Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-03-15, n. 201301568

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-03-15, n. 201301568
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301568
Data del deposito : 15 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09184/2012 REG.RIC.

N. 01568/2013REG.PROV.COLL.

N. 09184/2012 REG.RIC.

N. 09186/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9184 del 2012, proposto da:
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato G M R, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via del Foro Traiano, 1/A;



sul ricorso numero di registro generale 9186 del 2012, proposto da:
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Trenitalia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi e Piero Fattori, con domicilio eletto presso Gianni Origoni in Roma, via delle Quattro Fontane 20;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9184 del 2012,della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 9275/2012, resa tra le parti, e quanto al ricorso n. 9186 del 2012 della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 09276/2012, resa tra le parti, concernenti, entrambe, un diniego di accesso ai documenti


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Trenitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 il Consigliere di Stato G C S e uditi per le parti gli avvocati Roberti, Fattori, Lirosi e l’avvocato dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ( d’ora in avanti anche AGCM) impugna con i ricorsi in epigrafe le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9275 e 9276, entrambe del 12 novembre 2012 che, in accoglimento dei ricorsi proposti rispettivamente da Rete Ferroviaria italiana spa e da Trenitalia spa, hanno disposto la ostensione integrale, sia pur con la modalità della sola visione, dei documenti ( meglio descritti nelle istanze di accesso di Rete ferroviaria italiana e di Trenitalia in atti indicate ).

AGCM si duole della erroneità di tali sentenze in quanto alla base del diniego parziale di accesso vi era l’esigenza di tutelare dati e informazioni riservate facenti capo alla società Arenaways spa ( alcune delle quali integranti veri e propri “segreti commerciali”), come tali sottratte al diritto all’accesso. Tanto più nel caso di specie in cui, a differenza di quanto osservato dai giudici di primo grado, le informazioni che Rete ferroviaria italiana e Trenitalia intenderebbero trarre dall’esame integrale dei documenti richiesti non sarebbero state utilizzate dalla appellante Autorità in confronto delle società richiedenti l’accesso, ai fini della istruttoria e della contestazione della condotta illecita integrante abuso di posizione dominante;
e quindi non sarebbero funzionali al diritto di difesa delle istanti.

Conclude pertanto l’appellante Autorità per la reiezione, in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza, dei ricorsi di primo grado proposti contro gli atti di diniego di accesso adottati da AGCM, con comunicazioni del 11 maggio 2012 e del 21 maggio 2012, sulle richieste di RFI e Trenitalia.

All’udienza del 19 febbraio 2013 i ricorsi sono stati trattenuti per la sentenza, che viene resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm..

2.-Gli appelli, che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sono fondati e vanno accolti.

La questione centrale da dirimere attiene alla legittimità o meno degli atti con i quali AGCM ha parzialmente denegato (in ragione del contenuto “riservato” dei documenti richiesti) l’accesso alla documentazione, detenuta dall’Autorità antitrust, posta a corredo dalla istanza con la quale Aarenaways spa ( società già attiva nel settore del trasporto ferroviario passeggeri e poi dichiarata fallita) aveva richiesto il rilascio di una concessione per l’esercizio del trasporto su alcune tratte della linea ferroviaria Torino-Milano.

In relazione a tale vicenda AGCM ha avviato un’indagine ( ed a tal titolo è venuta in possesso dei documenti di Arenaways) che si è conclusa con l’adozione della delibera n. 23770 del 25 luglio 2012, con la quale Trenitalia sp.a. e Rete ferroviaria italiana s.p.a. sono state ritenute responsabili, ed a tal titolo sanzionate, di abuso di posizione dominante sul mercato (ai sensi dell’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea): ciò in quanto avrebbero ostacolato in vario modo (anche a mezzo di informazioni non corrette all’ufficio regionale competente ad istruire la istanza di concessione di Arenaways spa) l’ingresso del nuovo operatore nel mercato di riferimento.

La citata delibera AGCM è stata impugnata dalle odierne parti appellate ed il relativo giudizio è allo stato pendente in primo grado dinanzi al TAR del Lazio.

3.- L’istanza ostensiva di RTI era volta ad ottenere l’accesso al business-plan di Arenaways spa relativo agli anni 2008-2012 (doc. n.

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