Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-17, n. 202208837

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-17, n. 202208837
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208837
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 08837/2022REG.PROV.COLL.

N. 05634/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5634 del 2021, proposto da
Guber Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, in persona del Commissario ad acta, arch. A P, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06246/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Annamaria Fasano e lette le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Guber Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , nella propria qualità di procuratrice speciale di Deutsche Bank A.G. con sede in Francoforte (Germania), in virtù di procura speciale per atto del Notaio Pubblico in Londra R S K del 30.09.2020, numero APO – 20062224, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7023 del 2018 della Corte di Appello di Roma – Prima Sezione Civile, regolarmente notificata in data 21.11.2019 – 2.12. 2019 all’Avvocatura della Regione Campania ai fini dell’eventuale opposizione, nonché alla Regione Campania.

Con la suindicata pronuncia, la Regione Campania, in solido con la l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, veniva condannata al pagamento delle seguenti somme: euro 1.394.433,63, oltre gli interessi legali dalla domanda;
euro 8000,00 oltre spese generali, IVA e CPA per le spese di giudizio per il giudizio di primo grado;
euro 9.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA per le spese di giudizio per il giudizio di Cassazione;
euro 14.740,00, oltre spese generali, IVA e CPA per le spese di giudizio per il giudizio di rinvio.

2. Il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza n. 1078/2021 del 27.1.2021, disponeva a carico dell’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei e della Regione Campania documentati chiarimenti circa i fatti esposti nel ricorso da Guber Banca S.p.A., ponendo a carico di parte ricorrente l’onere di comunicare alle predette amministrazioni la suddetta ordinanza nel termine di venti giorni, con avviso che in difetto sarebbero stati tratti argomenti di prova ex art. 64 c.p.a., e rinviando per la trattazione.

3. In data 5.3.2021, si costituiva in giudizio la Regione Campania, rilevando, preliminarmente, che parte ricorrente dovesse fornire idonea prova della propria effettiva legittimazione ad agire, e rappresentando che la sentenza non era stata eseguita attesa la disponibilità, da parte del Commissario, nominato con Delibera di G.R. n. 693 del 30.12.2019 per procedere alla liquidazione dei crediti facenti capo alla soppressa Azienda Autonoma, del limitato importo di euro 785.997,43.

4. Il Collegio di prima istanza, con ordinanza n. 3970/2021, rilevava che, malgrado fosse stata depositata in giudizio da parte ricorrente prova dell’avvenuta notificazione dell’ordinanza n. 1078/2021, né la Regione Campania né l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei avevano ottemperato alla richiesta istruttoria del Collegio, pertanto, riteneva di reiterare a carico delle suddette amministrazioni l’ordine istruttorio, con avviso che, in difetto, sarebbero stati tratti argomenti di prova ex art. 64 c.p.a., ferma restando ogni valutazione sull’inadempimento anche ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza dell’ordine dell’Autorità) e rinviava la trattazione alla camera di consiglio del 25 maggio 2021.

5. Con note di udienza depositate in data 24.5.2021, la Regione Campania contestava l’interesse ad agire della ricorrente.

6. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 6246/2021, pubblicata in data 26.5.2021, dichiarava inammissibile il ricorso per ottemperanza di Guber Banca S.p.A. per difetto di legittimazione della ricorrente, precisando: “ in via preliminare, che l’eccezione dedotta dall’amministrazione quanto alla mancata prova della legittimazione ad agire di parte ricorrente deve essere accolta…che, infatti, la sentenza di cui si chiede esecuzione vede come parte vittoriosa Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (oggi do.Bank s.p.a.) quale ‘mandataria di BNL in qualità di cedente i crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB a Deutche Bank filiale di Londra”;
che, nel presente ricorso, Guber Banca deduce di essere procuratrice speciale di Deutsche Bank A.G. con sede in Francoforte (Germania) Theodor Heuss Alle 70 che agisce tramite la propria sede di Londra (Gran Bretagna) Winchester House 1, Great Winchester Street (C.F. 2685350011971) in virtù di procura speciale per atto del Notaio Pubblico in Londra R S K del 30.9.2020, numero APO – 2062224,

PROTOCOLLO

24/20, ma non allega in atti copia autentica di detta procura speciale che, peraltro, essendo verosimilmente redatta in lingua inglese, avrebbe dovuto essere depositata, previa traduzione giurata autenticata resa innanzi al Tribunale, in lingua italiana”.

7. A seguito di istanza presentata dalla ricorrente al T.A.R. per il Lazio, in data 3.6.2021, il competente Ufficio Copie rilasciava copia conforme cartacea della procura speciale di cui si assumeva la omessa produzione nella sentenza impugnata.

