Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-07, n. 202209769
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 09769/2022REG.PROV.COLL.
N. 02411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2022, proposto da F C, quale titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
la sig.ra C F, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato P P in Roma, via Dante Alighieri, n. 59 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
del Comune di Galatone e del sig. M B, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), n. 90/2022, pubblicata in data 19 gennaio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dalla sig.ra C F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati P G e Giulio Renditiso per delega dell’avvocato S M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. 23/2020, l’amministrazione comunale di Galatone ha indetto una procedura per l’assegnazione in concessione di posteggi per il commercio su aree pubbliche, incluso quello ubicato in località “La Reggia - II emiciclo”.
Tra i criteri predeterminati per l’assegnazione dei posteggi, la lex specialis ha stabilito la maggiore anzianità nell’esercizio dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa in attività, nel registro delle imprese, nonché l’anzianità acquisita nel posteggio cui si riferisce la selezione, dettagliando anche i criteri ulteriori da applicare nel caso di parità di punteggio tra i concorrenti.
A detta procedura hanno partecipato il sig. F C, titolare dell’omonima ditta, classificatosi al primo posto della relativa graduatoria e la sig.ra C F, classificatasi al secondo posto.
La sig.ra F ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia (con ricorso iscritto al numero R.G. 1401 del 2020) la graduatoria provvisoria della sopra indicata procedura, nonché la clausola n. 4, lett. a) n. 2 del bando pubblicato sul BURP n. 77 del 28 maggio 2020 e gli ulteriori atti riferiti alla medesima procedura, ritualmente evocando in giudizio, oltre all’amministrazione comunale, il controinteressato (in quel grado di giudizio) sig. F C, il quale ha esperito ricorso incidentale.
Successivamente agli incombenti istruttori disposti dall’adito TAR, l’amministrazione comunale ha adottato la determinazione n. 32 del 30 giugno 2021, con la quale, oltre ad esaminare le osservazioni presentate dai candidati, ha approvato la graduatoria definitiva, avverso la quale la ricorrente principale, sig.ra F, ha proposto motivi aggiunti formulando sei motivi di ricorso, diretti, in sintesi, a censurare:
I. la violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114 del 1998, dell’art- 64 del d. lgs. n. 59 del 2010 e dell’art. 6 della l.r. n. 24 del 2015, oltre al vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto illegittimamente l’amministrazione comunale avrebbe riconosciuto in proprio favore l’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese solo a decorrere dal 3 ottobre 2019, di presentazione di una SCIA al Comune di Sogliano Cavour, e non, come invece sarebbe corretto, a decorrere dall’anno 1998, di iscrizione in detto registro per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante, in tal modo erroneamente recependo, almeno parzialmente, i rilievi espressi dal concorrente controinteressato, senza considerare che sebbene l’attività in questione abbia costituito oggetto, in data 13 gennaio 2012, di un contratto di fitto di ramo di azienda in favore del figlio della sig.ra F (sig. M P), con voltura della licenza n. 2 del 2001 di cui all’autorizzazione comunale n. 57 del 16 gennaio 2012, risulterebbe, nondimeno, documentata la risoluzione di detto contratto in data 20 settembre 2019, con la conseguenza che la sig.ra F avrebbe riacquisito la piena disponibilità del complesso aziendale, inclusa la predetta licenza n. 2 del 2001;
II. l’irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto ove il Comune di Galatone avesse ritenuto di non riconoscere l’avvenuta retrocessione dell’azienda avrebbe dovuto coerentemente procedere alla radicale esclusione della sig.ra F dalla procedura, difettando un requisito prescritto per la partecipazione alla gara e, segnatamente, la titolarità di attività per la somministrazione di alimenti e bevande con i necessari mezzi;
III. la violazione dell’art. 30 della l.r. n. 24 del 2015, dell’art. 13 del documento strategico del Comune di Galatone, l’illegittimità della clausola n. 4, lett. a) n. 2 del bando ed il vizio di eccesso di potere, in quanto la possibilità di attribuire punteggi aggiuntivi al concorrente che abbia in precedenza occupato il medesimo posteggio oggetto della selezione non sarebbe supportata dalla normativa sovraordinata, con l’ulteriore rilievo che la professionalità acquisita avrebbe dovuto essere valorizzata anche nel caso di esercizio discontinuo dell’attività, con la conseguenza che alla sig.ra F avrebbero dovuto essere riconosciuti, in ragione della anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, 60 punti;
IV. il vizio di eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa, sviamento e irragionevolezza, in quanto, in ogni caso, alcun punteggio aggiuntivo per il criterio di cui alla clausola n. 4, lett. a) n. 2 del bando avrebbe potuto essere attribuito in favore di qualsivoglia concorrente, tenuto conto della circostanza che i posteggi in questione sono stati per la prima volta messi a bando con la procedura in contestazione;
V. la violazione e falsa applicazione della clausola n. 4 del bando ed il vizio di eccesso di potere in quanto, non essendo mai esistito precedentemente alla data del 21 dicembre 2019 il posteggio oggetto della selezione, nessun punteggio aggiuntivo avrebbe dovuto essere riconosciuto al sig. C per il criterio in questione;
VI. la violazione e falsa applicazione degli artt. 71, 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 ed il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento, in quanto, in considerazione della non rispondenza a realtà della dichiarazione con la quale la ditta C ha attesto di aver svolto in precedenza attività nel medesimo posteggio oggetto della selezione, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
Nel giudizio di primo grado, il controinteressato sig. C ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, per carenza di interesse e difetto di legittimazione ad agire, in quanto la sig.ra F avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura non essendo titolare dell’attività e dell’autorizzazione dalla medesima indicata al momento della presentazione della relativa domanda di partecipazione;in via di subordine, il ricorrente incidentale ha, altresì, dedotto che alla ricorrente principale avrebbe, comunque, dovuto essere attribuito un punteggio pari a zero, per varie ragioni dettagliatamente indicate, nonché censurato ulteriori profili di illegittimità riferiti alla valutazione della posizione della controparte.
Con la sentenza impugnata, l’adito TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, in quanto rivolti avverso un atto meramente endoprocedimentale e, cioè, avverso la graduatoria provvisoria, concentrando il sindacato sui rispettivi motivi aggiunti, ritenendo infondate le eccezioni e deduzioni formulate dal sig. C ed accogliendo, invece, le censure formulate con il primo mezzo articolato dalla ricorrente principale con i motivi aggiunti, ritenute assorbenti, concludendo, dunque, nel senso della spettanza in favore di quest’ultima del punteggio finale di 60 punti, con conseguente collocazione della medesima al primo posto della graduatoria.
L’appellante critica la sentenza impugnata, deducendo l’erroneità nella quale sarebbe incorso il primo giudice nel non aver ritenuto fondate le eccezioni e deduzioni dirette a far valere che la sig.ra F avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in quanto, al momento della partecipazione, non era titolare dell’attività oggetto della gara indicata nella domanda, stante la cessione del ramo di azienda, come da scrittura privata autenticata dal notaio, a decorrere dal 31 gennaio 2012 sino al 2022, risultante anche dai pubblici registri, circostanza, questa, che escluderebbe, altresì, la titolarità della licenza n. 2 del 2001, volturata in favore del cessionario, rendendo evidente, peraltro, la sussistenza di una falsità dichiarativa. Nel riproporre le deduzioni articolate con i motivi aggiunti al ricorso incidentale esperito nel giudizio di primo grado, inoltre, l’appellante ha contestato gli ulteriori capi della sentenza, evidenziando le ricadute processuali derivanti dall’accoglimento delle censure proposte aventi connotazione escludente.
La sig.ra F, nel costituirsi in giudizio, ha proposto appello incidentale, preliminarmente eccependo l’inammissibilità dell’appello principale, stante l’omessa presentazione da parte della ditta C, entro il termine di trenta giorni decorrente dall’assegnazione definitiva del posteggio, del progetto esecutivo, con conseguente scorrimento della graduatoria, nonché riproponendo le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado ed ampiamente argomentando quanto all’infondatezza delle censure proposte dalla controparte.
Il Comune di Galatone non si è costituito in giudizio, producendo, tuttavia, in data 5 aprile 2022, una nota con la quale ha rappresentato di non aver ancora proceduto all’adozione di provvedimenti in esecuzione della sentenza impugnata e che nessun concorrente risulta avere presentato il progetto esecutivo necessario alla realizzazione della struttura amovibile in legno per la concessione del posteggio, previo rilascio dei pareri favorevoli e dei titoli da parte delle Autorità competenti.
