Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-15, n. 202310861
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 10861/2023REG.PROV.COLL.
N. 04164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4164 del 2023, proposto da
Comune di San Bonifacio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R F S e L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 264/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), in quanto titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 11 (precedente art. 25) del d.lgs. 259/2003, ha chiesto al Comune di San Bonificio, congiuntamente con Telecom, l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, su cui sarebbe stato ospitato l’impianto del gestore Telecom.
1.1 - La società ha rappresentato che l’intervento consiste essenzialmente in un trasloco di un impianto preesistente su un’infrastruttura maggiormente idonea a garantire lo sviluppo della rete, sita comunque nella medesima zona del territorio comunale, a circa una decina di metri da quella preesistente da demolire.
2 - Il Comune, con nota del 30 novembre 2022, ha sospeso il procedimento, facendo presente che era in corso la revisione del Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile ed assimilabili e, quindi, le richieste dei gestori, integrate con i dati delle SRB esistenti, dovevano essere “ analizzate singolarmente e nell’insieme, con l’obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio della minimizzazione ”.
2.1 - Il 5 dicembre 2022, INWIT ha invitato il Comune ad annullare in autotutela il provvedimento di sospensione; l’ente, senza annullare tale atto, ha rigettato l’originaria istanza di autorizzazione, ritenendo sussistere il “ divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata ” e, dunque, nella collocazione indicata dalla società richiedente.
3 – La società ha impugnato avanti il Tar per il Veneto tale provvedimento, unitamente alla delibera del Consiglio del Comune di San Bonifacio n. 46 del 7.10.2021, avente ad oggetto “regolamento comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili nel comune di San Bonifacio approvazione”; al Regolamento del Comune di San Bonifacio per l’installazione degli impianti di Telefonia mobile, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 07.10.2021; alla Mappa delle localizzazioni, approvata con DCC n. 46 del 07.10.2021.
3.1 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente “ la dedotta illegittimità degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la telefonia mobile del Comune di San Bonifacio, approvato con delibera del consiglio comunale n. 46 del 7.10.2021, e del conseguente diniego dell’intervento, in quanto la norma regolamentare integra la violazione degli art. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003 e art. 8, comma 6, legge 36/2001 ”. Secondo il Tar: “ La previsione di cui all’art. 6, comma 1, del Regolamento per la telefonia, secondo cui l’installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica Mappa delle Localizzazioni introduce, infatti, una limitazione della possibilità di installazione ai soli, limitati, siti individuati nel Piano comunale, la quale, per costante e uniforme giurisprudenza, finisce per configurare un divieto generalizzato di installazione non consentito dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 ”.
4 – Il Comune di San Bonifacio ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo – con il primo motivo – che il Tar per il Veneto non avrebbe correttamente interpretato il combinato disposto degli artt. 8 della L. n. 36/2001 e 43 e seguenti del D. Lgs. n. 259/2003 e contestando che la decisione impugnata sarebbe stata assunta sulla base di principi generali ed astratti, senza far riferimento alla situazione concreta oggetto di controversia.
Secondo parte appellante, la soluzione del Giudice di primo grado non può essere condivisa perché: a) impedisce in radice qualsiasi intervento regolamentare del Comune; b) liberalizza a priori qualsiasi intervento privato in tutto il territorio comunale; c) inibisce qualsiasi intervento programmatorio, anche solo temporale, del Comune; d) estende l’interesse pubblico dalle esigenze legate allo sviluppo delle reti di telecomunicazione alle esigenze meramente economiche e programmatorie delle aziende private; e) realizza un potenziale conflitto con alcune norme costituzionali.
Nello specifico, secondo il Comune appellante:
- nella fattispecie, è assente una ragione tecnica che impone l’indispensabilità dello spostamento della struttura (senza la quale la rete di telecomunicazioni verrebbe compromessa) e, quindi, l’interesse pubblico finisce con l’essere rappresentato da un interesse privato ad avere a disposizione una nuova struttura rispetto a quella esistente;
- l’individuazione di aree diverse da quelle previste nella mappa delle localizzazioni deve, normalmente, passare attraverso la modifica della mappa, ma ciò avviene con regolarità ogni anno e proprio sulla base del programma di rete trasmessi annualmente dalle società concessionarie di frequenza per lo sviluppo/implementazione della propria rete. Inoltre, l’art. 6, comma 6, del regolamento disciplina anche il rilascio delle autorizzazioni esterne alla mappa, indipendentemente dall’aggiornamento annuale di quest’ultima;
- il Comune non ha impedito in alcun modo l’efficacia della rete di telecomunicazioni e non ha limitato la copertura della rete e questo è, di per sé, sufficiente a rendere legittima l’opera del Comune ed a giustificare il suo potere regolamentare.
5 – La censura è infondata.
Il Regolamento per la telefonia mobile del Comune di San Bonifacio prevedeva all’art. 6, comma 1, che l’installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica “Mappa delle Localizzazioni” e all’art. 7 faceva divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata.
Le disposizioni citate introducono un divieto generalizzato all’installazione degli impianti, individuando a tal fine solo determinate specifiche aree. Per tale ragione, come di seguito meglio spiegato, le stesse sono illegittime come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
5.1 - E’ utile ricordare il pertinente quadro legislativo nel quale si colloca la materia in questione.
L’art. 86 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 prevede, al comma 3, che “ Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica…sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia ”.
Quanto al riparto di competenze in questa materia, si osserva che, ex art. 4, co. 1, lett. a), della l. n. 36/2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”): “ Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri