Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-05, n. 201902242

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-05, n. 201902242
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902242
Data del deposito : 5 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2019

N. 02242/2019REG.PROV.COLL.

N. 03264/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3264 del 2018, proposto da:
Edeco Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Zeleghe s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;

contro

Comune di Asiago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V D, S B e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gaz, Alberto Gaz e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Gaz in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

nei confronti

Golf Experience s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Spav Team A.S.D. ed Unione Sportiva Asiago Sci A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 00489/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Asiago, dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e del R.T.I. Golf Experience s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati F S, Stefano Gattamelata, Gianluca Calderara, su delega dell'avvocato L M, e Francesca Romana Feleppa, su delega dell'avvocato Dario Meneguzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Il R.T.I. con mandataria Edeco cooperativa sociale onlus ha interposto appello dapprima nei confronti del dispositivo e poi della sentenza 9 maggio 2018, n. 489 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione n. 210 del 28 novembre 2017, con cui il Comune di Asiago ha definitivamente aggiudicato al R.T.I. Golf Experience s.r.l. la concessione del servizio di gestione dell’area “Parco Brigata Regina” (pista da fondo-centro tennis-parco) per il periodo 20 novembre 2017/19 novembre 2022.

La procedura aperta è stata demandata alla Centrale Unica di Committenza-CUC dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;
a base di gara è stato previsto un contributo di euro 130.000,00 da sottoporre a ribasso, indicando, da un lato, il contributo complessivamente richiesto per la gestione del servizio, e, dall’altro, il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara.

All’esito del procedimento di gara è risultato primo graduato il R.T.I. Golf Experience s.r.l., secondo l’appellante R.T.I. Edeco e terzo la ditta Roffo Angelo Gestione Impianti Sportivi e Hockey e Turismo.

Con il ricorso in primo grado il R.T.I. Edeco ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione, sostenendo che l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto la domanda di partecipazione non era stata corredata della documentazione prevista dall’art.

1.1.4 del disciplinare di gara a pena di esclusione (in particolare, nella busta “A” era stata inserita la dichiarazione sostitutiva di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 della sola Golf Experience s.r.l., e non anche delle altre due mandanti del R.T.I., ed inoltre non vi era stato inserito il modello “PASS-OE ed, ulteriormente, il codice ivi contenuto non era stato indicato all’esterno della busta), in ragione dell’indeterminatezza dell’offerta economica del raggruppamento Golf Experience (nella considerazione che, in luogo dell’indicazione del valore del contributo inferiore a quello proposto come base di gara, aveva indicato un importo, pari ad euro 5.200,00, del tutto diverso da quello che risultava dall’applicazione della percentuale indicata, pari al 4 per cento su euro 130.000,00, con conseguente mancata corrispondenza del valore unitario e del ribasso percentuale) e del fatto che la cauzione provvisoria prestata dal raggruppamento aggiudicatario non risultava conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del predetto d.lgs. n. 50 del 2016, richiamando la precedente disciplina di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006;
in subordine ha altresì dedotto l’illegittimità del punto 8 del bando di gara per violazione dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 in ragione della mancata prefissazione dei punteggi e sub-criteri in relazione al requisito della progettualità complessiva.

2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto, tra l’altro, che i profili di incompletezza della documentazione di gara denunciati con il primo motivo di ricorso non costituiscono motivi di esclusione, al più potendo giustificare il ricorso al soccorso istruttorio, ed, ancora, che non sussiste l’indeterminatezza dell’offerta economica, essendo il raggruppamento aggiudicatario incorso in un errore materiale macroscopico che rende agevolmente riconoscibile la sua esatta offerta economica.

3.- Con il ricorso in appello il raggruppamento con mandataria Edeco cooperativa sociale onlus ha dedotto l’erroneità della sentenza reiterando, quali motivi di critica della medesima, le censure del ricorso introduttivo ed insistendo anche sulla domanda di risarcimento del danno.

4. - Si sono costituiti in resistenza il Comune di Asiago, il R.T.I. Golf Experience s.r.l. e l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni controdeducendo ai motivi di gravame e chiedendo la reiezione dell’appello (la controinteressata e l’Unione Montana hanno anche eccepito l’irricevibilità, quanto meno parziale, del ricorso introduttivo).

5. - All’udienza pubblica del 27 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo il R.T.I. Edeco censura la statuizione che ha disatteso il motivo volto ad ottenere l’esclusione dell’offerta aggiudicataria per omessa allegazione, all’interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa, della dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 da parte delle mandanti Spav Team e U.S. Asiago Sci, asseritamente prescritta a pena di esclusione dagli artt.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi