Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-07, n. 201801475
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Pubblicato il 07/03/2018
N. 01475/2018REG.PROV.COLL.
N. 03577/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3577 del 2017, proposto dal Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, M L B, G L, con domicilio eletto presso lo studio G L in Roma, via Polibio N. 15;
contro
società Coima Sgr s.p.a. (già Hines Italia Sgr s.p.a.), Le Varesine s.a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati P G T, M S, A C, M S, G A I, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA –Sede di MILANO- SEZIONE II n. 457/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Coima Sgr s.p.a. (già Hines Italia Sgr s.p.a.) e Le Varesine s.a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il consigliere F T e uditi per le parti gli avvocati Cozzi, Clarizia, Spaini, Torrani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 457 del 27 febbraio 2017 il T.a.r. per la Lombardia –Sede di Milano - ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata società Coima SGR s.p.a., già Hines Italia Sgr s.p.a., in proprio e quale gestore del Fondo Comune d’Investimento Immobiliare “Porta Nuova Varesine”, società Le Varesine s.r.l., già Varesine s.r.l. volto ad ottenere:
a) l’accertamento dell’insussistenza del credito di € 9.786.588,50 asseritamente vantato nei confronti delle predette originarie ricorrenti dal Comune di Milano a titolo di conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’invito di pagamento P.G. 271670/2016 del 19 maggio 2016 della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore Sportello Unico per l’edilizia, Servizio interventi in attuazione strumenti urbanistici, Unità organizzativa n. 1;
b) l’affermazione del diritto delle originarie ricorrenti medesime allo svincolo delle fideiussioni rilasciate “a garanzia delle quote afferenti all’importo di conguaglio del costo totale degli oneri calcolati sulla base delle nuove tariffe” e alla ripetizione degli importi stessi, nonché l’annullamento - in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73 del 21 dicembre 2007e delle DD.I.I.AA. di cui ai ricorsi 2619/2008, 1748/2009, 2124/2009, 2565/2009 e connessa nota comunale Sportello S.U.E. 18 settembre 2008.
2. Il comune di Milano si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
3. Con la sentenza gravata il T.a.r., ha innanzitutto dedotto in punto di fatto che:
a) alle società originarie ricorrenti era stato recapitato con un invito di pagamento P.G. 271670/2016 del 19 maggio 2016 della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi in Attuazione Strumenti Urbanistici, Unità Organizzativa n. 1, con riguardo ai contenuti della Convenzione urbanistica stipulata in data 21 dicembre 2006 tra la società Varesine s.r.l. ed il Comune di Milano.
b) l’area situata in Milano tra le Vie Galilei, Melchiorre Gioia e Viale della Liberazione (c.d. ex Varesine), originariamente adibita a scalo ferroviario, era stata oggetto di un progetto di intervento edilizio che aveva dato vita a diversi contenziosi, conclusisi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2800/2004;previa delibera di Giunta comunale n. 509124/2006 del 26 maggio 2006, che ne aveva approvato gli elementi essenziali sia a livello edificatorio che ambientale, in data 21 dicembre 2006 era stata stipulata una Convezione urbanistica tra la società Varesine s.r.l. e il Comune di Milano, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 2800/2004 e in base all’art. 11 della legge n. 241 del 1990;
c) quanto agli oneri di urbanizzazione, la Convenzione aveva previsto che gli stessi avrebbero dovuto essere assolti tramite la realizzazione di determinate opere, quali ad esempio opere stradali con relativi sottoservizi e illuminazione pubblica, opere di allacciamento dell’area al resto del quartiere, sistemazione a verde degli spazi di proprietà comunale, spostamento di un collettore fognario e sistemazioni viabilistiche, puntualmente stimate con specifico riferimento ai costi di esecuzione;la predeterminazione del debito urbanizzativo ingenerato dal progetto Varesine aveva fatto salva soltanto l’eventualità di un conguaglio nel caso in cui il costo delle opere a scomputo fosse risultato inferiore all’importo degli oneri di urbanizzazione, da determinarsi a opere completate: tuttavia con la i di urbanizzazione rispetto a quelli originariamente dovuti in applicazione delle tabelle in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
d) la interlocuzione tra le originarie parti ricorrenti e l’Amministrazione, finalizzata ad ottenere il non ricalcolo della somma era stata vana, e in data 20 ottobre 2008 erano stati presentati i primi titoli edilizi – ossia delle dd.ii.aa. – relative agli Edifici 1, 2 e 3 del progetto: in tale occasione, al solo fine di poter proseguire l’ iter edilizio, le appellate avevano calcolato gli oneri concessori secondo i valori di cui alla deliberazione n. 73/2007, evidenziando di non voler prestare acquiescenza e riservandosi di agire in giudizio– non provvedendo alla diretta corresponsione dell’importo monetario asseritamente dovuto, ma consegnando al Comune, che le ha aveva accettate, polizze assicurative di valore corrispondente-;analogo procedimento era stato seguito anche con riguardo ai titoli edilizi presentati nell’anno 2009 (da cui erano scaturiti i ricorsi rubricati al R.G. nn. 1748/2009, 2124/2009 e 2565/2009);all’atto della proposizione del ricorso di primo grado oggetto del presente giudizio non tutte le opere a scomputo risultavano terminate e/o collaudate, come pure i lavori privati, in tal modo risultando impossibile procedere anche al conguaglio previsto dalla Convenzione.
3.2. Il T.a.r ha quindi fatto presente che il ricorso di primo grado era stato affidato a tre complesse censure:
a) violazione dei principi di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (e della previgente legge n. 10 del 1977), dei principi e degli artt. 38, 46 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005 e della Deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 73/2007 e violazione ed erronea applicazione della Convezione stipulata tra le parti il 21 dicembre 2006, nonchè violazione dei principi di certezza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, della buona fede e del principio del legittimo affidamento e la violazione degli artt. 1321 c.c. e 1375 c.c.;
b) in via subordinata, illegittimità della richiesta di pagamento per violazione del dovere di buona fede oggettiva e del principio del legittimo affidamento, unitamente all’attuale inesigibilità delle somme richieste;
c) in via di ulteriore subordine, infondatezza della pretesa creditoria per erronea determinazione delle somme e carenza di prova, per illegittimità della richiesta di pagamento per carenza di motivazione ed istruttoria, per contraddittorietà e irragionevolezza e per violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.
3.3. Il T.a.r. ha quindi scrutinato la censura prospettata in via principale, e l’ha accolta, deducendo che:
a) la richiesta comunale, fondata sull’applicazione dei parametri aggiornati con la delibera consiliare n. 73/2007, era in contrasto con il carattere vincolante e intangibile della Convenzione, appartenente al novero degli accordi procedimentali ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, anche con riguardo alle partite economiche nella stessa contenute, al fine di preservare l’equilibrio contrattuale, non unilateralmente modificabile da una sola delle parti;
b) ciò in quanto dagli obblighi assunti in sede convenzionale si ricavavano i termini e i criteri per determinare gli oneri di urbanizzazione, che escludevano il ricorso ai criteri aggiornati contenuti nella delibera n. 73/2007, come stabilito pure con la legge regionale n. 4 del 2008 e altresì auspicato dal Consiglio comunale di Milano con l’approvazione dell’ordine del giorno n. 136/2008 perché:
I) l’intervento era stato ricondotto, dagli stessi contraenti, ad una “fattispecie di ristrutturazione urbanistica di area degradata, ai sensi dell’art. 31, lett. e) della L. 457/1978 e dell’art. 27, lett. f) della L.R. n. 12/2005” (cfr. pag. 2, punto 4, della Convenzione: all. 3 al ricorso);
II) dalle singole clausole convenzionali emergeva che le parti private si erano impegnate a progettare e a realizzare – a proprie spese e a scomputo degli oneri contributivi di urbanizzazione – le opere espressamente indicate nella medesima Convenzione (cfr. art. 4.1), ed in particolare le opere stradali direttamente pertinenti l’intervento (art. 4.2), di opere di allacciamento dell’area al sistema degli spazi pubblici del quartiere Garibaldi Repubblica (art. 4.3), di una parte delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generali (art. 4.4, lett. c, d, e, f);
III) dette opere erano state puntualmente stimate negli allegati da 10 a 17 alla Convenzione (all. 17-25 al ricorso) e il loro costo non avrebbe potuto mai superare l’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione (art. 4.8);laddove invece il costo delle opere fosse risultato inferiore, l’operatore privato sarebbe tenuto ad effettuare il conguaglio (art. 4.9);
c) da ciò discendeva quindi la illegittimità della pretesa del Comune di Milano di applicare ai titoli edilizi attuativi della Convenzione stipulata il 21 dicembre 2006,- seppure formatisi successivamente all’entrata in vigore della delibera consiliare n. 73/2007- gli importi degli oneri di urbanizzazione aggiornati, in quanto ciò rappresentava una non consentita modificazione unilaterale degli accordi convenzionali;
d) neppure era favorevolmente delibabile la tesi del Comune di Milano, secondo cui era ravvisabile una esplicita volontà delle parti di procedere a quantificare l’ammontare degli oneri di urbanizzazione soltanto in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi (art. 4.8), in quanto frutto di una lettura parziale della disposizione, atteso che:
I) la circostanza che l’importo definitivo degli oneri avrebbe dovuto essere computato nell’ambito delle singole procedure non esprimeva implicitamente, ma univocamente, la volontà delle parti di assoggettare i vari interventi da realizzare alle tariffe in vigore al momento della loro attuazione, visto che, almeno il contraente privato, nemmeno poteva prevederne il futuro aggiornamento;
II) tale pattuizione, invece, era finalizzata chiarire che soltanto all’esito del completamento della procedura si sarebbe potuto stabilire l’entità dell’intervento (compreso il suo preciso valore monetario);
III) inoltre, il costo delle opere a scomputo risultava correlato all’entità degli oneri, già orientativamente quantificabili sulla base dei computi metrici estimativi allegati alla Convenzione (artt.