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2022 è stato disposto rinvio – come da relativa verbalizzazione in udienza – della trattazione della causa, in considerazione del nuovo riparto della competenza per materia tra le Sezioni di questo Consiglio, medio tempore intervenuto, nonché in accoglimento dell’istanza congiunta delle parti.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene preliminarmente di rilevare che la statuizione di inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso incidentale recata nella sentenza impugnata non ha costituito oggetto di contestazione né con l’appello principale né con quello incidentale, da ciò derivando che in parte qua si è formato giudicato interno.
2. Il Collegio deve, altresì, rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale sollevata dall’appellante incidentale, in quanto, contrariamente a quanto da quest’ultima dedotto, risulta documentata in atti dal sig. C la presentazione del progetto per la realizzazione della struttura prevista per lo svolgimento dell’attività in data 20 luglio 2021, con contestuale richiesta dei pareri prescritti e pagamento dei relativi oneri, constando, dunque, il rispetto del termine di trenta giorni per provvedere a tale adempimento decorrente dall’assegnazione definitiva del posteggio.
2.1. Le sopra indicate evidenze documentali escludono che, in senso contrario, possa essere riconnesso rilievo alla nota prodotta dall’amministrazione comunale in data 5 aprile 2022, dovendosi anche sottolineare che eventuali richieste di modifica o di integrazioni del suddetto progetto avrebbero dovuto essere formulate dall’ente all’aggiudicatario, in conformità ai generali principi di correttezza e leale collaborazione. Né va trascurata l’incidenza determinata dalla definizione del giudizio di primo grado che ha comportato, come pure evidenziato nella sopra indicata nota, un sostanziale arresto della procedura.
3. L’appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Dirimenti ai fini dell’accoglimento dell’appello principale risultano le deduzioni con le quali è stata censurata l’omessa esclusione della originaria ricorrente dalla procedura per carenza di un necessario requisito di partecipazione.
4.1. Non è in contestazione che la titolarità, al momento della partecipazione alla procedura, di attività per la somministrazione di alimenti e bevande costituisse requisito indefettibile per la partecipazione alla procedura;inoltre, in osservanza della prescrizione della lex specialis , la sig.ra F ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di essere titolare della “ licenza di esercizio rilasciata dal Comune di Sogliano…in data 10 novembre 2001 ”.
4.2. Risulta documentato in atti che effettivamente la suddetta concorrente, quale titolare di impresa individuale, avesse ottenuto la licenza n. 2 del 10 novembre 2001 ma consta del pari documentato e, comunque, non contestato che in data 13 gennaio 2012 ha sig.ra F ha ceduto in affitto al proprio figlio la sua azienda, con scrittura privata autenticata dal notaio. A seguito di detta cessione, l’amministrazione ha, altresì, rilasciato la licenza di subingresso n. 57 del 16 gennaio 2012, con voltura, quindi, del titolo in favore del cessionario.
4.3. Se deve escludersi che ai fini in esame possa riconnettersi una qualche valenza alla clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di cessione in affitto dell’azienda, la cui violazione sarebbe eventualmente suscettibile di assumere rilievo nei rapporti tra privati (cedente e cessionario), non può revocarsi in dubbio che dalla documentazione prodotta in giudizio non consta alcuna evidenza idonea a comprovare la risoluzione anticipata del contratto e, soprattutto, la retrocessione dell’azienda con reintestazione del titolo sopra indicato.
4.4. Deve evidenziarsi, infatti, che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la SCIA presentata in data 3 ottobre 2019 dalla sig.ra F ha avuto ad oggetto l’“ inizio attività al 20.09.2019 di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante ”, non recando alcun riferimento né alla risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda né a qualsivoglia elemento che consenta di evidenziare una obiettiva e certa correlazione con l’attività di cui alla licenza n. 2 del 10 novembre 2001, emergendo, peraltro, dalla documentazione prodotta dall’appellante principale che il conservatore dei registri immobiliari ha disposto d’ufficio, con provvedimento n. 542 del 15 maggio 2015, la “ cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante per l’impresa F Clotilde posizione Rea n. 210170, a far data dal 13.1.2012 ”.
4.5. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuno degli elementi induttivi valorizzati dal primo giudice al fine di ritenere integrato, in capo all’originaria ricorrente, il requisito necessario per la partecipazione alla procedura, può sopperire all’assenza di allegazioni probatorie necessarie per affermare, con evidenza certa, che la sig.ra F avesse riacquisito la disponibilità del complesso aziendale, inclusa la sopra indicata licenza espressamente da lei indicata nella domanda di partecipazione alla procedura.
