Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-04, n. 202000900

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-04, n. 202000900
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000900
Data del deposito : 4 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2020

N. 00900/2020REG.PROV.COLL.

N. 07253/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7253 del 2017, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V C in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 60;

contro

Ministero dell'Economia e Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente il provvedimento di inflizione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato V T e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. per la Calabria ha rigettato il ricorso del sig. -OMISSIS- all’epoca dei fatti vicebrigadiere della Guardia di Finanza, avverso il provvedimento di inflizione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, originato da un procedimento penale (poi estintosi con sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione) per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio in concorso con altri.

Il Tribunale ha confutato tutte le censure formulate in ricorso, sia procedimentali (superamento del termine massimo per l’inizio del procedimento disciplinare;
lesione del diritto di difesa;
sovrapposizione fra procedimento penale e disciplinare), sia sostanziali (difetto di istruttoria e motivazione;
errata applicazione della pena accessoria).

2. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure di prime cure.

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16 gennaio 2020 (in vista della quale la sola Amministrazione ha versato in atti difese scritte) e, all’esito, è stato trattenuto in decisione.

3. Il ricorso non merita accoglimento.

4. Il Collegio esamina direttamente il ricorso di primo grado, che connota e perimetra ab initio (cfr. art. 104 c.p.a.) l’oggetto del giudizio.

In proposito, seguendo l’ordine delle censure ivi svolte, il Collegio osserva quanto segue.

4.1. Il dies a quo del procedimento disciplinare non si identifica con la data di definitività del provvedimento giurisdizionale, bensì con la data in cui l’Amministrazione acquisisce formalmente, dalla competente Cancelleria, copia conforme del provvedimento con attestazione di irrevocabilità.

Nella specie, la Cancelleria del Tribunale di Catanzaro ha attestato che la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione era divenuta irrevocabile in data 5 giugno 2006: ne consegue che il procedimento disciplinare, instaurato in data 26 ottobre 2006 con l’ordine di inchiesta formale, è stato attivato entro il termine di 180 giorni prescritto ex lege (art. 97 d.p.r. n. 3 del 1957).

In proposito, il Collegio precisa che l’avvio del procedimento disciplinare si ha con l’ordine di procedere ad inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti (cfr., de jure condito , l’art. 1376 cod. ord. mil.) e cui spesso, come nella vicenda de qua , si accompagna la nomina dell’ufficiale inquirente, mentre la successiva comunicazione all’incolpato degli addebiti ad opera dell’ufficiale inquirente - nella specie operata in data 7 novembre 2006 - costituisce già un atto (solitamente, il primo) del giudizio disciplinare ormai instaurato.

Non può, di converso, avere rilievo, sul punto, il fatto che, in data 23 novembre 2006, la Cancelleria abbia poi comunicato che, in realtà, per l’odierno ricorrente la data di irrevocabilità era il 28 aprile 2006.

Un siffatto errore, infatti, non può andare a danno dell’Amministrazione procedente, per evidenti ragioni di tutela dell’affidamento incolpevole dell’Amministrazione stessa (peraltro astretta, nelle proprie valutazioni, dal carattere fidefaciente delle attestazioni degli Uffici di Cancelleria): una conclusione conforme sul punto, del resto, era stata già raggiunta, in sede cautelare, sia dal T.a.r. sia dal Consiglio di Stato (si vedano anche, con maggiore approfondimento, le ordinanze di questo Consiglio n. 5677 e n. 5678 del 30 ottobre 2007, pronunciate su ricorsi in appello cautelare allibrati al n.r.g. 7420/2007 e 7421/2007, radicati da altri co-imputati nella medesima vicenda).

4.2. I fatti oggetto dell’incolpazione disciplinare sono i medesimi del procedimento penale esitato con la citata sentenza di n.l.p., di talché non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa dell’incolpato.

4.3. Non si è verificata alcuna sovrapposizione fra procedimento disciplinare e procedimento penale, atteso che il procedimento penale militare cui fa riferimento il ricorrente nei propri atti defensionali (relativo al reato di peculato militare) inerisce a fattispecie criminosa diversa, sia pur connessa, rispetto a quella da cui è originata l’incolpazione disciplinare de qua .

4.4. Quanto ai profili più specificamente sostanziali, il Collegio premette che l’Amministrazione ha, nell’esercizio della potestà disciplinare, una discrezionalità particolarmente ampia, sindacabile da questo Giudice solo ab externo per macroscopica illogicità, patente irrazionalità, palese travisamento del fatto.

Nella specie, l’Amministrazione ha svolto un’approfondita istruttoria (cfr. il rapporto finale dell’inchiesta formale), in cui ha specificamente valorizzato le svariate risultanze documentali e le numerose e convergenti dichiarazioni raccolte nel procedimento penale, nonché la motivazione del provvedimento cautelare restrittivo emesso, a carico dell’odierno ricorrente, nel corso del procedimento penale stesso.

All’esito della ponderazione di tali elementi, l’Amministrazione ha tratto la conclusione che le condotte corruttive fossero sufficientemente comprovate e che la relativa (ed oggettiva) gravità ostasse al mantenimento, in capo all’incolpato, dello status di militare della Guardia di Finanza, connotato da specifici e rigidi doveri di condotta: siffatta valutazione non presenta, invero, patenti tratti di irragionevolezza, illogicità od irrazionalità e va, pertanto, esente da rilievi di illegittimità;
del resto, rileva il Collegio, il Giudice penale non ha ravvisato gli estremi per disporre ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

4.5. Non si verifica, infine, alcuna indebita applicazione retroattiva di pena accessoria, vertendosi, di contro, in tema di irrogazione di sanzione disciplinare da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con il conseguente e tipico effetto di cessazione del rapporto d’impiego (cfr. art. 41 l. n. 833 del 1961, vigente ratione temporis ).

5. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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