Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-02, n. 202300021
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00021/2023REG.PROV.COLL.
N. 02642/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2642 del 2016, proposto dal consorzio “il Diaccio”, in persona del legale rappresentante pro tempore , e il signor M C, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e R T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Bisagno, n. 14;
contro
il comune di Follonica, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B in Roma, piazza della Balduina, n. 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n. 1215 dell’8 settembre 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Follonica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere M C e uditi per le parti gli avvocati Laura Marras, su delega dell’avvocato R T, e S S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Consorzio “il Diaccio” avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana dell’ 8 settembre 2015 n. 1215.
2. Il 18 luglio 2002, il consorzio “il Diaccio” (d’ora in avanti, il “consorzio”) ha presentato presso il comune di Follonica un piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro fieristico direzionale.
2.1. Con la deliberazione di consiglio comunale dell’11 marzo 2004, il comune di Follonica ha adottato il piano strutturale.
2.2. Con la nota prot. n. 11330 del 19 maggio 2004, il comune ha comunicato la sospensione del procedimento sulla domanda presentata dal consorzio, in attesa che venisse prodotta documentazione comprovante la conformità del piano di lottizzazione alle previsioni del piano strutturale adottato.
2.3. Con la deliberazione del consiglio comunale del 5 luglio 2005 n. 67, il comune ha approvato il piano strutturale.
2.4. Il 7 marzo 2008, il consorzio ha presentato “ un contributo ” al “ redigendo ” regolamento urbanistico, con cui ha invitato il comune all’introduzione di una disciplina che permettesse la realizzazione delle opere per le quali era stata presentata l’istanza.
2.5. Con la delibera del 10 novembre 2009 n. 72, il comune ha adottato il regolamento urbanistico, strumentale all’attuazione del piano.
2.6. Il 18 febbraio 2010, i consorziati hanno presentato un’osservazione critica al regolamento adottato.
2.7. Con la deliberazione del consiglio comunale del 10 ottobre 2010 n. 52, il comune ha, in parte, definitivamente approvato il regolamento e, in parte, adottato alcune prescrizioni afferenti alle aree di proprietà degli odierni appellanti.
2.7.1. Con riferimento alle aree dove sono ubicati i terreni di proprietà del consorzio (in parte, ricompresi nell’area di riqualificazione “RQ08a” e, in parte, nell’area di trasformazione “TR02” subcomparto “TR02a”), il regolamento ha previsto, in particolare, una nuova capacità edificatoria, ritenuta peggiorativa rispetto alla precedente, e l’obbligo della presentazione del piano attuativo fra tutti i proprietari dei subcomparti delle aree classificate “TR2”, la cui approvazione è stata subordinata alla cessione gratuita di un’area limitrofa alla strada provinciale “152” e alla realizzazione delle relative opere pubbliche.
2.8. Il 20 dicembre 2010, il consorzio ha presentato, nuovamente, alcune osservazioni al regolamento, chiedendo, in particolare, che nel sub comparto “TR02a” la realizzazione degli interventi potesse avvenire con piano attuativo “svincolato” dagli altri comparti dell’area “TR”, che venissero mantenute le superfici coperte previste dal precedente piano regolatore e che fossero eliminati i vincoli costituiti dalla cessione gratuita di un’area e dalla realizzazione gratuita delle opere pubbliche.
2.9. Con la deliberazione del consiglio comunale del 10 giugno 2011 n. 30, il comune ha definitivamente approvato il regolamento urbanistico.
3. Con il ricorso notificato in data 26 ottobre 2011 e depositato in data 24 novembre 2011, il consorzio ha impugnato l’atto di approvazione del regolamento, nei limiti del suo interesse ad agire.
3.1. Si è costituito in giudizio il comune di Follonica, resistendo al ricorso e domandandone il rigetto.
3.2. Successivamente - avuta notizia nel corso del processo dell’avvenuta archiviazione dell’istanza di approvazione del piano di lottizzazione a suo tempo proposto - con il ricorso notificato il 20 aprile 2015 e depositato il 5 maggio 2015, il consorzio ha formulato motivi aggiunti avverso il su menzionato provvedimento di archiviazione.
4. Con la sentenza n. 1215 dell’8 settembre 2015, il T.a.r.:
a) ha respinto il ricorso principale;
b) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento di archiviazione dell’istanza presentata (capo non impugnato);
c) ha compensato le spese del giudizio.
5. Con ricorso notificato il 7 marzo 2016 e depositato il 5 aprile 2016, il consorzio ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, proponendo tre motivi di impugnazione (estesi da pagina 10 a pagina 20).
5.1. Si è costituito in giudizio il comune di Follonica, domandando il rigetto dell’appello e depositando una prima memoria difensiva il 14 luglio 2022, nella quale è stata prospettata l’improcedibilità dell’impugnazione ex adverso proposta per sopravvenuta carenza d’interesse.
In particolare, il comune deduce che, con la deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 12 novembre 2021, il comune “ ha adottato il nuovo Piano Strutturale cui seguirà la redazione del Piano Operativo che, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, costituisce strumento di pianificazione urbanistica in sostituzione del citato Regolamento Urbanistico ”.
5.2. Con l’ordinanza n. 284 del 7 febbraio 2020, il Presidente della quarta sezione ha domandato alla parte appellante “ se continua a sussistere l’interesse alla definizione del giudizio, per evitare che nei ruoli ordinari delle udienze siano eventualmente inseriti giudizi destinati ad essere dichiarati estinti, nonché per prevenire la condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo ”.
5.3. Il 12 settembre 2022, in vista della camera di consiglio fissata per il 15 settembre 2022, parte appellante ha ribadito il suo interesse ad una decisione sull’appello.
5.4. Il 3 novembre 2022, sia il consorzio che il comune hanno depositato memorie difensive.
5.5. Il consorzio, in particolare, ha insistito sull’interesse alla decisione del