8. Guber Banca S.p.A. ha impugnato la suindicata pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: a) “ Errore di fatto risultante dagli atti di causa, ovvero mancato esame di un documento ritualmente depositato agli atti del processo. Falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 83, 84 c.p.c. e 24 c.p.a. (legittimazione processo amministrativo) della sentenza n. 6246/2021 Reg. Prov. Coll. R.G. n. 09310/2020 emessa dal T.A.R. Lazio, sez. I- quater pubblicata in data 26.5.2021 ; b) Violazione di legge per mancata assegnazione di eventuale termine ex artt. 64 e 73 c.p.a. a chiarimenti sulla eccezione ed implicito superamento dell’eccezione preliminare. Violazione dell’art. 3 e 24 cost., violazione del giusto processo”.

9. La Regione Campania e l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, benchè ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.

10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 maggio 2022.

DIRITTO

11. Con il primo motivo di appello, si denuncia l’errore di fatto risultante dagli atti di causa, ovvero mancato esame da parte del giudice di prima istanza di un documento ritualmente depositato agli atti del processo. Si lamenta, altresì, falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 83, 84 c.p.c. e 24 c.p.a., nella parte in cui nella sentenza impugnata si statuisce: “ Ritenuto in via preliminare che l’eccezione dedotta dall’amministrazione quanto alla mancata prova della legittimazione deve essere accolta;
che infatti la sentenza di cui si chiede l’esecuzione vede come parte vittoriosa Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (oggi do.Bank spa) quale ‘mandataria di BNL in qualità di cedente i crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB e Deutsche Bank filiale di Londra;
che, nel presente ricorso Guber Banca deduce di essere procuratrice speciale di Deutsche Banck A.G. con sede in Francoforte (Germania Theodor Hess Alle 70 che agisce tramite la propria sede di Londra (Gran Bretagna) Winchester House 1. Great Winchester Street (C.F. 2685350011971) in virtù di procura speciale per atto del Notaio Pubblico in Londra R S K del 30.09.2020 numero APO-2062224, Protocollo 24/20, ma non allega in atti copia autentica di detta procura speciale che, peraltro, essendo verosimilmente redatta in lingua inglese, avrebbe, dovuto essere depositata, previa traduzione giurata autenticata resa innanzi al Tribunale, in lingua italiana;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, con donna alle spese a carico della parte ricorrente soccombente nel presente giudizio”.

Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe illegittima, in quanto affetta da errore di fatto, tenuto conto che il mancato esame del documento versato in atti avrebbe determinato l’accoglimento illegittimo della eccezione di parte resistente e l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese.

Guber Banca S.p.A. ritiene che sarebbe circostanza provata dal contenuto del fascicolo telematico allegato per intero, nonché dalla certificazione rilasciata dal T.A.R. Lazio sul documento estratto in copia cartacea, e rimesso in allegato, che nel corso del giudizio di primo grado è stata allegata la procura speciale di cui la sentenza erroneamente lamenta l’omissione. La procura speciale sarebbe stata redatta in duplice lingua, in italiano e, a latere , in inglese, con espressa previsione di prevalenza della lingua italiana.

Il documento stabilirebbe il diritto di Guber Banca S.p.A. di agire per la mandante, ex art. 83, comma 2, c.p.c., innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e commissione amministrativa della Repubblica con tutte le facoltà ex art. 84 c.p.c., con la precisazione che la parte procuratrice (Guber) potrà nominare avvocati quali procuratori processuali di Deutsche Bank.

13. Con il secondo mezzo, si denuncia violazione di legge per mancata assegnazione di eventuale termine ex artt. 64 e 73 c.p.a. a chiarimenti sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva asserita da parte resistente. L’appellante lamenta che, a fronte di una generica e aspecifica eccezione proposta dalla Regione Campania, con atto di costituzione del 5.3.2021, Guber Banca S.p.A. aveva chiarito, con note per la camera di consiglio del 9.3.2021, di avere già depositato procura speciale in suo favore da parte della Deutsche Bank A.G., allegando anche copia dell’estratto di cessione pubblicato in G.U. n. 205 del 4.9.2001, parte II. Successivamente a detta precisazione, la Regione Campania non aveva insistito sull’eccezione di difetto di legittimazione, contestando, invece, la carenza di interesse ad agire di Guber Banca S.p.A..

La ricorrente ha concluso chiedendo che il Consiglio di Stato adito si pronunciasse sull’istanza di ottemperanza, di cui al ricorso originario di primo grado n. 9310/2020, non essendo ancora state corrisposte le somme dovute in forza del titolo esecutivo, neppure a seguito di procedura esecutiva.

14. I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

14.1. Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati.

L’appellante denuncia il mancato esame da parte del giudice di primo grado di un documento ritualmente depositato agli atti del processo, ossia la procura speciale per atto del Notaio Pubblico in Londra R S K del 30.9.2020, numero APO-2062224, Protocollo 24/20, dal quale è derivata una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.

Con la suddetta doglianza deduce, in sostanza, un errore revocatorio, che “ è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale… in sostanza, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali” (Cons. Stato, sez.III, 28 luglio 2020, n. 4800).

Ciò premesso, il Collegio rileva che, in applicazione del principio della prevalenza dell’appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione, l’art. 106, comma 3, c.p.a., chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. Quindi vi è un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all’appello. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n.

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