Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-05, n. 202106642
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Pubblicato il 05/10/2021
N. 06642/2021REG.PROV.COLL.
N. 05667/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2014, proposto da
Consulenti Immobiliari &Partners S.r.l. Ora Appears, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e S M, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, largo Gaetano La Loggia n. 33;
contro
Comune di Molinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
Dirigente Pro Tempore Ing.A M IV Area-Gestione Territorio del Comune di Molinella non costituito in giudizio;
nei confronti
Elena Tarlazzi non costituito in giudizio;
per la riforma
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I, n. 00156/2014, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 4 febbraio 2013 avente ad oggetto la richiesta di pagamento nei confronti della società Consulenti Immobiliari &Partners S.r.l. della somma di euro 120.000,00 a fronte degli impegni previsti dall’art 5 della convenzione sottoscritta il 30 ottobre 2009.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molinella;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello depositata in data 29.07.2021 e sottoscritta per accettazione dal comune appellato;
Visti gli 38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso;
In data 29 luglio 2021 la società appellante ha depositato la dichiarazione di rinuncia all’appello in conseguenza dell’intervenuto accordo transattivo con il comune appellato che ha sottoscritto la dichiarazione per accettazione.
L’appello deve, pertanto, essere dichiarato estinto.
Sussistono giustificati motivi, stante l’accettazione della parte appellata, per compensare le spese del presente grado di giudizio.