del c.d. soccorso istruttorio, nonché dei principî di buona fede, correttezza, trasparenza e lealtà, violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n.241 del 1990;

2) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art. 44 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 39 della legge n.724 del 1994, nonché dell’art.32 della legge n.326 del 2003, difetto di istruttoria e di motivazione;

3) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art.39 della legge n.724 del 1994 e dell’art.40 della legge n.47 del 1985, difetto di istruttoria e di motivazione;

4) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione delle leggi n.724 del 1994 e n.326 del 2003, nonché la denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.4 della legge n.493 del 1993 e l’art.1 della legge regionale della Campania n.19 del 2001, difetto di istruttoria e di motivazione;

5) omessa pronuncia del giudice di prime cure sul quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado concernente la violazione e falsa applicazione della legge n.724 del 1994, nonché la violazione dell’art.3 della legge n.241 del 1990, eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art.112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

6) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art.32 della legge n.326/2003, nonché dell’art.44 della legge n.47 del 1985 e dell’art.39 della legge n.724 del 1994, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione;

7) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art.27 del D.P.R. n.380 del 2001 e dell’art.7 della legge n.241 del 1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione;

8) erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo, non ritenendo sussistente, nel caso di specie, la denunziata violazione dell’art.3 della legge n.241 del 1990, difetto di istruttoria e assoluta carena di motivazione.

4. In data 11 aprile 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.

5. Il 16 gennaio 2023 il Comune di Napoli ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto dell’appello.

6. All’udienza pubblica del 16 febbraio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è inammissibile, al di là del giudizio di infondatezza.

2. In limine occorre, infatti, rilevare che, come eccepito dalla difesa comunale (eccezione a cui nulla ha replicato l’appellante), l'atto di appello in scrutinio riguarda, all’evidenza, una fattispecie (l’impugnazione di un diniego di condono) del tutto diversa da quella decisa con la sentenza appellata (l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione e ripristino).

Tutti i motivi dell'appello, infatti, si riferiscono ad altra pronuncia (la sentenza n. -OMISSIS-/2016 resa sempre dal T.A.R. Campania, sede di Napoli nei confronti delle medesime parti) dovendosi ragionevolmente presumere che l’appellante sia incorso in una svista redazionale.

Ebbene, tanto non può che ridondare nella inammissibilità del gravame atteso che l’art. 101 comma 1 c.p.a. in tema di contenuto del ricorso in appello stabilisce che esso deve contenere le “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”.

3. Per le ragioni sopra succintamente esposte l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’appellante.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi