Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001513

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001513
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001513
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 01513/2020REG.PROV.COLL.

N. 06015/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 6015 del 2012 proposto dall’-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'-OMISSIS- Rosalba Genovese e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Ippocrate n. 92;



contro

il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero della giustizia, la Corte d’appello di L'Aquila in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente decadenza dall'incarico di -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura, del Ministero della giustizia e della Corte d’appello di L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’-OMISSIS- Rosalba Genovese e l’-OMISSIS- dello Stato Gaetana Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare e richiesta risarcitoria, notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato al Consiglio superiore della magistratura (in seguito anche C.S.M.), al Ministero della giustizia, alla Corte d’appello di l'Aquila in data -OMISSIS-, l’-OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, -OMISSIS-la quale ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso n. -OMISSIS-, proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia in data 2 maggio 2011, con cui le è stata irrogata la sanzione della decadenza dall'incarico di -OMISSIS- nella sede di -OMISSIS-; nonché per l’annullamento dei seguenti atti connessi e/o presupposti:

a) la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la decadenza della ricorrente dall'incarico di -OMISSIS- nella sede di -OMISSIS-;

b) la comunicazione del C.S.M. inviata al Presidente della Corte d’appello di -OMISSIS-ed al Presidente del Tribunale di -OMISSIS- in data 11 aprile 2011, nella parte concernente la decadenza della ricorrente dall'incarico di -OMISSIS- nella sede di -OMISSIS-;

c) la proposta del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di L'Aquila, in composizione integrata, in data -OMISSIS-, concernente l'applicazione, nei confronti della ricorrente, della sanzione della censura;

d) il verbale del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di L'Aquila in data -OMISSIS-, laddove è stato disposto l'intervento spontaneo del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di -OMISSIS-;

e) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, tra cui l'atto di contestazione di addebito emanato dal Presidente della Corte d’appello di L'Aquila il -OMISSIS-.

Gli atti impugnati hanno avuto ad oggetto il procedimento promosso nei confronti dell’appellante ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre1991, n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione di svolgimento nel medesimo circondario delle funzioni di -OMISSIS- e della professione forense.

L’appello indirizza alla sentenza appellata le seguenti contestazioni.

I - Il giudice di primo grado è innanzitutto incorso in un macroscopico equivoco che inficia in radice la sua decisione: ha erroneamente ritenuto che la decadenza disposta dai provvedimenti impugnati fosse una sanzione disciplinare per violazione di un divieto assoluto posto dall'art. 8 comma 1- ter della citata legge n. 374/1991.

II - Le situazioni d’incompatibilità che danno luogo alla decadenza dall'ufficio di -OMISSIS- sono previste dall'art. 8, commi l- bis e l- ter , della legge n. 374/1991; e ai sensi di quelle disposizioni se il patrocinio – come nel caso dell’appellante - è stato svolto in un circondario diverso da quello di appartenenza ed ha riguardato solo poche controversie non vi è l'incompatibilità in questione; anche perché nel caso dell’appellante la situazione di incompatibilità (già di per sé insussistente) risultava di fatto rimossa non essendovi cause pendenti in cui l’appellante esercitasse funzioni di patrocinio.

III - Ulteriore profilo di illegittimità di detti provvedimenti - del quale il Tribunale non ha tenuto conto alcuno - è che essi non hanno considerato tutti i pareri che si sono espressi nel senso della insussistenza della contestata incompatibilità, né tantomeno hanno esposto le ragioni per cui si è deliberato in senso contrario a tali pareri.

IV - Numerosi e gravi vizi hanno caratterizzato anche il procedimento attraverso il quale l'Amministrazione è pervenuta a dichiarare la decadenza della ricorrente.

Il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero della giustizia, la Corte d’appello di l'Aquila hanno depositato unico atto formale di costituzione in data 21 agosto 2012.

Con ordinanza n. -OMISSIS-l’istanza cautelare è stata respinta.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 10 agosto 2017 parte appellante ha depositato, in data 24 novembre 2017, domanda di fissazione di udienza.

Il Ministero della giustizia ha depositato una memoria in data 23 dicembre 2019.

L’appellante ha depositato memoria in data 27 dicembre 2019 e una memoria, definita di replica, in data 7 gennaio 2020.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2020.



DIRITTO

La memoria depositata dall’appellante il 7 gennaio 2020 e definita “di replica” non può invece definirsi tale perché non segue a deposito di controparte ma a memoria della medesima appellante in data 27 dicembre 2019. Quella memoria depositata il 7 gennaio 2020 non viene dunque considerata, perché il deposito è stato effettuato oltre il termine 20 giorni liberi anteriori all'udienza di cui all'art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Nel merito nessuno dei motivi d’appello è fondato.

1.- Diversamente da quanto asserito nel primo motivo il contestato procedimento si riferisce, così come rilevato dal Tar, ad una sanzione disciplinare relativa all’illecito, espressamente indicato nella contestata deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, di “ violazione del divieto attinente l'incompatibilità per esercizio della professione forense ”, tale da comportare, come espressamente affermato dal C.S.M., la “ declaratoria di decadenza del -OMISSIS-, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni ”.

L’utilizzo da parte del provvedimento consiliare del termine “decadenza” induce l’appellante ad affermarne la natura di atto tipico, riferibile esclusivamente ad ipotesi di incompatibilità non ad ipotesi disciplinari, e quindi tale da precludere al primo giudice di “ reinterpretare ” i fatti e gli istituti giuridici così da attribuire ad un provvedimento tipico quale la decadenza (ritenuto privo di natura sanzionatoria) la valenza giuridica di un diverso provvedimento tipico quale la revoca (avente invece natura sanzionatoria).

In proposito si osserva che se la revoca è in effetti indicata come sanzione disciplinare, la più grave per un -OMISSIS- (art. 9, comma 3, della citata legge n. 374/1991, vigente alla data del contestato procedimento: “ Nei confronti del -OMISSIS- possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere

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