Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-08-08, n. 201804867
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2018
N. 04867/2018REG.PROV.COLL.
N. 01383/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1383 del 2018, proposto da:
Pongo s.r.l. a capitale ridotto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Sanzio, n.1;
contro
Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Terranova, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vincenzo Bellini, n.24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE II, n. 829/2017, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessandria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 luglio 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Cardarelli, su delega di Benelli, e Terranova;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, con sentenza 11 luglio 2017, n. 829, ha respinto il ricorso proposto dalla Pongo s.r.l. a capitale ridotto, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Alessandria n. 492 del 20 settembre 2016, avente a oggetto la disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per l’esercizio del gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., in relazione alla legge regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, prescrivendone la sospensione del funzionamento dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nell’ambito delle sale gioco.
Il tribunale, in sintesi:
- ha ricostruito in premessa le norme nazionali e regionali di rilievo della fattispecie (art. 7 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 2017; art. 14 della l. 11 marzo 2014, n. 23; art. 1, comma 936 della l. 28 dicembre 2015, n. 208; l.r. Piemonte n. 9/2016);
- ha ritenuto che il Sindaco del Comune di Alessandria, per disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco, ben poteva utilizzare, come ha fatto, lo strumento dell’ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L., come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 2014, e tanto anche in carenza degli indirizzi del consiglio comunale di cui allo stesso comma 7;
- ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6 della l.r. Piemonte n. 9/20916, in rapporto agli artt. 117, comma 2, lett. e), 3, 5 e 118 Cost.;
- ha escluso che il provvedimento, nel fare applicazione della riduzione oraria minima prevista dalla ridetta legge regionale di tre ore sull’intero orario di apertura, avrebbe dovuto essere preceduto da specifiche indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale.
2. Con l’odierno atto di appello la Pongo s.r.l. ha domandato la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:
- sulla premessa della sentenza impugnata: la l.r. n. 9/2016 e l’ordinanza sindacale per cui è causa sono intervenute in carenza di attuazione dell’art. 1, comma 936, della l. 208/2015, essendo stata raggiunta solo il 7 settembre 2017 l’intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, i cui contenuti pattizi dovrebbero orientare l’esito del presente procedimento verso la riforma della sentenza;
- illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza impugnata riferiti al primo motivo del ricorso originario, con cui la società ha eccepito l’incompetenza del Sindaco in favore del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 9/2016, disposizione che, derogando all’art. 50, comma 7, T.U.E.L., affida al solo Organo consiliare il potere di dare attuazione alla norma regionale;
- illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza impugnata riferiti al secondo motivo del ricorso originario, con cui la società ha denunziato la totale carenza di istruttoria relativa allo specifico ambito territoriale di riferimento dell’ordinanza sindacale;
- illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza impugnata riferiti alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.
Con istanza di prelievo/memoria successivamente depositata l’appellante ha sviluppato le proprie tesi difensive.
3. Costituitosi in resistenza, il Comune di Alessandria ha illustrato l’infondatezza dell’appello, concludendo per la sua reiezione.
4. L’appellante ha depositato memoria di replica.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 12 luglio 2018.
DIRITTO
1. La Pongo s.r.l. a capitale ridotto svolge attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., per conto della società Lottomatica Videolot Rete s.p.a., presso locali siti nel Comune di Alessandria, in forza di licenza rilasciata dalla Questura competente ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S..
Con ordinanza sindacale n. 492 del 20 settembre 2016, attuativa dell’art. 6 della legge regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, il Comune di Alessandria ha disposto limitazioni al funzionamento dei predetti apparecchi, prescrivendone in particolare la sospensione dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
La società ha proposto ricorso avverso tale ordinanza sindacale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, che lo ha respinto con la sentenza 11 luglio 2017, n. 829.
La società ha indi proposto atto di appello avverso la predetta sentenza, oggetto della odierna disamina.
2. L’appello, alla luce dei recenti indirizzi della Sezione, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, è infondato (Cons. Stato, V, nn. 1933, 3998, 4145, 4147, 4224, 4438, 4439 del 2018)
3. La società appellante, in riferimento alla premessa contenuta nella parte in diritto della sentenza gravata, che opera una analitica disamina del quadro giuridico entro il quale si è inserita l’ordinanza sindacale impugnata, deduce che le conclusioni raggiunte dal primo giudice non potrebbero non risentire dei fatti sopravvenuti alla stessa sentenza, alla ridetta legge regionale n. 9/2016 e all’ordinanza gravata.
La società si riferisce all’attuazione dell’art. 1, comma 936, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, a mente del quale “ Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti ”.
In sede di Conferenza unificata è stata raggiunta, in data 7 settembre 2017, l’intesa prevista dalla richiamata norma, che, secondo l’appellante, individuando un punto di equilibrio pattizio fra i contrapposti interessi in gioco, ha stabilito un monte ore giornaliero di interruzione degli apparecchi di cui trattasi non superiore a sei ore complessive, prescrivendo al contempo che la distribuzione oraria sia prevista di intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche a tutela delle ubicazioni degli investimenti esistenti.
3.1. L’argomentazione, ancorchè fondata su un elemento che, nella materia di cui trattasi, assume, in linea generale, un sicuro rilievo, non può condurre tuttavia nella specifica fattispecie in esame agli esiti sperati dall’appellante.
3.2. Pur non essendovi una normativa comunitaria specifica sul gioco d’azzardo, il Parlamento europeo ha approvato il 10 settembre 2013 una risoluzione nella quale si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, pur se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
Invero, secondo il Parlamento europeo, il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi (cfr. anche Corte di Giustizia, sentenza 22 gennaio 2015, c 463-2013, Stanley AL NG Ltd c. Ministero dell’Economia