Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2025-02-17, n. 202500120
Parere definitivo
17 febbraio 2025
Parere definitivo
17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00120/2025 e data 17/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00095/2025
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Regolamento recante “Criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot.U.0002120 in data 27 gennaio 2025 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesse. La richiesta di parere.
1. Con nota prot. n. 2120 del 27 gennaio 2025, a firma del vice capo ufficio vicario dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento in oggetto.
A corredo della richiesta, sono state trasmesse:
a) la richiesta di parere sottoscritta dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (invero, trattasi solo del frontespizio recante la clausola “dispongo la trasmissione al Consiglio di Stato” non essendo stata allegata la relazione);
b) schema di regolamento in formato word e schema di regolamento in formato pdf recante il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) le relazioni illustrativa e tecnica in formato word ;
d) le relazioni illustrativa e tecnica in formato pdf entrambe recanti il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la scheda di “analisi tecnico-normativa” (A.T.N.);
f) la valutazione del NUVIR VI 24/241 del 6 dicembre 2024;
g) la valutazione positiva del NUVIR VII 24/249 del 9 dicembre 2024.
Sono altresì presenti:
a) la delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 157/2024/R7GAS del 23 aprile 2024, con relativo allegato, costituente la proposta prevista dall’art.17, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dalla legge sulla concorrenza 30 dicembre 2023, n. 214;
b) il parere dell’ARERA, sullo schema di regolamento, reso con nota prot. n. 83438/2024;
c) il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di prot. n. 103648/2024;
d) il parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (AdM), recante prot. n. 29683/2024;
e) il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota prot. n. 142020/2024.
Considerato.
In via preliminare la Sezione evidenzia che, rispetto ai testi bollinati in formato pdf che recano nella denominazione la data del 9 dicembre 2024 (schema di regolamento e relazione illustrativa) e del 23 dicembre 2024 (relazione tecnica), i testi in formato word sono stati redatti in data successiva.
In particolare, con i predetti testi word l’amministrazione ha proceduto:
1) ad apportare allo schema di regolamento le modifiche correttive di seguito illustrate: i) all’articolo 2, comma 4, sono stati modificati i rinvii interni (dapprima operati nei riguardi degli “articoli 3, 4, commi 2, 3 e 4, 5, 7, 8, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12” e ora operati nei riguardi degli articoli 3, 4, 5, 7, nonché 8, commi 3, 4, lettere a), b) e c), 11 e 12); ii) all’articolo 8, comma 12, secondo periodo, laddove, dopo le parole “domanda di iscrizione […] per l’esercizio dell’attività di vendita a clienti finali”, la formulazione originaria difettava di un avverbio di negazione.
2) la relazione illustrativa è stata integrata per tener conto del compimento delle ulteriori fasi dell’ iter di adozione, avveratesi necessariamente in epoca postuma alla trasmissione dei testi al Ministero dell’economia e delle finanze; nel dettaglio la “nuova” relazione illustrativa (non bollinata), dà atto della valutazione definitiva del NUVIR del 9 dicembre 2024, mentre la relazione tecnica è rimasta invariata e tiene conto dell’integrazione apportata su specifica richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 270295 del 23 dicembre 2024.
Su quanto premesso, poiché la nota di trasmissione al Ministero riferente da parte dell’Ufficio legislativo economia del Ministero dell’economia e delle finanze dei testi bollinati (schema di regolamento, relazione tecnica e relazione illustrativa) è del 27 gennaio 2025 (nota prot. n. 3432), e che l’aggiornamento dei testi risulta essere avvenuta in data antecedente, la Sezione rileva che , medio tempore , il MASE avrebbe potuto ritrasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le versioni modificate in modo che la Sezione disponesse di tutti i testi nella versione aggiornata, debitamente bollinati.
Tale nuovo invio, al fine della formale bollinatura dei testi, modificati come in precedenza ricordato,
costituisce pertanto un onere imprescindibile a carico del Ministero richiedente il parere.
Al riguardo, la Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo il quale, « Ancorché la ridetta bollinatura non integri, di per sé, una condizione di efficacia giuridica dell’atto, va tenuto fermo che la strumentale (e, come tale, autonoma e preliminare) <<verifica>> di neutralità, affidata alla formale validazione dei contenuti della relazione tecnica di accompagnamento, costituisca passaggio procedimentale imprescindibile perché il Consiglio di Stato possa rendere, con compiuta acquisizione istruttoria, il parere sullo schema di atto normativo .» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. atti normativi, pareri n. 1544/2024, 1526/2023, 1472/2023).
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dalla legge sulla concorrenza 30 dicembre 2023, n. 214. Tale ultima norma ha attribuito al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di riformare la disciplina dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, “Elenco” già istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico (disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011).
Nel dettaglio, il predetto art. 17, comma 3, prevede che “[…] Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ”.
Con riferimento all’analisi normativa e di contesto, la Sezione osserva quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 164/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas. Sempre ai sensi del sopra citato articolo 17, l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco costituiscono condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale a clienti finali. Con riguardo ai requisiti per