4.6. Irrilevante, al riguardo, risulta l’attestazione del responsabile SUAP del Comune di Sogliano Cavour del 20 gennaio 2021, trattandosi di una ricostruzione postuma disancorata da elementi oggettivi che avrebbero dovuto costituire oggetto di congrue allegazioni documentali tenuto conto degli adempimenti prescritti dalla disciplina normativa di riferimento al fine di assicurare la certezza dei rapporti nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, nonché la sussistenza della necessaria legittimazione sulla base della titolarità della prescritta autorizzazione.
4.7. Come correttamente dedotto dalla difesa dell’appellante principale, non consta in atti che la sig.ra F abbia richiesto la reintestazione dell’attività e, inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 12 del d. lgs. n. 14 del 1998 e dell’art. 6, comma 2 della l.r. n. 24 del 2015 il subentro nella gestione avrebbe dovuto essere formalizzato, con la conseguenza che anche la predetta licenza avrebbe dovuto figurare nuovamente intestata alla ditta C F.
4.8. In assenza di una richiesta di reintestazione della licenza, come pure di elementi idonei a comprovare, con formalità analoghe a quelle seguite per la cessione del ramo di azienda, che quest’ultima, nella sua effettiva e dettagliata consistenza al momento dell’asserita risoluzione del rapporto contrattuale, fosse rientrata nella disponibilità della cedente, deve escludersi che possa riconnettersi rilievo anche agli ulteriori elementi valorizzati dal primo giudice, incentrati essenzialmente sui rapporti parentali e su concomitanze cronologiche di per sé insufficienti a sopperire alle evidenziate carenza probatorie il cui onere è integralmente da ascrivere all’originaria ricorrente, stante anche la natura dei fatti allegati, nonché la diversità giuridica dei due soggetti (cedente e cessionario) e ciò a prescindere dalla circostanza che al momento della data di inizio attività comunicata con la predetta SCIA (20 settembre 2019) l’impresa di M P risultasse ancora attiva ed iscritta nel registro delle imprese (essendo la cessazione avvenuta in data 23 settembre 2019).
In tale quadro, va altresì soggiunto che se è vero che la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale, nella fattispecie a difettare è proprio la dimostrazione che la sig.ra F fosse titolare della licenza di commercio dalla medesima espressamente indicata ai fini della partecipazione alla selezione, ceduta al figlio e, dunque, non più nella propria titolarità e disponibilità, risultando, quindi, irrilevante anche il mantenimento della partita IVA funzionale allo svolgimento di altre e distinte attività.
5. Quanto sin qui argomentato assume portata dirimente ai fini dell’accoglimento dell’appello principale, da ciò derivando l’assorbimento delle ulteriori censure riproposte in via di subordine, rilevandosi, comunque, per completezza, che le considerazioni sopra svolte precludono la possibilità del riconoscimento in favore dell’appellante incidentale di un punteggio correlato all’anzianità nello svolgimento dell’attività oggetto della selezione, tenuto anche conto del disposto dell’art. 6, comma 5 della l.r. n. 24 del 2015, ai sensi del quale: “ In caso di subentro in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l’anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese ”.
6. Il Collegio deve, comunque, procedere all’esame dell’appello incidentale, stante l’infondatezza delle deduzioni con le quali l’appellante principale ne ha sostenuto l’inammissibilità per carenza di interesse in conseguenza dell’assenza in capo alla sig.ra F dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, con incidenza anche sotto il profilo della legittimazione all’impugnazione, nonché per l’omessa impugnazione dell’autonomo capo della sentenza con il quale è stato definito l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale.
6.1. Si osserva, infatti, che tra le deduzioni proposte con l’appello incidentale ne figurano alcune aventi portata escludente, in quanto rivolte avverso l’omessa esclusione della ditta C dalla procedura, le quali, ove fondate, sarebbero suscettibili di soddisfare l’interesse strumentale alla riedizione della procedura. Il principio ribadito dalla Corte di Giustizia (decima Sezione, sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18) in riscontro ai quesiti formulati proprio dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con l’ordinanza n. 6 del 2018, secondo cui a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall’ordine di esame dei ‘gravami incrociati escludenti’, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati, sebbene affermato in relazione alla materia degli appalti pubblici, riveste valenza generale ed è, dunque, applicabile anche nella controversia in esame.
