Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800623
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2018

N. 00623/2018REG.PROV.COLL.

N. 07571/2016 REG.RIC.

N. 07574/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cassiodoro n.19;



sul ricorso numero di registro generale 7574 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cassiodoro n.19;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7574 del 2016:

della sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano (da ora, brevemente T.R.G.A. Bolzano) n. 172/2016 del 20.4.2016, depositata il 24.5.2016, notificata in data 15.6.2016 (

RG

160/2015), proposto avverso:

1) il provvedimento del Ministero della Difesa - Ordinariato militare per l'Italia dd.

2.7.2015 prot. 2228 - C/1 di non idoneità ecclesiastica a svolgere il compito di Cappellano Militare del Sacerdote -OMISSIS-, con il quale l'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia ha stabilito il termine del servizio del Cappellano Militare Capo Don -OMISSIS- a far data dal 2.7.2015, con conseguente rientro nella Diocesi di incardinazione (Assisi);

2) il provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con il quale è stata dichiarata, con decreto in corso di perfezionamento, la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, in quanto giudicato non idoneo a proseguire lo stesso presso l'Ordinariato Militare ai sensi dell'art. 1581 del D.lgs 15.3.2010 n.66 "Codice dell'Ordinamento Militare", con data di attuazione, "ora per allora: 2 luglio 2015";

3) la decisione della Superiore Autorità della Chiesa Cattolica, Congregazione per il Clero ( Congregatio Pro Clericis ) dd. 2.7.2015, prot. 20152265, in base alla quale il ricorrente è stato giudicato "non idoneo a proseguire il servizio presso l'Ordinariato Militare";
nonché per l’accertamento, «in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare» del proprio diritto a permanere in servizio permanente effettivo quale Cappellano Militare Capo presso il Reggimento Logistico “Julia”, con sede in Merano (BZ).

quanto al ricorso n. 7571 del 2016:

della sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano (da ora, brevemente T.R.G.A. Bolzano) n. 173/2016 del 20.4.2016, depositata il 24.5.2016, notificata in data 15.6.2016 (

RG

241/2015), proposto avverso:

1) il decreto dirigenziale dell'11 agosto 2015, con il quale è stata disposta la sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale in tutta la circoscrizione dell'Ordinariato Militare, ai sensi dell'art. 1575 del decreto legislativo n. 66/2010;

2) il presupposto provvedimento n. 619/3-A dell'Ordinario Militare del 23 luglio 2015, con il quale viene stabilito nei confronti del summenzionato sacerdote la revoca delle facoltà di amministrare i sacramenti ed i sacramentali all'interno della circoscrizione ecclesiastica dell'Ordinariato Militare, nonché della collegata comunicazione in pari data dell'Ordinariato Militare, nonché per l'accertamento «in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare» del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dall'Amministrazione, consistita in atti e fatti vessatori senza soluzione di continuità a danno dell'integrità psicofisica del ricorrente (danno biologico), della sfera professionale e, nel caso di specie, anche religiosa (danno morale);

nonché del diritto del ricorrente al percepimento del cd. assegno alimentare previsto dall'art. 920 del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Don -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. S M;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Calò e Urbani Neri (Avvocatura dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Cappellano Militare Capo -OMISSIS-, con ricorso al T.R.G.A. di Bolzano del 15 luglio 2015 (R.G. n. 160/2015) e successivi motivi aggiunti chiedeva l'annullamento:

1) del provvedimento del Ministero della Difesa - Ordinariato militare per l'Italia dd.

2.7.2015 prot. 2228 - C/1 di non idoneità ecclesiastica a svolgere il compito di Cappellano Militare del Sacerdote -OMISSIS-, con il quale l'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia aveva stabilito il termine del servizio del Cappellano Militare Capo Don -OMISSIS- a far data dal 2.7.2015, con conseguente rientro nella Diocesi di incardinazione (Assisi);

2) del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con il quale era stata dichiarata, con decreto in corso di perfezionamento, la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, in quanto giudicato non idoneo a proseguire lo stesso presso l'Ordinariato Militare ai sensi dell'art. 1581 del D.lgs 15.3.2010 n.66 "Codice dell'Ordinamento Militare", con data di attuazione, "ora per allora: 2 luglio 2015”;

3) della decisione della Superiore Autorità della Chiesa Cattolica, Congregazione per il Clero

( Congregatio Pro Clericis ) dd. 2.7.2015, prot. 20152265, in base alla quale il ricorrente era stato giudicato "non idoneo a proseguire il servizio presso l'Ordinariato Militare";

4) del decreto del Ministero della Difesa dd.

