Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-13, n. 202501214

CS
Rigetto
Sentenza
13 febbraio 2025
TAR Napoli
Sentenza
16 ottobre 2020
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TAR Napoli
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Rigetto
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-13, n. 202501214
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501214
Data del deposito : 13 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2025

N. 01214/2025REG.PROV.COLL.

N. 04269/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2021, proposto da IG D'IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio D'IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4547/2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;

Preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Il Sig. IG D’IN propone appello contro la sentenza n. 4547 del 16 ottobre 2020, resa tra le parti, con la quale il TAR per la Campania, nel giudizio iscritto con n. RG n. 1832/2016, ha rigettato il ricorso per l’annullamento della nota del Dirigente del V Settore del Comune di Pompei del 25 gennaio 2016, prot. n. 3262. Con tale provvedimento era respinta l’istanza di permesso di costruire in sanatoria avanzata dall’odierno appellante, relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale.

2 - Il Comune di Pompei, costituitosi in resistenza, insiste per la reiezione e conseguente conferma della precedente statuizione, difendendo la correttezza procedimentale del proprio operato nonché la correttezza nel merito del rigetto, trovandosi gli edificati in territorio “ sottoposto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere” oltre a non essere “conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G. ”.

3 - La vicenda per cui è causa attiene all’istanza di condono edilizio formulata dall’odierno ricorrente in adesione al condono di cui al D.L. n. 269/2003, convertito in l. 326/2003, relativa alla realizzazione di un corpo di fabbrica al piano rialzato ad uso residenziale di un fabbricato preesistente. Dopo un primo preavviso di rigetto l’amministrazione procedente, non ritenendo sufficienti a superare le ragioni ostative le deduzioni procedimentali dell’interessato, ha definitivamente rigettato l’istanza “ 1. ai sensi della L. 326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con il comma 27, lettera d (vedasi Corte di Cassazione / Sezione III Penale, 21/12/2004, n.48956), in quanto l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G. ; 2. “ ai sensi della L.R. n.10 del 18/11/2004, articolo 3, comma 2 che così recita: “Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al D.L. 269/03, allegato 1, se le stesse: ... omissis ... d) sono state realizzate in uno dei Comuni di cui alla L.R. … del 10/12/2003, n. 21, articolo 1 e hanno destinazione residenziale, fatta eccezione per gli adeguamenti di natura igienico sanitaria e funzionale di cui all'art.5, comma 2, della stessa legge” .

4. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso: “ violazione e falsa applicazione della L. 28/2/1985, n. 47, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, del d.lgs. n.22/1/2004, n. 42 e s.m.i., della L. 7/8/1990, n. 241, del P.R.G. e degli strumenti urbanistici della Città di Pompei, delle norme e dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica e di repressione dei pretesi abusi nonché l’eccesso di potere per vizio nell’istruttoria, errore, vizio, difetto e contrasto con i precedenti e con i presupposti, difetto, vizio e contrasto nei motivi e nella motivazione e falsa causa” .

5. Si sosteneva in particolare che:

- il Comune aveva illegittimamente omesso di conseguire il previo parere della Commissione Edilizia Integrata in ordine alla valutazione del vincolo;

- il vincolo paesaggistico imposto dalla L. 1497/39, oggi D.lgs. 42/04, non implicava una inedificabilità assoluta, dunque sarebbe stato necessario conseguire il parere dell’autorità preposta alla tutela prima di rigettare l’istanza;

- il procedimento era viziato nell’istruttoria oltre che il provvedimento carente nella motivazione, per aver il Comune meramente aderito alle risultanze dell’istruttoria svolta dal privato cui era esternalizzata l'istruttoria medesima (la s.r.l. Rina Check);

- nella zona ove ricade il deposito agricolo de quo (agricola) non vi era alcun divieto di edificazione assoluto,

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