Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-12-04, n. 201206203

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-12-04, n. 201206203
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206203
Data del deposito : 4 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05683/2008 REG.RIC.

N. 06203/2012REG.PROV.COLL.

N. 05683/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5683 del 2008, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Il Vigneto srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Paola Conticiani e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico, 7;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II quater, n. 2848/2008.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 12 giugno 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Varrone e l’avvocato Conticiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 14 luglio 2003, il Soprintendente per i beni archeologici di Roma - nel riesaminare un proprio parere del 1° aprile 2003 - ha espresso un parere contrario all’individuazione di nuove aree da destinare da parte del Comune di Roma a programmi di edilizia residenziale pubblica, in particolare con riferimento al piano di zona ‘Tor Vergata 2’.

Col ricorso di primo grado n. 11418 del 2003, proposto al TAR per il Lazio, la società appellata ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 2848 del 2008, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Dopo aver richiamato alcuni principi applicabili in materia, il TAR ha osservato che la Soprintendenza per i beni archeologici potrebbe valutare solo gli aspetti archeologici, e non anche quelli paesaggistici: sarebbe dunque viziato da eccesso di potere, anche per mancata considerazione delle osservazioni del Comune, il parere che, anziché salvaguardare i soli ‘ruderi archeologici emergenti o sotterranei documentati’, ha

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