6.7.2015 n. 33/15/PE.

Don -OMISSIS- domandava altresì l’accertamento, «in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare» del proprio diritto a permanere in servizio permanente effettivo quale Cappellano Militare Capo presso il Reggimento Logistico “Julia”, con sede in Merano (BZ).

Con ricorso del 21 ottobre 2015 (R.G. n. 241/2015) domandava poi l'annullamento:

1) del decreto dirigenziale dell’11 agosto 2015 inviato con nota in pari data n. M_

DGPREV

0136118 con il quale era stata disposta la sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale in tutta la circoscrizione dell'Ordinariato Militare, ai sensi dell'art. 1575 del decreto legislativo n. 66/2010;

2) del presupposto provvedimento n. 619/3-A dell'Ordinario Militare del 23 luglio 2015, con il quale veniva stabilita nei suoi confronti la revoca delle facoltà di amministrare sacramenti e sacramentali all'interno della circoscrizione ecclesiastica dell'Ordinariato Militare nonché della collegata comunicazione in pari data dell'Ordinariato Militare.

3) del provvedimento del Ministero della Difesa - Ordinariato militare per l'Italia, dd. 23.7.2015, prot. 2583 - C/4, indirizzato al Comandante del Reggimento Logistico "Julia", Via delle Caserme 8, 39012 Merano (BZ), con il quale veniva comunicata la sospensione "dall'esercizio totale del ministero sacerdotale in tutta la circoscrizione ecclesiastica dell'Ordinariato Militare per l'Italia” per cui Don -OMISSIS- non poteva più esercitare né il ministero di sacerdote cattolico né quello di cappellano.

Domandava altresì l’accertamento, «in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare», del proprio diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dall’amministrazione, asseritamente consistita in atti e fatti vessatori senza soluzione di continuità a danno dell'integrità psicofisica del ricorrente (danno biologico), della sfera professionale e, nel caso di specie, anche religiosa (danno morale), nonché l’accertamento del diritto al percepimento del cd. assegno alimentare previsto dall'art. 920 del d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (recante il Codice dell'Ordinamento Militare) per tutto il periodo della intervenuta sospensione disciplinare.

Con il primo dei due gravami Don -OMISSIS- deduceva;

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 733, comma 3 del d.P.R. n. 90/2010, degli artt. 1533, 1547, 1548, 1549, 1557, 1577 in relazione all'art. 931, co. 5, 1581 e 1583 del decreto legislativo n. 66/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost ., dell'art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per motivazione carente, illogicità, contraddittorietà manifesta ed arbitrarietà;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 in relazione all'art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus ed eccesso di potere per motivazione errata e perplessa da parte dell'Ordinario Militare per l'Italia;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 bis della legge n. 241/90, per mancata messa a disposizione del provvedimento richiamato, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e per violazione del principi di irretroattività degli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995 ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, per non aver l'Ordinario Militare rispettato le leggi dello Stato, nonostante l’espressa disposizione della Congregazione del Clero.

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1533, 1577 e 1581 del decreto legislativo n. 66/2010, dell'art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per motivazione inesistente, errata e contraddittoria, eccesso di potere per sviamento, per aver ritenuto esistente ed efficace un provvedimento che tale non era. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 bis della legge n. 241/90 in relazione all'art. 2 del decreto legislativo n. 123/2011 ed eccesso di potere per aver attributo efficacia retroattiva al provvedimento di cessazione del servizio, nonché degli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241/1990.

Per quanto attiene al secondo ricorso, deduceva:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, relativo al principio di buon andamento nell’azione della p.a. dell’art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto ad agire in giudizio, dell’art. 113 della Costituzione, afferente il diritto alla tutela giurisdizionale ed eccesso di potere per sviamento e inosservanza dell’ordinanza del TRGA n. 131/2015 - Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per violazione del generale principio del giusto procedimento ed eccesso di potere per assenza assoluta di contraddittorio nel procedimento disciplinare - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione assolutamente carente e generica;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1576 e 920 C.O.M. ed eccesso di potere per mancata determinazione del periodo di sospensione, anche con riferimento all’art. 1357 C.O.M., nonché per mancato riconoscimento dell’assegno alimentare.

Nei due giudizi si costituiva il Ministero della Difesa, deducendo l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del T.R.G.A., trattandosi di atti che rientravano nella competenza dell’autorità ecclesiastica e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.

Il

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