Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211518

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211518
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 11518/2022REG.PROV.COLL.

N. 06815/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2019, proposto da
S G, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandro Pomelli, Francesco Brizzi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7579/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Repubblica, del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Vista la memoria del 21 ottobre 2022 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 il Cons. R M C e uditi per le parti gli avvocati F C per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indiceva la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. 855/2015 (tornate 2016 – 2018).

L’odierno appellante ha presentato la propria candidatura per il settore concorsuale di diritto commerciale (codice 12/B1), seconda fascia e, all’esito delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, ha ricevuto un giudizio di non abilitazione.

Impugnati gli atti relativi, il Tar del Lazio con la sentenza 7579/2019 ha respinto il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza resistevano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica, il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, e l’Anvur.

All’udienza di smaltimento del 2 dicembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con memoria del 21 ottobre 2022 l’appellante ha riferito che, in data 11 ottobre 2022, aveva conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale di diritto commerciale (12/B1) e che tale circostanza determinava il venir meno dell’interesse alla decisione.

Sulla dichiarazione non sono sorte contestazioni.

L’appello deve essere, conseguentemente, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione delle ragioni della decisione.

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