6.2. A quanto esposto deve, inoltre, soggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante principale, non si rinviene nella sentenza impugnata un capo specifico che avrebbe dovuto costituire oggetto di autonoma contestazione in appello con riferimento all’ordine di esame dei ricorsi (principale ed incidentale) proposti in primo grado, non essendo, quindi, ravvisabile l’eccepita preclusione.
7. Con l’appello incidentale la sig.ra F ha riproposto le deduzioni dirette a rilevare che l’appellante principale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, non esaminate, in quanto assorbite, dal giudice di primo grado. L’appellante incidentale, in particolare, ha sostenuto che il sig. C avrebbe reso, in sede di partecipazione alla procedura, una dichiarazione mendace, avendo attestato di aver svolto, in virtù dell’autorizzazione comunale n. 37 del 2015, l’attività nel medesimo posteggio oggetto della selezione, ove, invece, detto posteggio non poteva neppure ritenersi esistente prima del documento strategico del commercio del 2019.
7.1. La censura è infondata.
7.2. Emerge per tabulas dalla documentazione in atti che con autorizzazione n. 37 del 1° luglio 2015 il sig. C è stato legittimato all’occupazione dell’area sita in località “La Reggia” per la somministrazione di alimenti e bevande.
Gli estremi della sopra indicata autorizzazione sono stati correttamente indicati nella dichiarazione resa dall’appellante principale, dovendosi escludere la sussistenza di falsità dichiarative, recando detta dichiarazione riferimento non già come (erroneamente) affermato dall’appellante incidentale al “posteggio” inteso come sedime puntuale già in precedenza occupato bensì al parcheggio.
Deve evidenziarsi che lex specialis ha previsto il criterio dell’anzianità acquisita nel posteggio oggetto della selezione al fine di valorizzazione il possesso di un requisito esperienziale, risultando ininfluente il carattere stagionale del sopra indicato titolo, come pure la circostanza che all’epoca del rilascio dello stesso non fosse stato ancora adottato il documento strategico del commercio.
In altri termini, conformemente alla ratio sottesa al criterio in argomento, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio aggiuntivo assume rilievo lo svolgimento della medesima attività oggetto della selezione nello stesso luogo oggetto della procedura e, dunque, la legittimazione all’occupazione di un’area ivi localizzata.
Si osserva, inoltre, che il parcheggio oggetto della predetta autorizzazione è stato assegnato al sig. C in esito ad una specifica procedura, conformemente alla deliberazione della Giunta municipale n. 120 del 2015, constando pure documentata in atti sia, come già evidenziato, la localizzazione nella località “La Reggia” sia l’ubicazione dell’area, individuata graficamente con piccoli cerchi con valenza identificativa del contesto interessato dall’occupazione da definire in considerazione dello stato dei luoghi, stante la prossimità con l’area demaniale.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non può essere revocato in discussione che l’appellante principale abbia svolto nel 2015 la stessa attività oggetto della procedura in contestazione nella medesima area e, cioè, nella “località La Reggia”, con l’ulteriore rilievo che le asserzioni dell’appellante incidentale circa il non effettivo svolgimento di detta attività da parte del sig. C non solo non risultano supportate da nessuna evidenza idonea ma appaiono smentite sia dalla visura camerale dalla quale emerge che la ditta C è attiva dal 16 giugno 2014 nello svolgimento dell’attività di commercio su aree pubblico “a posto fisso”, indicata come prevalente e, quindi, non esclusiva e certamente non incompatibile con l’attività autorizzata con il predetto titolo (autorizzazione n. 37 del 1° luglio 2015), sia dall’ulteriore documentazione, pure prodotta nel giudizio di primo grado, concernente gli incassi del 2015.
8. Esclusa la fondatezza delle deduzioni con le quali l’appellante incidentale ha censurato la mancata esclusione del sig. C dalla procedura, non residua, in esito all’accoglimento dell’appello principale di quest’ultimo, alcun interesse in relazione alle ulteriori contestazioni formulate dalla sig.ra F.
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello principale va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso per motivi aggiunti di primo grado proposto dalla sig.ra C F, mentre l’appello incidentale deve essere respinto, in quanto in parte infondato e per la restante parte improcedibile.
11. La complessità e le peculiarità della vicenda contenziosa giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.